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domenica, Aprile 28, 2024

Ricostruzione, agevolazioni non chiare al 110%… L’audizione del Commissario in Commissione Finanze

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Agevolazioni fiscali e ricostruzioni post sisma, le osservazioni di Legnini. Necessari chiarimenti sul disegno di legge di conversione del decreto n. 212 del 29 dicembre 2023. Le limitazioni al 110%, l’obbligo di polizza assicurativa e il super bonus fino al 2025 per gli edifici alluvionati gli aspetti più controversi

Gaetano Di Meglio | Il Commissario Giovanni Legnini è intervenuto nel corso dell’audizione in Commissione Finanze della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 212 del 29 dicembre 2023 recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali. Nel suo intervento Legnini ha sottoposto all’attenzione dei componenti della Commissione alcune osservazioni relative alla misura del 110% applicato alle ricostruzioni post sisma.

Il Commissario ha esordito: «Grazie a Lei Presidente, per l’invito che ha inteso formulare. Saluto lei e tutti i componenti della Commissione per contenere il mio intervento entro i limiti temporali da lei assegnati, dico subito che le sintetiche considerazioni che farò sul contenuto del decreto, limitate perlopiù alla parte relativa al 110% applicato alla ricostruzione post sisma, partono da una valutazione positiva proprio di questa applicazione.
A suo tempo la ratio di quella misura, e ben conoscete l’iter di quella disposizione, sulla quale ebbi modo di interloquire con il governo e con il Parlamento nella mia pregressa funzione, discendeva da un sostanziale blocco, un rischio di blocco della ricostruzione per effetto della diffusione al Sud degli interventi sull’intero territorio nazionale. Di qui la necessità, a fronte di un impegno assorbente di imprese e professionisti su quegli interventi, di garantire una durata temporale superiore a quella riguardante gli edifici non colpiti dagli eventi catastrofici».

LA LIMITAZIONE NELLE ZONE SISMICHE
Legnini è poi sceso nel dettaglio: «Passo quindi alla sintetica illustrazione delle osservazioni che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione. Innanzitutto, con riferimento al contenuto dell’articolo 2, comma 1, ovvero la norma in base alla quale si dispone una limitazione degli interventi ammessi al 110% per le zone sismiche di pericolosità 1, 2 e 3 agli interventi di demolizione e ricostruzione ricompresi nei piani urbanistici, comunque denominati, purché aventi un contenuto esecutivo, con possibilità di agire per via di un titolo edilizio semplificato. Questa norma appare non sufficientemente chiara dal mio punto di vista. Mi riferisco alle difficoltà applicative, con riferimento all’ampiezza oggettiva di applicazione di questa limitazione. Per essere più espliciti, la limitazione stessa si applica oppure no anche agli edifici danneggiati dal sisma, nel qual caso si configurerebbe una limitazione del 110% fino al 2025? Io penso, da una lettura letterale del testo, che non si applica, ma se non si applica sarebbe meglio specificare a quali interventi si applica, cioè agli interventi ricompresi nei piani urbanistici attuativi, appunto, per gli edifici che non sono danneggiati dal sisma.

Inoltre, qualche elemento di incertezza rischia di generarsi con riferimento alla tipologia dello strumento urbanistico la cui vigenza genera tale limitazione. Mi spiego meglio: tutte le ricostruzioni post-sisma prevedono una qualche forma di pianificazione degli interventi ricostruttivi, ma ciascuna di quelle previsioni è diversa dall’altra, tutte con una definizione incerta. Questo vale per il sisma abruzzese del 2009, vale per il sisma dell’Emilia del 2012, per fortuna in via di conclusione. Vale per quello del 2016, dove vigono i piani attuativi per i programmi straordinari di ricostruzione. Vale per Ischia, di cui mi occupo in questo momento storico, vale per Catania e così via. Cioè a quali piani urbanistici ci si riferisce, in ragione della varietà di strumentazione urbanistica contemplata nella legislazione speciale di ricostruzione post-sisma? Infine, su questo punto, l’elemento di incertezza ulteriore discende da quella previsione afferente al titolo abilitativo, il cui costo, il cui avvio e il cui conseguimento sarebbe necessario per evitare gli effetti limitanti per la ricostruzione post-sisma.
La disciplina dei titoli abilitativi edilizi è specialissima e quindi anche sotto questo profilo rischierebbe di generarsi qualche incertezza. Dunque la mia è una garbata sollecitazione al legislatore, di provare a chiarire la portata complessiva oggettiva di questa disposizione».

IL SISTEMA ASSICURATIVO
Diversi i punti da chiarire: «L’altra osservazione che mi permetto di formulare afferisce all’introduzione dell’obbligo di polizza assicurativa per gli edifici che risulteranno beneficiati dalla contribuzione pubblica per la ricostruzione, mentre io penso che costituisca una scelta condivisibile introdurre progressivamente un sistema assicurativo, tanto più a fronte degli edifici che hanno beneficiato di contribuzione pubblica per essere ricostruiti, ristrutturati e ripristinati. La limitazione solo a una categoria di interventi, quelli indicati dalla norma, rischia di creare una disparità di trattamento nei vari territori che ben incide anche sull’edificio, sugli aspetti del mercato delle locazioni o del mercato delle compravendite di questi immobili. Tanto più chela gran parte degli edifici danneggiati dai terremoti, come è noto a tutti, sono ubicati in territori che non hanno un mercato vivace, gravato da questi immobili, e una polizza assicurativa a tempo indeterminato significa oggettivamente determinare una svalutazione in termini di mercato. Lo dico perché, appunto, a mio modo di vedere, questo approccio progressivamente coltivato dal legislatore, di introdurre una garanzia assicurativa a fronte dei rischi naturali, è un approccio che io vedo personalmente con favore. Ma introdotto in modo frammentato, rischia di creare delle sperequazioni.

ESTENDERE IL SUPERBONUS
«Infine sollecito maggiore attenzione ai componenti della Commissione, al relatore ad un esame relativo alla possibilità o meno di usufruire, seppur fino al 2025, del super bonus per gli edifici alluvionati o, come vi è noto, solo per l’alluvione delle Marche. È prevista questa possibilità in virtù di una disposizione speciale. Sarebbe fortemente auspicabile estenderla anche agli altri fenomeni alluvionali e ciò renderebbe molto più rapidi gli interventi di recupero e ricostruzione, tanto più in quel territorio, come quello di cui mi occupo, quello ischitano, dove l’alluvione e il sisma hanno riguardato lo stesso territorio, si sono sovrapposti tra di loro e quindi si rischia di generare un’incertezza anche in questo caso.

Quanto all’applicabilità di questa misura fiscale, infine, per davvero spero che sia possibile, non so se in questa sede, siete voi ovviamente a doverlo valutare, o più avanti. Credo che si tratti di prevedere in anticipo quella necessità di raccordo, diciamo così, tra la conclusione del regime fiscale agevolato del 100% per gli edifici danneggiati dal sisma e ciò che accadrà dopo che si applicherà la stessa norma del 70%. Essendoci cioè questo regime di transizione di cui vi è stato il comando di cui questo decreto si occupa, oppure di opzione per i vecchi bonus. Ma in quel caso è probabile che qualche norma di raccordo tra i vecchi bonus edilizi e il contributo di ricostruzione sia auspicabile introdurla. Sottolineo altresì che questo vale per la ricostruzione, ma vale in generale che un chiarimento in sede di riesame del decreto sulla possibilità, sulla base di applicazione del 70% o del 65%, probabilmente aiuterebbe a risolvere o a prevenire i contenziosi che si potranno generare in questa fase transitoria. Nel senso, appunto, che si tratterebbe di stabilire se il 70% è in vigore, può essere applicato sul costo dell’intervento così come risultante dal prezzario, oppure se l’impresa deve emettere la fattura piena e quindi lasciare a carico del committente il 30%. In ogni caso, quel delta per il 70%, se oggetto di chiarificazione in sede legislativa, aiuterebbe probabilmente a prevenire i contenziosi che si teme possano generarsi dalla fuoriuscita dal sistema del bonus».

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