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venerdì, Aprile 26, 2024

Ischia, disastro riscossione. Nulle tutte le ingiunzioni di Area.

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Affidamento sotto i riflettori: “la società Area srl non aveva alcun potere al riguardo (in mancanza di un accordo tra la Genesis e tale società), risultando per di più investita in modo anomalo attraverso una convenzione sottoscritta dal dirigente in contrasto con la delibera dell'organo collegiale dell'ente cui spettano i poteri di indirizzo e di programmazione”

Il giudice Maria Rosaria Salzano ci ha dato ragione! Il giudice Maria Rosaria Salzano ha messo, nero su bianco, la battaglia che un anno fa avevamo fatto contro la decisione di affidare ad Area Riscossione Spa i tributi del comune di Ischia. Il sindaco si pavoneggiò, nel suo vuoto essere primo cittadino, sulle motivazione, disse un sacco delle sue solite amenità ma, per fortuna di tutti, c’è un giudice. C’è un giudice che ha messo alla berlina l’azione del comune di Ischia, del suo dirigente e della sua giunta. E, in questo caso, ha annullato un’ingiunzione che intimava il pagamento della somma complessiva di euro 15.774,54 a titolo di ICI per gli anni 2008 e 2010.

Un anno fa, il 6 giungo del 2019, pubblicammo 10 domande ad Enzo Ferrandino. 10 domande alle quali, però, ha risposto il giudice della Commissione Tributaria. Ecco cosa avevamo chiesto…

1 Perché il comune affida ad un’altra azienda lo stesso servizio per cui già paga la sua società, la Genesis?
2 E’ stato tolto il servizio di riscossione coattiva alla Genesis? Come? Secondo quale atto?
3 L’affidamento, in via sperimentale, si riferisce a quale ruolo? Quanti sono i soldi che la Area Riscossione, potenzialmente, dovrà incassare per conto del comune di Ischia? Nel frattempo, infatti, i contribuenti ischitani versano le loro spettanze sui conti dell’azienda di Mondovì.
4 Come è stata scelta questa azienda? Il contratto di Genesis ha una durata di 33 anni, perché c’è stato questo cambio?
5 Quale procedura di gara è stata eseguita per l’affidamento del servizio?
6 Perché questo servizio, così delicato, è affidato in via sperimentale? Da quando si affidano i servizi in via sperimentale?
7 E la duplicazione costo per il comune? Come è possibile decidere di pagare due volte per lo stesso servizio? Chi assicura i cittadini che non arriva la richiesta, per lo stesso evento, sia da Genesis sia da Area Riscossione?
8 Se Genesis non avrebbe più dovuto occuparsi della riscossione coattiva, non lo avrebbe dovuto decidere il consiglio comunale?
9 E ancora, se Genesis, davvero non fosse in grado di compiere questa attività, lo ricordiamo, per la quale viene pagata, non avrebbe dovuto affidare lei il servizio? E non lo avrebbe dovuto decidere il consiglio di amministrazione invece che il funzionario del 12° servizio con una determina?
10 Può una decisione del genere essere assunta da un dirigente senza nessun atto di indirizzo politico?

Così, senza aggiungere nulla di nostro, ecco la sentenza che ha dato ragione, in pieno, alla linea difensiva dell’avvocato Genoveffa Bernardo. Una mazzata per il comune di Ischia che va ben oltre i 15mila della caso in questione ma che produce una falla

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a mezzo del servizio telematico in data 19/11/2019 presso la Segreteria di questa Commissione Tributaria Provinciale, ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 305150 notificatagli il 6.6.2019, con cui la società Area Srl per conto del Comune di Ischia intimava il pagamento della somma complessiva di euro 15.774,54 a titolo di ICI per gli anni 2008 e 2010.
Il ricorrente eccepisce: a) il difetto di legittimazione ad emettere l’atto di riscossione da parte della società Area Srl; b) la mancanza assoluta di motivazione, non essendo esplicitato l’iter logico-giuridico seguito dall’ente impositore; e) l’illegittimità dell’ingiunzione per mancata notifica degli atti presupposti; d) la prescrizione del credito e, in ogni caso, la decadenza dell’Ente dalla potestà impositiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale rispetto alle questioni proposte con l’atto introduttivo, occorre verificare la legittimità delle modalità di riscossione da parte della società Area Srl.
Viene infatti dedotta l’assoluta carenza di legittimazione ad agire per la riscossione in capo a tale società con conseguente nullità degli atti dalla stessa emessi (si deduce anche al riguardo la illegittimità della delibera di affidamento del servizio di riscossione adottata dal Comune di Ischia con determinazione dirigenziale).
Va premesso che nel vigente quadro normativo, l’art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 prevede che la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza delle province e dei comuni venga effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 (“ruolo” affidato al concessionario del servizio di riscossione) oppure con la procedura indicata dal R.D. 14/4/1910 n. 639 (c.d. “ingiunzione fiscale”).

Quest’ultimo strumento è applicabile se la riscossione viene svolta in proprio dall’ente locale o se è affidata ai soggetti indicati nel quarto comma, lettera b), del medesimo articolo (società miste, soggetti iscritti all’albo, ecc.).

Dall’esame sommario della vigente normativa emerge, dunque, che gli strumenti con i quali si attua la riscossione coattiva sono rappresentati dal “ruolo” (DPR 602/73; D.Lgs. 46/99 e l 12/99) e dalla c.d. “ingiunzione fiscale” (R.D. 639/1910) e questa costituisce attualmente lo strumento generalizzato ed alternativo di riscossione, essendo rimessa all’amministrazione procedente la scelta tra iscrizione a ruolo ed ingiunzione.

La disciplina della riscossione coattiva delle entrate locali ha, invero, subito sostanziali modifiche con il D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, poi abrogato dall’art. 68 del D. Lgs. 112/1999, che, nell’istituire il servizio centrale della riscossione, aveva generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, utilizzate per le imposte dirette ai sensi del D.P.R. 602/73, imponendo la formazione dei ruoli anche per le entrate precedentemente riscosse con l’ingiunzione fiscale.

In questo ambito generale è intervenuto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, nell’operare il riordino della disciplina dei tributi locali, ha previsto, al citato comma 6 dell’art. 52, che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni, è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73, se affidata ai concessionari del servizio  centrale della riscossione, mentre è attuata con la procedura indicata dal regio decreto n. 639/1910 se la riscossione è svolta in proprio dall’ente locale o affidata ai soggetti menzionati al comma 5, lettera b), del medesimo articolo.

In tale contesto, dunque, per i comuni e le province torna attuale la procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, e viene istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l’attività di riscossione delle entrate dei predetti enti territoriali (“concessionari locali”).

La successiva riforma della riscossione ha operato innovazioni, anche con riflessi sull’attività di riscossione  coattiva delle entrate  degli enti locali  per le quali  l’art.  3 del  D.Lgs.  13  aprile  1999,  n.  112, ha  mantenuto  ferme per i comuni e le province le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997. È stata riaffermata per la riscossione diretta del comune, in proprio o mediante affidamento a soggetti terzi, la vigenza delle nonne del 1910.

Ora l’attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali soggiace ad una diversa disciplina a seconda che venga affidata o meno al servizio nazionale della riscossione, e quindi agli “agenti della riscossione” e hanno integrale applicazione le disposizioni del D.P.R. 602/73; in caso contrario, quando sia svolta dall’ente, in proprio o mediante affidamento a soggetti terzi, è applicabile la disciplina prevista dal R.D. 639/1910.

Nel caso di specie, l’ingiunzione di pagamento doveva essere emessa dalla Genesis srl alla quale era stata affidata dal Comune di Ischia la fase dell’accertamento e della riscossione dei tributi comunali per una durata di 30 anni, con scadenza contrattuale al 2031, mentre la società Area srl non aveva alcun potere al riguardo (in mancanza di un accordo tra la Genesis e tale società), risultando per di più investita in modo anomalo attraverso una convenzione sottoscritta dal dirigente in contrasto con la delibera dell’organo collegiale dell’ente cui spettano i poteri di indirizzo e di programmazione.

Né risultano atti del Consiglio Comunale che abilitino gli uffici ad adottare con determina dirigenziale conferimenti di incarico a soggetti terzi nel rispetto delle deliberazioni adottate collegialmente.

La giurisprudenza amministrativa, sia detto per incidens, ha affermato che le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti pubblici costituiscono servizio pubblico (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n.  3672/2005; Cons. di Stato, Sez. V, 13.10.20056, n. 566) e la norma primaria che abilita gli enti locali a cedere in concessione il sistema di accertamento e riscossione dei tributi di propria competenza prevede che l’individuazione dell’altro contraente debba avvenire con procedura ad evidenza pubblica che può anche svolgersi in ambito comunitario.

L’accoglimento della prima eccezione, di carattere pregiudiziale ed assorbente, rende superfluo l’esame delle ulteriori deduzioni. Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni eccezione e contraria istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. La natura della presente controversia e l’esito della stessa complessivamente considerati rappresentano motivi idonei a giustificare  l’integrale compensazione delle spese di rito. La Commissione»

Non c’è altro da aggiungere: tutte le ingiunzioni di Area sono nulle e vanno annullate. L’operato di Antonio Bernasconi è messo in discussione, l’operato della giunta e, soprattutto, emerge come il consiglio comunale non sia stato preso in considerazione. In breve, Antonio Bernasconi se ne è fregato del consiglio comunale, non ha eseguito una gara e ora scoppia la bomba delle ingiunzioni sbagliate.

1 COMMENT

  1. È difficile se non impossibile commentare l’inadeguatezza di queste persone. E io pago!!!! Vergogna!!!! Sindaco torna a fare i gelati.

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