Ugo De Rosa | Questo è davvero un provvedimento destinato a fare storia … il primo in assoluto in Italia, al punto da rappresentare una vera e propria svolta sul versante delle demolizioni giudiziali e della proporzionalità della sanzione.
Infatti, per la prima volta nel vasto panorama giurisprudenziale un giudice della Repubblica, ovvero il Tribunale di Nola quale giudice della esecuzione penale, accogliendo le tesi dell’avvocato Bruno Molinaro, ha affermato un principio davvero rivoluzionario sul modo di procedere delle Procure.
Dopo aver richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi in materia di inviolabilità del domicilio e gli avvertimenti del Ministro della Giustizia Marta Cartabia sull’obbligo della valutazione “caso per caso”, il Tribunale ha sospeso la demolizione di una casa di necessità sita nel comune di Pollena Trocchia, occupata da una vedova con figli a carico, tutti sprovvisti di autonome fonti di reddito e in precarie condizioni di salute.
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale, dopo che l’Avvocato Molinaro aveva fortemente insistito sulla necessità di verificare la proporzionalità della sanzione alla luce delle gravi condizioni di vulnerabilità, anche sotto il profilo socio-economico, della propria assistita e dei suoi familiari, ha anche delegato “la Guardia di Finanza territorialmente competente ad assumere tutte le informazioni utili circa il possesso di redditi, leciti o illeciti, la titolarità, diretta o mediata, di beni immobili o mobili registrati in Italia o all’estero e il generale tenore di vita della esecutata e dei suoi conviventi”.
Degno di nota è anche il fatto che, con il medesimo provvedimento, il Tribunale ha onerato “i servizi sociali del comune di Pollena Trocchia di relazionare, a seguito di opportuna visita domiciliare, sulle condizioni sociali ed economiche della esecutata, evidenziando la sussistenza di eventuali situazioni di disagio o marginalità della esecutata stessa e dei soggetti conviventi”.
Questo provvedimento si inserisce – a ben vedere – nel solco del più recente orientamento della Cassazione penale che, con sentenza dell’8 gennaio 2021, n. 423, espressamente richiamata dal legale della esecutata, ha affermato che il principio di proporzionalità della sanzione di matrice europea va senz’altro attuato e valorizzato, in considerazione del fatto che il giudice della esecuzione, in questi casi, non deve limitarsi a prendere atto dell’abuso accertato ma deve anche verificare in concreto la possibilità per il condannato di trovare “una soluzione alle proprie esigenze abitative”, sottolineando, altresì, che, ai fini del giudizio, “sono sicuramente rilevanti le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell’interessato”.
Nella stessa scia si colloca, del resto, anche una interessante decisone del T.A.R. Campania Napoli del 10 agosto 2020, secondo cui “ la perdita della casa costituisce la forma più estrema di interferenza con il diritto al rispetto della casa stessa, inteso sia come diritto di proprietà che come diritto di abitazione e quello per il quale i fattori rilevanti sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, quando si tratta di costruzioni illegali (…), potrebbero essere la natura e il grado dell’illegalità, la natura precisa dell’interesse che si vuole proteggere dalla demolizione ed anche quello relativo alla disponibilità di idonee sistemazioni alternative per le persone colpite dalla demolizione”.
Quali conseguenze trarre da queste decisioni?
In un paese civile il problema sarebbe risolto da tempo.
Da noi è tutto molto difficile soprattutto per la conclamata subalternità del potere politico alla magistratura, contraria a qualsiasi innovazione.
Ma la magistratura deve solo applicare la legge che, invece, è prerogativa esclusiva del Parlamento ed è soprattutto (o almeno così dovrebbe essere) il prodotto della sovranità popolare.
Quel che è certo è il legislatore non può più aspettare, anche perché l’Europa non vuole sentire ragioni.
Siamo ormai fuori tempo massimo!
Chi è preposto a fare le leggi non può più indugiare.
Deve intervenire con urgenza, codificando le regole e prevedendo, in particolare, che, prima di dare esecuzione alla demolizione, la Procura della Repubblica, in contraddittorio con la Difesa dell’interessato, è tenuta a verificarne lo stato di bisogno e le condizioni di vulnerabilità sotto ogni profilo, astenendosi conseguentemente dall’avviare la procedura demolitoria laddove la civica amministrazione non sia in grado di garantire a quest’ultimo un alloggio alternativo.
In caso di controversia, spetterà al giudice della esecuzione l’ultima parola.
Sarebbe, in definitiva, una iniziativa di buon senso, in linea con l’orientamento della Corte dei diritti umani e si eviterebbero ulteriori tragedie che finiscono stranamente per colpire sempre i più deboli e quasi mai la grande speculazione.