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sabato, Aprile 27, 2024

“Cura Ischia”: poker d’ordinanze per salvare l’Estate 2021. Riedizione riveduta e corretta per essere più efficaci

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Gaetano Di Meglio | Con l’emissione di 4 ordinanze, il sindaco di Ischia, ha firmato una sorta di protocollo “cura Ischia” al fine di garantire all’estate 2021, quelle che iniziamo a vivere in “zona bianca”, maggiore decoro, maggior rispetto e maggior ordine.
Le ordinanze, concordate durante un summit con Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza mirano a regolamentare la vivibilità e del riposo notturno, l’uso di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici nei centri storici, le affittanze turistiche e le attività di “petulanza”.
Una riedizione di alcune ordinanze già in vigore negli anni scorsi che arriva in questa estate 2021 riveduta e corretta in alcuni passaggi che, di fatto, rendono più agili sia i controlli che l’emissione delle sanzioni.

Sono due i passaggi che meritano attenzione: il primo è sulle affittanze estive dove, finalmente, viene indicata la quadratura minima per ciascun ospite (che è sicuramente maggiore di molte camere d’albergo) ma il fenomeno “mazzamma” va combattuto solo in questo modo. L’altro punto che merita attenzione è quello relativo ai monopattini elettrici e alle bici con pedalata assistita. L’obbligo del imitatore di velocità installato sul monopattino tarato automaticamente sul limite dei 6 Km /h, insieme alla certificazione/documento attestante la tipologia di veicolo di potenza massima di 250 Watt è lo strumento “legale” per consentire il fermo e il sequestro di bolidi elettrici.

Le ordinanze nel dettaglio

Disposizioni a tutela della vivibilità e del riposo notturno. Stagione turistica 2021
Questa è la più complicata delle quattro. Per una più facile lettura eccone un sunto: LOCALI LICENZA A e B: A luglio: musica fino all’1.00; Ad agosto e nei venerdì e sabato di luglio e settembre: musica fino alle 2.00. LOCALI LICENZA C (Discoteche): Solo ad agosto musica fino alle 3.00 (con presentazione di SCIA). STABILIMENTI BALNEARI ad Agosto e nei venerdì e sabato di luglio e settembre: musica fino alle 22.00
L’ordinanza
Con precedenti ordinanze sindacali, adottate a tutela della vivibilità dei centri urbani e della quiete pubblica e nel contemperamento fra l’interesse allo svolgimento di attività ludiche, musicali e di intrattenimento nelle zone di interesse turistico e l’ulteriore interesse non meno meritevole di tutela, di garantire a turisti e residenti, la tranquillità del riposo notturno, si sono stabiliti limiti allo svolgimento di attività musicali e danzanti ed a tutela del riposo.
In particolare con I’ ordinanza n. 160/2010 veniva tra l’altro consentito: lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e danzante all’interno dei locali fino alle ore 1.00 per esercizi pubblici tipologia A e B. Lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e danzante all’esterno dei locali (tipologia A e B) fino alle ore 24,00 stabilendo dalle ore 24,00 alle ore 01,00 le apparecchiature sonore potranno funzionare solo all’interno dei locali con porte chiuse. Lo svolgimento di intrattenimenti musicali all’esterno (con impianti direzionati verso i musicisti) dalle ore 19.00 alle ore 01.00 per attività alberghiere ed extralberghiere (con obbligo nel caso di intrattenimento all’esterno di darne comunicazione all’ufficio SUAP). Lo svolgimento di intrattenimento musicale dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 per stabilimenti balneari (previa autorizzazione SUAP)
Con l’ordinanza n.161/2010 veniva invece stabilito: lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e danzante all’interno dei locali fino alle ore 02.00 per esercizi pubblici tipologia A e B esclusivamente nei giorni venerdì, sabato di luglio e settembre e per l’intero mese di agosto lo svolgimento di intrattenimento musicale fino alle 22.00 esclusivamente nei giorni venerdì, sabato di luglio e settembre e per l’intero mese di agosto per gli stabilimenti balneari.

Con ordinanza n.114 del 09.08.2019 in deroga a precedenti ordinanze sindacali si era stabilito di consentire a tutti gli esercizi pubblici dislocati in Via Porto località Riva Destra che svolgono anche attività di intrattenimento, musicale (dal vivo, mediante l’uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l’impiego di disk jockey) per l’intero mese di agosto di ciascun anno di proseguire l’attività di intrattenimento musicale danzante fino alle 03,00 previa presentazione di Scia temporanea con allegata perizia di tecnico abilitato attestante che l’impianto elettroacustico dell’esercizio non superi le emissioni acustiche stabilite dalle delibere del Commissario ad acta n.1/2003 e n. 2/2003 che al fine di contemperare le esigenze degli ospiti che scelgono l’isola come meta di vacanza e di quelli che la scelgono quale meta di svago, nonché le esigenze dei residenti, nella stagione turistica 2021 caratterizzata peraltro anche dalla necessità di disincentivare assembramenti anche nelle aree esterne ai locali, occorre procedere a ripristinare come già stabilito per la stagione turistica 2020 i limiti già introdotti dalle ordinanze n.160 del 14.07.2010 e n.161 del 14.07.2010 che fissano l’orario dell’attività di intrattenimento musicale e danzante di tutti gli esercizi pubblici autorizzati, anche per l’intero mese di agosto e per i fine settimana di Luglio e Settembre;
ORDINA
L’ordinanza 114 del 09/08/2019 avente ad oggetto deroghe alle richiamate precedenti ordinanze contenenti limiti allo svolgimento di attività musicali e danzanti, è sospesa per la stagione turistica 2021;
Per l’effetto:
E’ consentito lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e danzante all’interno dei locali fino alle ore 02.00 per esercizi pubblici tipologia A e B esclusivamente per il mese di agosto nonché nei giorni venerdì e sabato dei mesi di luglio e settembre.
E’consentito lo svolgimento di intrattenimento musicale fino alle 22.00 per l’intero mese di agosto nonché esclusivamente nei giorni venerdì, sabato del mese di luglio e settembre per gli stabilimenti balneari.
I limiti previsti dalle ordinanze 160/2010 e 161/2010 sono estesi agli esercizi che sfruttano dehors e/o strutture amovibili su suolo pubblico. I limiti previsti dalle ordinanze 160/2010 e 161/201O sono estesi anche agli esercizi pubblici di tipologia C che sfruttano dehors e/o strutture amovibili su suolo pubblico. Resta salva ogni altra previsione delle ordinanze sindacali 160/201O e 161/2010.

Ordinanza circa l’uso di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici e disposizioni per la vivibilità delle zone turistiche e residenziali.
E’ vietato l’uso di monopattini elettrici e di biciclette a pedalata assistita nelle piazze, nelle strade inserite nelle ZTL durante il periodo di attivazione, nonché nei giardini comunali.
In deroga alla previsione di cui al comma 1, nelle piazze, nelle strade inserite nelle ZTL durante il periodo di attivazione, ai residenti nel Comune di Ischia e/o ai lavoratori che svolgono la propria prestazione presso le attività o le strutture turistico ricettive e commerciali ubicate all’interno delle z.t.l., è consentito, previa esibizione – in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine – del documento di riconoscimento attestante la residenza e/o attestazione del datore di lavoro, l’uso di biciclette a pedalata assistita equiparate ai velocipedi e provviste di motore elettrico esclusivamente ausiliario provviste di certificazione/documento attestante la tipologia di veicolo di potenza massima di 250 Watt, e l’uso di monopattini elettrici, anche essi equiparati ai velocipedi. Tali deroghe previste per i cittadini residenti e lavoratori sono consentite se la velocità dei monopattini e delle biciclette con pedalata assistita non supera i 6 Km/h.

E’ obbligatorio il limitatore di velocità installato sul monopattino e il dispositivo deve essere tarato automaticamente su tale limite.
Fermi i divieti e le sanzioni previste per le biciclette con pedalata assistita e i monopattini elettrici non rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalle norme vigenti, ss.mm.ii., fino al 30 settembre 2021 nei casi di circolazione dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 nelle strade, parchi giardini facenti parte delle ZTL regolarmente istituite – ove è consentito esclusivamente il passeggio, la sosta e la consumazione presso gli esercizi pubblici e/o le attività commerciali autorizzate e/o il transito dei veicoli espressamente autorizzati secondo le ordinanze istitutive delle rispettive Ztl e/o con i limiti di circolazione già imposti – le biciclette con pedalata assistita e i monopattini elettrici circolanti in violazione del divieto di cui al comma 1 saranno sanzionati ai sensi dell’art. 7 c.d.s. e sottoposti a fermo amministrativo per giorni 45 e potranno essere successivamente ritirati presso il custode all’uopo individuato.
All’interno delle Ztl e nelle aree pedonali, nei giardini pubblici il divieto di circolazione è esteso anche all’uso di “Hoverdoard o skate elettrici”, veicoli elettrici o a motore che non rientrano tra quelli definiti dal 52 al 58 del vigente Codice della Strada D. Lgs n.285 del 30 Aprile 1992; nonché l’utilizzo di pattini o monopattini. E’ inoltre vietato giocare a pallone, tamburelli e simili.


“Stop petulanza”
Il fenomeno del limoncello sul Corso di Ischia e dei camerieri sulla Riva Destra, invadenti e petulanti, trova il suo stop.
Con l’ordinanza firmata da Enzo Ferrandino, infatti, è vietato svolgere su aree e suoli pubblici, in concessione e private ad uso pubblico, qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo. Per tutte le attività di ristorazione è obbligatorio esporre, all’interno dell’occupazione pubblica il menù, delle dimensioni massime di cm 70 x cm 50. Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali come previsto dalla Delibera di e.e. n. 36/03; ai sensi dell’art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, con sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari a euro 200.

Disciplina dell’attività finalizzata alla cessione di case, appartamenti, senza offerta di servizi centralizzati – Affittanze turistiche
E’ considerata affittanza turistica l’attività finalizzata alla cessione, dietro corrispettivo, di case, appartamenti, senza offerta di servizi centralizzati, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. E’ considerata, invece, ospitalità turistica l’attività di cui al comma che precede, svolta a titolo gratuito.
Sono definite unità immobiliari destinate all’esercizio delle attività di cui ai commi che precedono, gli appartamenti o ville mobiliate composte da uno o più ambienti che, gestite nel modo sopra definito, vengono concesse in fitto o comodato d’uso a turisti e villeggianti.
Per l’esercizio delle attività di cui ai punti 1) e 2), ferme le previsioni di cui all’art. 3 della L. R. n. 17 del 24.11.2001, si ritengono adeguate le unità immobiliari quando le stesse presentano i seguenti requisiti: Siano dotate di energia elettrica, acqua e gas. Siano dotate di illuminazione naturale e diretta di tutti i locali dell’alloggio, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi , vani scala e ripostigli. Siano provviste di impianto di aspirazione sufficiente, diretta o forzata, di fumi e vapori nei punti di produzione prima della loro diffusione; dotate di almeno una stanza da bagno in ciascun alloggio che, ove priva di illuminazione naturale, sia dotato di impianto di aspirazione. Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1) e 2) le unità immobiliari devono avere superficie minima abitabile di mq. 28. Comunque, deve essere garantita una superficie abitabile pari a mq. 10 per ciascun occupante.
Le regole:
Chiunque, volendo destinare alle attività di cui ai punti 1) e 2) unità immobiliari aventi requisiti e caratteristiche come sopra riportate, ferme le previsioni di cui alla L. R. 17 del 24.11.2001, è obbligato, ai fini dell’ordine pubblico, a presentare comunicazione – redatta su appositi modelli scaricabili dal sito del Comune di Ischia nella Sezione Modulistica e/o disponibili presso il Comando di Polizia Municipale ubicato al Palazzo d’Ambra – entro quarantotto ore dal momento in cui stipula il relativo contratto o comodato d’uso con l’occupante. La predetta comunicazione indicherà nominativamente il conduttore sottoscrittore del contratto di affitto responsabile della puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché nominativamente le persone componenti il nucleo familiare occupanti l’unità immobiliare ed eventuali ospiti non occasionali.
Il Sindaco, a mezzo della Forza Pubblica potrà verificare ed accertare con ispezioni in loco la veridicità delle dichiarazioni rese nella comunicazione e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge delle caratteristiche denunciate.
E’ espressamente fatto divieto di svolgere la attività di cui ai punti 1) e 2) nei confronti di persone di cui non sia accertata l’identità.
I titolari delle unità immobiliari sono tenuti a rendere edotti gli ospiti delle condizioni di cessione ed in particolare del numero massimo di occupanti dell’alloggio.
Non è consentito cedere in uso od in fitto le unità immobiliari di cui al presente provvedimento a persone colpite da “foglio di via obbligatorio” o altro “provvedimento” della Autorità di P.S.
L’esercizio delle attività di cui ai punti 1) e 2) in assenza della comunicazione di cui al punto a) è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 1000,00, ai sensi dell’art. 5 lettera b) del “Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei sevizi “.
La violazione della disposizione di cui al punto.5 è punita con sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 1000 ai sensi dell’art. 5 lettera b) del “Regolamento per la determinazione e della violazione di cui al punto 5 della presente ordinanza risponderanno solidalmente il Locatore ed il Conduttore sottoscrittore del contratto di affitto responsabile della puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

1 COMMENT

  1. Ci vuole molto altro per risollevarci ma è un piccolo inizio: Ischia ebbe successo nel trentennio ’60-’90 perché era molto più vivibile e caratteristica, non era la “città d’Ischia” ma era isola.
    Manca un provvedimento per limitare il numero complessivo di veicoli che circolano e manca la volontà di stoppare l’arrivo dei veicoli dei falsi residenti: Enzo sveglia!
    Ma d’altronde se guardiamo agli ospiti della festa a Ischia Ponte, le varie arteteche di made in sud, si vede che alla fin fine la cafonamma la fa sempre da padrona.
    Si vede che questo sindaco è affetto da disturbo bipolare..

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