fbpx
lunedì, Aprile 29, 2024

Ancora una demolizione annullata. Ancora una svista del tribunale di Ischia. Salvata un’abitazione “condonata”

Gli ultimi articoli

Gino Di Meglio ha la meglio sulla decisione del tribunale di Ischia e della Procura, la Cassazione mette in evidenza tutti gli errori e annulla la demolizione

Ancora una demolizione annullata. Ancora una svista del tribunale di Ischia. Ancora una correzione della suprema Corte di Cassazione.

La III sez., ieri ha annullato con rinvio, un’ordinanza del tribunale di Ischia con la quale era stata rigettato il mio ricorso contro una demolizione nel comune di Ischia per la quale la Procura aveva già chiesto e ottenuto l’accesso ai fondi da parte del Comune di Ischia.

Il caso è quello di Carmine Pacera e Odile Roubiere: due civili abitazioni in via nuova dei Conti che, pendeva in giudizio da quasi un anno e teneva in apprensione i proprietari che rischiavano da un giorno all’altro di veder demolite le proprie abitazioni nonostante il conseguimento delle concessioni edilizie in sanatoria sulle domande di condono.

Una sentenza, questa della Cassazione di cui si attendono le motivazioni che premiano la linea di difesa dell’Avvocato Gino Di Meglio che ha saputo rappresentare dinanzi ai massimi giudici quali fossero le reali rappresentazioni del caso che, invece, il tribunale di Ischia non aveva tenuto in considerazione.

Il Tribunale di Ischia, infatti, aveva acriticamente recepito il parere contrario del PM il quale riteneva che si trattava di un unico corpo di fabbrica, poi frazionato per eludere il limite volumetrico di 750 mc. imposto dalla legge di condono 724/94.

L’udienza-verità del 16 settembre, però, ha dimostrato il contrario.

In ogni caso, la difesa aveva fornito al Giudice elementi e prove di segno contrario alla tesi del PM, che il Giudice non ha in alcun modo tenuto in considerazione. Ovvero una perizia stragiudiziale con allegate fotografie e il parere del Prof. Sebastiano Conte. Già da tali atti emergeva che i fabbricati di Pacera e Roubiere sono, fin dalla loro costruzione, sempre stati autonomi e distinti, sia sul piano strutturale che giuridico.

La difesa di Gino Di Meglio ha dimostrato, che a quanto assume il PG con la seconda parte della sua memoria, i manufatti oggetti dei provvedimenti ampliativi postumi non hanno subito alcun “frazionamenti successivi”.

Dai documenti e dagli attestati allegati sia al ricorso originario dinanzi al Giudice dell’esecuzione e rigettati, sia dinanzi alla Corte, emerge con tutta evidenza che i manufatti di proprietà degli indagati, non hanno mai rappresentato un unico corpo di fabbrica successivamente frazionato.

Se vogliamo una storia incredibile. E’ triste prendere atto che sin dalla lettura del capo di imputazione – che richiama i verbali di sequestro – è sempre emerso che si è trattato, fin dal primo verbale di sequestro, di due distinti corpi di fabbrica e relative pertinenze: “manufatto di mq. 87, muro di contenimento di mt. 12, terrazza con fioriere ed intorno all’abitazione massetto in cls con scala da 10 gradini, stradina di mt. 10, realizzazione di un manufatto di mq. 140 ampliato di mq. 6, realizzazione di un manufatto di mq. 110 con tramezzatura interna ed apertura vano lato nord” così descritti nel decreto di citazione a giudizio definito con sentenza n.170/98 del G.M. del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, richiamata nella RESA n. 140/98!

Dunque due autonomi e distinti corpi di fabbrica per i quali sono state rilasciate due concessioni edilizie in sanatoria.

Questa è la verità, che emerge palese dagli atti e documenti depositati e che la Cassazione ha usato per spegnere i cingoli delle ruspe di stato e fatto chiarezza.

In particolare, dall’attestato del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ischia del 24.07.2019, allegato in originale alla memoria del 26.07.2019, emerge: “1) che per l’istanza di condono L: 724/94 prot. N. 6295 del 27.02.1995, è stato rilasciato PDC in sanatoria n. 07 del 01.03.2017 al Sig. Pacera Carmine, per un immobile ad un sol livello ad uso abitativo e accessori, sito in Ischia alla via Nuova dei Conti, in Catasto al foglio 7, p.lla 1213 sub 8-9-10, per una volumetria inferiore a mc 750, limite volumetrico imposto dalla legge n. 724/94;  2) che per l’istanza di condono L. 724/94 prot. N. 6601 del 28.02.1995 è stato rilasciato PDC in sanatoria n. 11 del 20.04.2017 alla sig.ra Roubiere Odile, per un immobile ad un solo livello, ad uso abitativo, sito in Ischia alla via Nuova dei Conti, in Catasto al foglio 7, p.lla 1213 sub 6, per una volumetria inferiore a mc 750, limite volumetrico imposto dalla legge n. 724/94.”

LA VERITA’ NEGLI ATTI DELLA DIFESA

Dall’accertamento eseguito dal Comando Polizia Locale del Comune di Ischia del 9.03.2019 emerge che: “l’anno 2019, addi 8 marzo, alle ore 09,30 gli scriventi agg.p.g. Lucido Balestrieri Francesco e Sasso Vincenzo, su disposizione del Comando, hanno eseguito un sopralluogo alla via Nuova dei Conti presso le abitazioni dei sigg.ri Pacera Carmine e Roubiere Odile. Sul posto si è potuto verificare che effettivamente la abitazioni dei sigg. Pacera e Roubiere sono due unità immobiliari separate tra le quali insiste un muro in pietra locale a vista, con due ingressi separati distinti, distanti e censiti da numero civico diverso.

SALVATI DA GOOGLE EARTH

Sul posto sono stati eseguiti rilievi fotografici qui allegati attestanti quanto sopra. Si allega foto estratta da Google Hearth dalla quale si evincono i due manufatti (cerchiati) staccati tra loro e distinti manufatto A nucleo familiare sig.ra Roubiere, mentre manufatto B nucleo familiare sig. Pacera, il tutto qui allegato.”

Va qui aggiunto che dalle foto allegate al verbale di sopralluogo sopra riportato tratte da “Google Earth” emerge che giammai i due fabbricati erano ab origine un unico corpo di fabbrica, poi frazionato; bensì emerge che fin dalla loro costruzione erano due distinti corpi di fabbrica distanti e separati!

Questa è dunque la verità che questa difesa si è sforzata di dimostrare e che emergeva già dagli atti e documenti depositati con il ricorso introduttivo, come specificato con il gravame dinanzi codesta Ecc.ma Corte.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos