martedì, Dicembre 10, 2024

Progressione tra vigilesse, il Tar sospende la procedura. Un altro schiaffo a Pascale & Co.

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

L’ordinanza della Sesta Sezione sui ricorsi a Lacco Ameno. Intanto Loreta Pisani ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza. Le istanze cautelari del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sono state riunite e verranno discusse il 5 giugno. Il Comune aveva già deciso la sospensione in autotutela fino all’udienza camerale. Gli avvocati Alessandro Barbieri e Nicola Ucciero evidenziano il conseguimento del nuovo titolo e contestano ulteriori vizi gravi

Il primo round tra Loreta Pisani e il Comune di Lacco Ameno lascia come era logico prevedere ancora tutto sospeso. La contestata procedura di progressione verticale dalla quale era stata esclusa “in favore” di Valeria Chiocca, unica altra candidata, è stata temporaneamente sospesa dal Tar fino alla trattazione delle istanze cautelari presentate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, fissata per il prossimo 5 giugno. Il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller ha ritenuto di trattarle congiuntamente. Il Comune, da parte sua, aveva già sospeso in autotutela la procedura all’indomani del primo ricorso in attesa appunto di una decisione sulla sospensiva.

Come è noto, il primo ricorso presentato dai legali della Pisani, gli avvocati Alessandro Barbieri e Nicola Ucciero, chiedeva l’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura, “viziata” dalla indicazione dei requisiti previsti, che non contemplavano il diploma di scuola secondaria di II grado unitamente al possesso di almeno 10 anni di esperienza.
A “complicare” la questione, il ricorso incidentale presentato dalla Chiocca, difesa dall’avv. Maria Petrone, che impugnava l’avviso pubblico per la progressione.

Il 7 maggio però Loreta Pisani presentava motivi aggiunti per l’annullamento previa sospensiva «della Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’8 marzo 2024 recante “approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026” del Comune di Lacco Ameno, limitatamente al capitolo “3.3 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026” in parte qua prevede per l’anno 2024 un numero di assunzioni a tempo indeterminato da destinare ai soggetti interni all’Amministrazione superiore ai limiti fissati dall’art. 52, comma 1-bis D.lgs. 165/2001 ed in violazione della riserva di posti da destinare all’accesso dall’esterno previsto dalla predetta norma»; dell’avviso pubblico per la «progressione ordinaria tra le aree riservata al personale in servizio nel V settore polizia municipale, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto area dei Funzionari, con profilo professionale Funzionario di Polizia Municipale»”; della Determina del Responsabile del I Settore del Comune di Lacco Ameno n. 197 dell’11.03.2024, «nella parte in cui non prevede la procedura di progressione verticale “speciale” in violazione dell’art. 52, comma 1 bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 e di cui all’art. 13 CCNL Enti Locali 2019-2021».

IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
Il “colpo di scena”, come evidenziato nei motivi aggiunti, è che nel frattempo la Pisani ha conseguito la laurea!
Ad ogni modo nell’ordinanza il Tar così decide: «Considerato che parte ricorrente in data 7 maggio 2024 ha depositato motivi aggiunti con relativa istanza cautelare che sarà trattata alla camera di consiglio del 5 giugno 2024; Ritenuta opportuna la trattazione congiunta delle istanze cautelari correlate al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti; Ritenuto pertanto di rinviare alla camera di consiglio del 5 giugno 2024 la trattazione della istanza cautelare relativa al presente ricorso introduttivo, disponendo interinalmente la sospensione della procedura fino alla medesima camera di consiglio onde pervenire in tale sede ad una disamina complessiva dei motivi di ricorso re adhuc integra».

Cosa evidenziano nei motivi aggiunti gli avvocati Barbieri e Ucciero? Innanzitutto che «Nelle more dello svolgimento del Giudizio, la Sig.ra Pisani Loreta conseguiva in data 22.04.2024 la Laurea Magistrale in Giurisprudenza».
Un titolo che se posseduto in precedenza, non avrebbe consentito al Comune di escluderla… I legali aggiungono che nel corso del giudizio si rendeva necessario una ulteriore censura avverso l’avviso di selezione impugnato, nonché l’impugnazione della delibera di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale e della determina di approvazione dell’avviso pubblico. Quanto all’interesse specifico della Pisani richiamano appunto il conseguimento della laurea: «In tal modo, ed unitamente all’esperienza professionale maturata, la ricorrente risulta oggi in possesso tutti i requisiti che le consentirebbero di partecipare anche ad una procedura di progressione verticale “a regime” o “ordinaria”».

“SFORATE” LE QUOTE DI RISERVA STABILITE
Preliminarmente, si contesta all’Ente di non aver rispettato le quote stabilite in termini di personale, evidenziando la palese illegittimità della Delibera di Giunta recante “approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026” limitatamente al capitolo “3.3 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026” «laddove prevede, per l’anno 2024, un numero di assunzioni a tempo indeterminato destinate ai soggetti interni all’Amministrazione superiore ai limiti fissati dall’art. 52, comma 1-bis D.lgs. 165/2001 e, dunque, in violazione della riserva del 50% dei posti da destinare all’accesso dall’esterno previsto dalla predetta norma. Illegittimità che si riverbera, inesorabilmente, sugli atti direttamente discendenti dall’approvazione del “Piano Triennale”, ovvero sia sull’avviso pubblico di selezione mediante progressione verticale che sulla Determina del Responsabile del I Settore del Comune di Lacco Ameno di relativa approvazione del predetto avviso».

Una illegittimità “genetica”, potremmo dire. La norma citata relativamente alle progressioni all’interno della stessa area contiene infatti il seguente passaggio: «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa…».

IL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO
Invece «Nel “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026” approvato il giorno 08.03.2024, il Comune di Lacco Ameno prevede infatti n. 3 assunzioni a tempo indeterminato di cui: i) n. 1 unità con profilo di Funzionario Tecnico nell’ambito del III Settore Lavori Pub blici e Demanio, da coprire mediante accesso dall’esterno previo concorso pubblico; ii) n. 1 unità con profilo di Funzionario di Polizia Locale nell’ambito del V Settore Polizia Municipa le, da coprire mediante progressione verticale di personale già in servizio dall’area degli Istruttori; iii) n. 1 unità di personale con profilo Istruttore Amministrativo nell’ambito del I Settore affari Generali, da coprire mediante mobilità volontaria».

I “conti” non tornano e gli avvocati lo mettono in chiaro: «Ebbene, ad eccezione della posizione indicata sub i), la previsione delle ulteriori n. 2 posizioni da destinare a soggetti interni all’Amministrazione viola e falsamente applica la quota di riserva stabilita dall’art. 52, comma 1-bis D.lgs. 165/2001 in favore dei soggetti esterni».
Nonostante il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha chiarito: «Ne consegue che, una volta determinato in base a tale percentuale il numero delle posizioni disponibili a tal fine, esse saranno accessibili solo e soltanto dall’esterno e, quindi, intangibili rispetto a qualsiasi altra procedura a carattere riservato, quantunque volta alla valorizzazione del personale già in servizio presso l’ente, come è il caso delle stabilizzazioni».

Dunque, alla luce di tale Parere, il Comune di Lacco Ameno avrebbe dovuto «dapprima individuare il numero complessivo delle assunzioni da eseguire nel corso dell’anno 2024 (n. 3), riservarne una quota non inferiore al 50% (1,5) all’accesso dall’esterno e poi destinare la residua parte di posizioni alle procedure di progressione verticale, stabilizzazione o mobilità (procedure riservate). Nel caso di specie, per converso, il Comune ha riservato una sola posizione all’accesso dall’esterno (n. 1 unità con profilo di Funzionario Tecnico), mentre ha riservato ben due posizioni alle procedure aventi carattere riservato (n. 1 unità con profilo di Funzionario di Polizia Locale, mediante progressione verticale; n. 1 unità di personale con profilo Istruttore Amministrativo, mediante mobilità volontaria)».

PROGRESSIONE “FALSAMENTE” ORDINARIA
Come se non bastasse, il Comune è incorso in un ulteriore motivo di illegittimità della selezione per non avere rispettato gli obblighi di pubblicazione sul portale unico di reclutamento INPA e nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mancanza di trasparenza, dunque.
Anche nei motivi aggiunti si torna sulla “natura” della progressione, contestando la determina di approvazione dell’avviso di selezione «nella denegata ipotesi in cui essa dovesse interpretarsi nel senso di indire una procedura di progressione verticale “ordinaria” o “a regime” e dunque in violazione dell’art. 52, comma 1 bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 e dell’art. 13 CCNL Enti Locali 2019-2021.

Laddove la determina dovesse interpretarsi nei sensi voluti dall’amministrazione – il che recisamente si contesta – la stessa – e ogni previsione escludente – sarebbe illegittima in parte qua non ammette la procedura di progressione “speciale” di cui all’art. 52, comma 1 bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 e dell’art. 13 CCNL Enti Locali 2019-2021 e non compendia, tra i titoli di ammissione alla procedura di progressione verticale, i requisiti ed i titoli di studio indicati alla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022».
Ricordando che nell’esercitare la delega legislativa, «la contrattazione decentrata per il triennio 2019–2021 (CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022) – in una fase antecedente all’indizione della procedura di progressione de qua» ha stabilito una deroga transitoria «al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza».

L’“ERRORE” NEL BANDO
In questa vicenda il Comune di Lacco Ameno si è “dimenticato” di quanto poco prima approvato, ovvero il “Regolamento per le progressioni tra le Aree”, che «riconosce l’esistenza del predetto sistema di valorizzazione delle competenze interne».
Ancora, lo stesso Regolamento stabilisce che «Possono partecipare alle procedure straordinarie di progressione tra le aree i dipendenti in possesso di tutti i requisiti e dei titoli di studio indicati alla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, cui si integralmente rinvia, che si intendono qui per ripetuti e trascritti».

Ne consegue che «l’Amministrazione non avrebbe potuto tout court approvare lo schema di avviso pubblico escludendo l’utilizzo della progressione verticale “speciale” in quanto, come visto, sino al 31.12.2025, la stessa era tenuta ad applicare la predetta procedura “speciale” e “transitoria”… Né le conclusioni testé rassegnate possono essere smentite dal riferimento contenuto nell’impugnata Determina n.97/2024 all’utilizzo di una procedura di progressione verticale “ordinaria”».
Aggiungendo: «In sintesi, e detto altrimenti, nel caso in esame non può discutersi circa una discrezionalità della P.A. di applicare o meno la normativa primaria e quella decentrata laddove la stessa si applica automaticamente alle procedure interne bandite successivamente alla firma del CCNL 2019-2022 e fino al termine del periodo transitorio… Ma, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse affermare l’operatività di un qualche margine di discrezionalità dell’Amministrazione nello scegliere la procedura ordinaria e/o in deroga per le progressioni verticali, tale iato di discrezionalità sarebbe stato comunque colmato dall’espresso richiamato all’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo contenuto nelle c.d. regole di gara».

A Lacco Ameno si sono dati “la zappa sui piedi”: «La mancata applicazione della norma richiamata nel bando – verificatasi nel caso di specie mediante l’esclusione della ricorrente – è dunque, in ogni caso, illegittima, in quanto ha comportato la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, con conseguente violazione del “principio dell’autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”».
Nella istanza di misure cautelari collegiali si ribadisce il danno grave ed irreparabile: «Difatti, allo stato, la ricorrente non potrà partecipare alle operazioni di valutazione comparativa e, stante la presenza di un solo altro candidato, le predette operazioni si concluderanno nel brevissimo termine e con un esito scontato».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos