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sabato, Aprile 27, 2024

Archiviata l’inchiesta su Giosi Ferrandino per i concerti di Sal da Vinci

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Il gip Cimma accoglie la richiesta avanzata dal pubblico ministero Stefania Buda

Per il sindaco d’Ischia Giosi Ferrandino il pubblico ministero Buda aveva chiesto l’archiviazione dopo un’indagine legata all’ipotesi di reato di abuso d’ufficio. Per fatti risalenti ad una manifestazione organizzata durante la chiusura dell’ultima campagna elettorale europea. Per aver concesso l’utilizzo della Torre di Michelangelo e per aver consentito al cantante Sal da Vinci di potersi esibire su un bene pubblico senza corrispondere alcuna somma o comunque sufficiente per il regolamento comunale adottato per tali circostanze. Sal da Vinci si sarebbe poi impegnato in una manifestazione canora nella chiusura della campagna elettorale. Una sorta di “ringraziamento”. A questa richiesta di archiviazione c’è stata la ferma opposizione del consigliere Carmine Bernardo che ne aveva denunciato i fatti. il gip Cimma convocava le parti in camera di consiglio per discutere della vicenda. Dopo un’attenta valutazione e disamina degli atti, il giudice ha deciso di accogliere la richiesta della pubblica accusa disponendo l’archiviazione e la restituzione degli atti al pubblico ministero. E specificando che non vi erano le condizioni per ordinare ulteriori accertamenti come richiesto dal denunciante.

E’ stata un’ordinanza molto articolata, in cui sono stati sviscerati gli aspetti più delicati di questa storia politico-giudiziaria. Scrive il giudice: «Tanto premesso e procedendo dunque alla disamina dei fatti oggetto di procedimento, va sinteticamente evidenziato che Bernardo Carmine, consigliere di minoranza del comune di Ischia, lamenta il comportamento illegittimo del sindaco di Ischia, Ferrandino Giuseppe, nonché dei dirigenti dell’area economico finanziaria e tecnica, del medesimo comune, individuati rispettivamente in Bernasconi Antonio e Fermo Francesco, comportamenti che integrerebbero la fattispecie di cui all’ art. 323 ср.

In particolare il reato sarebbe ravvisabile nella concessione dei beni pubblici (la Torre di Michelangelo ed il campo sportivo Mazzella) per la realizzazione di eventi-spettacolo tenuti rispettivamente da Biagio Izzo e da Sal Da Vinci nelle date de 13 e del 23 agosto 2014. I profili di illegittimità lamentati dal Bernardo sono i seguenti:

in forza di delibera di Giunta Comunale n. 266 del 7 novembre 2003 le aree esterne alla Torre di Guevara (conosciuta come Torre di Michelangelo) possono essere autorizzate allo svolgimento di manifestazioni per periodi limitati di tempo (e comunque non superiori a cinque giorni) su richiesta di associazioni, comitati o privati cittadini previa determinazione del canone previsto».

Il giudice richiama quanto sostenuto dal consigliere di opposizione sia nell’impugnativa scritta che durante la discussione in camera di consiglio: «Bernardo si duole altresì del fatto che il Sal Da Vinci abbia utilizzato la location della Torre di Michelangelo per pubblicizzare la propria attività di cantante, senza per questo corrispondere alcunché al comune di Ischia, non disdegnando altresì di propagandare con la propria attività in altre occasioni la campagna elettorale di Ferrandino Giuseppe in occasione delle ultime elezioni europee.

Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Ischia e compendiate nell’informativa del 19 agosto 2015, hanno consentito di accertare che la Torre di Michelangelo ed il campo sportivo Mazzella sono stati concessi alla soc. Edizioni  Musicali SPAI s.r.l. per la realizzazione degli eventi spettacolo tenuti rispettivamente da Biago Izzo il 16 agosto 2014 e da Sal da Vinci il 23 agosto 2014 come da richiesto della medesima Società dell’11 agosto 2014; che si è trattato di concessione che ha riguardato porzioni di spazi esterni e non l’intera area; che quanto allo spettacolo del comico Biagio Izzo presso la Torre di Michelangelo, in quanto area non riportata nel novero dei beni pubblici in relazione ai quali vige il Regolamento per la concessione di spazi ed aree comunali approvato con delibera di Giunta n. 72 del 28 dicembre 2012, l’occupazione temporanea dell’area circostante la Torre di Michelangelo è stato autorizzata con determina n. 1.204 del 14 agosto 2014 a firma del dirigente dell’area Economico finanziaria, dr. Antonio Bernasconi, che rinvia alla delibera di Giunta comunale n. 266 del 7 novembre 2003. Detta delibera prevede che le aree esterne alla Torre di Michelangelo possano essere autorizzate temporaneamente per periodi limitati allo svolgimento di manifestazione e comunque non superiori a cinque giorni su richiesta di associazioni, comitati o privati cittadini dietro il pagamento di canone concessorio. E’ evidente dunque che la determina del 14 agosto 2014 presenta profili di illegittimità nella parte in cui concede l’area alla società Edizioni Musicali SPAI s.r.l. in quanto società commerciale».

E prosegue con una frase che di fatto è l’esatto intendimento della richiesta del pubblico ministero: «Non si evidenziano al contrario profili di illegittimità. Quanto poi alla determina n. 1.238 del 22 agosto 2014 con la quale è stato autorizzato in favore della Società Edizioni Musicali SPAI s.r.l. l’utilizzo degli spazi interni allo stadio Enzo Mazzella per l’esibizione canora di Sal Da Vinci, non si ritiene applicabile nel caso di specie il regolamento per la disciplina di spazi ed aree pubbliche di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 72».

L’altro aspetto valutato riguarda l’utilizzo di altro bene pubblico che è stato sottoposto a particolari indagini della Guardia di Finanza su delega della procura della Repubblica: «Quanto infine allo spazio antistante la Torre di Michelangelo da parte dell’artista Sal Da Vinci al fine di girare un filmato che lo ha visto protagonista unitamente al cantante Clementino appare evidente l’inapplicabilità ancora una volta della normativa sopra richiamata considerato che non vi è stata alcuna occupazione di suolo pubblico nel senso proprio come disciplinato dal regolamento comunale, trattandosi di attività di breve durata (qualche ora) che non presuppone necessariamente un’occupazione, anche solo temporanea del suolo demaniale: tanto è dimostrato altresì dalle poche scene del filmato girate utilizzando la menzionata location. Pertanto si ritiene che per la registrazione del filmato da parte dell’artista nessuna autorizzazione o concessione era dovuta. Anche in questo caso dunque non si ravvisano profili di rilievo penale.

In definitiva la procedura amministrativa che ha riguardato le esibizioni dell’artista Sa1 Da Vinci appare immune da vizi di legittimità sicché risulta assolutamente infondata la notizia di reato».

La ricostruzione dei fatti è particolareggiata e soprattutto viene sovrapposta alla contestazione di reato per avere una valutazione complessiva per condurre il giudice a stabilire se vi sia connessione tra l’evento che si è consumato e la responsabilità penale del primo cittadino: «Quanto invece alle evidenziate irregolarità che hanno riguardato la determina con la quale è stato concesso lo spazio esterno alla Torre di Michelangelo alla società Edizioni Musicali SPAI s.r.l. al fine di consentire l’esibizione del comico Biagio Izzo, non ci si può esimere dal riportare sinteticamente alcuni principi giurisprudenziali in forza dei quali va affermato che il reato di abuso d’ufficio, oltre ad essere integrato nella sua materialità oggettiva, va necessariamente configurato anche nella componente soggettiva. E’ noto che, per detta fattispecie criminosa, il dolo richiesto assume una connotazione articolata e complessa: è generico, con riferimento alla condotta (coscienza e volontà di violare norme di legge o di regolamento ovvero di non osservare l’obbligo di astensione) e assume la forma del dolo intenzionale rispetto all’evento (vantaggio patrimoniale o danno) che completa la fattispecie. Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di abuso di ufficio, il dolo intenzionale è configurabile qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio abbia agito con uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare, una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere vece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri».

Un’altra storia giudiziaria che si chiude in favore del primo cittadino. Altre storie sono in via di valutazione da parte di altro gip presso il tribunale di Napoli. Mentre va avanti il processo sui rapporti con la Cpl Concordia, che tra pochi giorni i giudici dovranno decidere su alcune eccezioni presentate dalla difesa in ordine alle intercettazioni telefoniche e in particolare sui decreti autorizzativi a compiere l’ascolto delle conversazioni degli indagati.

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