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venerdì, Aprile 26, 2024

Molinaro: “Nessuna rivoluzione, la vera novità è negli effetti della sentenza Grande Stevens”

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Parla il legale sulla possibile prescrizione della pena accessoria della demolizioni sugli abusi edizili

“Non c’è nulla di rivoluzionario nella sentenza della Cassazione: che l’istituto della prescrizione non sia estendibili al caso di demolizioni con sentenze passate in giudicato era già previsto e prevedibile”. Così l’avvocato Bruno Molinaro in merito agli effetti del caso diventato “nazionale” nella giornata di ieri.

“Quel che potrebbe avere invece echi importanti – aggiunge Molinaro – è la sentenza Franzo Grande Stevens”. Quella in cui la Corte Europea si era occupata del problema del “ne bis in idem” e del diritto dell’imputato ad un equo processo. Ce la ricortda?
“Beh, il principio di diritto espresso dalla Corte EDU è questo: “Allorquando siano state comminate sanzioni amministrative ed esse siano divenute definitive, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola il principio giuridico del “ne bis in idem”. E tanto perché, “anche se il primo procedimento è amministrativo, le sanzioni inflitte debbono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché amministrative, in ragione della loro natura repressiva, dell’eccessiva severità delle stesse e delle loro ripercussioni sugli interessi del condannato”. In altri termini, secondo la Corte, la qualificazione in termini penali della sanzione discende dalla natura pubblicistica degli interessi tutelati e dalla finalità repressiva e general-preventiva perseguita, oltre che dalla severità della stessa”.

Cosa cambierebbe per gli abusi ischitani?
“Gli effetti, a mio avviso, sono dirompenti, se si dimostra naturalmente che il comune ha sanzionato l’opera abusiva prima del giudice penale. Non vi è dubbio, infatti, che, in materia edilizia, la sanzione rimessa al comune presenti tutti i connotati per essere qualificata di natura penale, risultando – a ben vedere – ancora più grave di quella applicata dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 389/01, giacché nel mentre quest’ultima comporta in sede esecutiva la sola “distruzione fisica” dell’opera abusiva, quella comunale, laddove il contravventore non vi ottemperi nel termine assegnato per la spontanea esecuzione, comporta addirittura l’acquisizione al patrimonio dell’ente non solo dell’immobile realizzato senza titolo ma anche della relativa area di sedime e di quella accessoria c.d. di “pertinenza urbanistica”.
D’altronde, che la sanzione amministrativa, in materia, sia più grave di quella penale, è dimostrato anche dal fatto che l’inottemperanza all’ordine giudiziale di demolizione non comporta alcuna sanzione aggiuntiva, nè di tipo ablatorio, nè di tipo pecuniario, nel mentre, nella diversa ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione adottato dal comune, il contravventore (oltre a subire, come si è visto, la perdita sia dell’opera che del suolo) deve anche sottostare al pagamento di una sanzione pecuniaria di notevole entità. Infatti, il nuovo comma 4-bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01 prevede che “l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”.
A rafforzare la tesi della maggiore gravità della sanzione amministrativa rispetto a quella penale soccorre, inoltre, il fatto che la nuova disciplina potrà determinare, nel prossimo futuro, risvolti imprevedibili nella ipotesi, tutt’altro che peregrina, che la Regione preveda, con apposita norma, che “la sanzione sia periodicamente reiterabile” qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Basti pensare che, solo nell’arco di un quinquennio, laddove l’inottemperanza del contravventore persista, la sanzione potrà lievitare sino ad un massimo di 100.000 euro.
Altro particolare non trascurabile è, poi, quello della assenza di ogni discrezionalità nella irrogazione della sanzione che – sorprendentemente – troverebbe applicazione anche per gli ordini di demolizione aventi ad oggetto interventi edilizi minori, come, ad es., la realizzazione di uno sporto, di un muretto di recinzione e – addirittura – anche nel caso “limite” dell’apertura di una finestra”.

p.r.

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