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mercoledì, Maggio 15, 2024

Forio, il comune ordina: demolite quel ripetitore

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Decorso infruttuosamente il termine di 48 ore dalla data di notifica del presente provvedimento senza che il contravventore abbia spontaneamente ottemperato, si procederà alla nomina di una ditta per la esecuzione forzata d’ufficio delle opere di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in danno

 

A 24 ore dal corteo di protesta organizzato dagli abitanti del Casale a Forio, dal comune di Forio e precisamente dal V Settore a firma di Giampiero Lamonaca,  arriva l’ordinanza numero 99. L’ente dell’ex green flash ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi del famoso ripetitore della TIM installato nel terreno della società Sogim. Prima di leggerla insieme, ovviamente, è necessario chiedersi come mai si è arrivati fino a questo punto. E’ a dir poco anacronistico, infatti, sapere che l’atto presentato dalla Tim e dalla Sogim abbia percorso tutto il suo iter autorizzativo presso l’ente di Via Genovino e, lo stesso Ente, dopo le proteste interviene con un’ordinanza di demolizione. Non si poteva interagire a monte? Non si poteva intervenire con maturità amministrativa e trattare con intelligenza e come un “buon padre di famiglia” gli interessi dei cittadini, dell’azienda e del privato. Bisognava arrivare per forza a questo punto della vicenda con i cittadini che tra qualche ora invaderanno, arrabbiati.

 

LE LEGGI E REGOLAMENTI
«Vista la Comunicazione di Telecom Italia S.p.A – scrive Lamonica – con indicazione di via Spadara n. 27 mentre la pratica è relativa alla località Casale del 18.05.2017 e la comunicazione di inizio lavori del 26.06.2017 corredata di parere positivo dell’ARPAC; la diffida di questo Ente alla installazione dell’impianto radio base di telefonia mobile di tipo provvisorio prot. n. 18904 del 30.06.2017; i verbali di accertamento della P.M. n. 18932 del 30.06.2017 e n. 19049 del 03.07.2017, da cui risulta che la Telecom Italia S.p.A ha effettivamente installato la stazione radio base di telefonia mobile per cellulari di tipo provvisorio in località Casale nonostante la diffida presentata; l’art.27 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 301 del 27.12.2002 e dall’art.32, commi 44, 45 e 46 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003; il D.P.R. 31/2017 – Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata l’art.167 del D. L.vo n.42 del 22.1.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge 6.7.2002, n.137, in GU. n.45 del 24.2.2004 -suppl. Ord. n.28); la Legge Regionale n.10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. n.17 del 01.03.1982, e le direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n.65 (tutela dei beni ambientali); le Leggi Regionali n.17 del 20.03.1982 e n. 16 del 22.12.2004;  il P.T.P. dell’Isola d’Ischia approvato in data 08.02.1999 con decreto Ministeriale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 23.04.1999; che il territorio del Comune di Forio è assoggettato a vincolo paesistico generico giusta D.M. 12.01.1958 (pubbl. nella GU. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939 n.1497, come sostituito dal D.Lvo n.490 del 29.10.1999, come sostituito dal D.L.vo n.42 del 22/01/2004, come integrato dalla L. 308 del 15/12/2004 e ss. mm. ed ii.; l’art.107 del D.Lvo 267 del 18.08.2000; Il “Regolamento per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21.09.2009;

 

IL REGOLAMENTO COMUNALE: TROPPO VICINO AL PALAZZETTO
Considerato che l’art. 4 del succitato Regolamento prescrive il divieto assoluto alle installazioni degli impianti nella fascia di 200 m dall’area di pertinenza delle strutture sportive; Rilevato che l’impianto si trova ad una distanza dal Palazzetto dello Sport (località casale) inferiore ai 100 m; essendo la stazione radio base di telefonia mobile posta su di un mezzo carrato e collegata tramite cavo alla rete elettrica, essa perde la sua caratteristica intrinseca di installazione amovibile insistendo permanentemente sul suolo. In oltre essa serve a soddisfare le esigenze dell’ambito territoriale in cui è stata collocata e, pertanto, tale rilievo conferma la sua stabile destinazione a rimanere in quel sito con conseguente impatto ambientale per le rilevanti dimensioni che incidono, in relazione all’altezza, sulle vedute panoramiche della zona – rif. Piano Paesistico della Isola di Ischia di cui all’art.6, numeri 2 e 5, approvato con D.M. dell’8.2.19991; il Piano Paesistico dell’Isola di Ischia di cui al Decreto Ministeriale dell’8.2.1999 prevede all’art.l7, che per siffatti impianti, di indubbio impatto ambientale, è espressamente richiesto il nulla-osta paesistico, previo parere ministeriale, che individui le caratteristiche e la ubicazione della opera e la sua compatibilità paesaggistica;

 

IL PUBBLICO INTERESSE
Ritenuta la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che l’esercizio dei poteri sanzionatori della P.A. è un’attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, nella salvaguardia della integrità dei territorio; ordina alla soc. Telecom Italia S.p.A. in persona del Rappresentante Legale pro tempore domiciliato per la carica in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, di rimuovere, a sua cura e spese, l’installazione abusiva di cui ai richiamati verbali della P.M n. 18932 del 30.06.2017 e n. 19049 del 03.07.2017 con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario, entro e non oltre il termine di 48 ore (quarantotto ore) a decorrere dalla notifica PEC della presente ordinanza e che eventuale materiale di risulta venga trasportato ad un sito autorizzato allo smaltimento a cura e spese della soc. Telecom Italia S.p.A in caso di esecuzione in danna della medesima alla soc. SOGIM – Gestione Immobili – di Cerciello Teresa & C. – S.N.C. con sede in Forio (Na) alla via MONS. F. SCHIOPPA 61, in qualità di proprietario del fondo, di rimuovere, a sua cura e spese, l’installazione abusiva di cui ai richiamati verbali della P.M n. 18932 del 30.06.2017 e n. 19049 del 03.07.2017 con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario, entro e non oltre iI termine di 48 ore (quarantotto ore) a decorrere dalla notifica della presente ordinanza e che eventuale materiale di risulta venga trasportato ad un sito autorizzato allo smaltimento a cura e spese della alla soc. SOGIM – Gestione Immobili – di Cerciello Teresa & C. – S.N.C in caso di esecuzione in danno della medesima»

 

48 ORE DI TEMPO
Decorso infruttuosamente il termine di 48 ore (quarantotto ore)  – scrive ancora Lamonica – dalla data di notifica del presente provvedimento senza che il contravventore abbia spontaneamente ottemperato, si procederà alla nomina di una ditta per la esecuzione forzata d’ufficio delle opere di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in danno e alla esecuzione senza ulteriore avviso ad opera del Corpo della polizia municipale con il coordinamento di questo Settore Amministrativo. Le forze dell’ordine presteranno in tal caso, la dovuta assistenza in sede di esecuzione del provvedimento sanzionatorio per garantire l’ordine pubblico. Nel caso in cui le opere siano sottoposte a sequestro penale, prima di procedere alla esecuzione dell’ordinanza, occorrerà richiedere il dissequestro al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli, avendo cura di comunicarlo contestualmente a questo ente.»

 

IL RICORSO AL TAR
Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4 comma dell’art.3 della legge del 07.08.90 n.241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata alla legge n. 205/2000, 0, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.  VV.UU. del servizio Vigilanza Edilizia sono incaricati degli accertamenti susseguenti al presente provvedimento e all’esecuzione della presente ordinanza in caso di constata inottemperanza. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Forio per gg 15 consecutivi a libera visione del pubblico.»

 

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