In particolare, nei due procedimenti istruttori e nei due sub-procedimenti cautelari avviati dall’Agcm, si punta il dito contro l’emissione di voucher come unica forma di rimborso per le somme anticipate per i biglietti aerei, ma anche sulla cancellazione di voli in periodi in cui non erano ancora in vigore le restrizioni. Inoltre, secondo l’Autorità sarebbe mancata una adeguata informazione sui diritti spettanti in caso di cancellazioni e infine viene contestato di aver predisposto un servizio di assistenza carente sui tempi di attesa e sui canali di comunicazione messi a disposizione dei passeggeri.
La notizia dei procedimenti istruttori da parte dell’Antitrust fa seguito alle segnalazioni ricevute da parte di diverse associazioni di consumatori, tra cui il Centre For International Development, assistito dall’avvocato palermitano Alessandro Palmigiano e dal collega Luca Panzarella, che nelle scorse settimane aveva presentato due ricorsi all’Agcm contro le compagnie aeree. In entrambi i casi infatti l’Associazione contestava alle compagnie che avevano cancellato i voli programmati, di avere emesso esclusivamente voucher, rigettando qualsiasi richiesta di rimborso del prezzo inoltrata dai propri clienti.
“L’emissione unilaterale di un voucher – ribadisce Palmigiano – non è in alcun modo applicabile. E in ogni caso, come ben noto, non andrebbe applicata per manifesto contrasto con la normativa comunitaria”. Il decreto Cura Italia, e in particolare una sua interpretazione stringente, era già stato in più occasioni contestato dalla Commissione europea che, proprio con riferimento all’emergenza da Covid-19 (nella raccomandazione del 13 maggio 2020), ha precisato che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.
(ITALPRESS).