fbpx
mercoledì, Maggio 15, 2024

7 anni di DASPO in totale per due tifosi. Mazzata dopo Ischia-Boreale

Gli ultimi articoli

Mano pesante del Questore della Provincia di Napoli, il dott. Agricola, verso i due tifosi che durante Ischia-Boreale furono protagonisti di diversi atteggiamenti poco consoni alla gestione dell’ordine pubblico nelle operazioni di filtraggio per l’ingresso in campo. Diverse le posizioni così come anche le decisioni assunte e comunicate. Partiamo da quella meno grave. Per il tifoso gialloblù, sembra occasionale, che oltraggiò gli agenti della Polizia di Stato presenti al Mazzella, il questore ha comminato un DASPO per anni 2. Una misura minima anche in considerazione delle circostanze e dell’assenza di precedenti specifici.

Quella più grave, invece, è quella che vede protagonista uno dei capi tifosi dei gruppi ischitani che, questa volta, paga un conto salato anche in considerazione, appunto, dei precedenti specifici. Prima di leggere cosa ha disposto il Questore, è necessario fare una doverosa premessa.

CONDANNATO DAGLI AMICI

Abbiamo deciso di non pubblicare il nome di questo capo tifoso perché speriamo che questa scelta possa essere letta come la dimostrazione di non voler perseguire battaglie personali (nonostante ne avessimo tutte le più buone motivazioni) e perché, siamo convinti che oltre alla personale responsabilità per i reati penali, questa vicenda debba essere letta sotto un riflettore più ampio. La storia penale che accompagna questa decisione amministrativa è figlia di un comportamento collettivo che ha condannato lo stesso capo tifoso. In particolare, le scelte assunte prima di Ischia-Boreale sono state la “vera” condanna! La presenza sugli spalti di chi grida “la fede non si diffida” ad ogni gara, ha dimostrato il suo limite davanti alla responsabilità personale. Una responsabilità personale che poi è scaturita nell’identificazione del singolo responsabile.

Gli applausi, ipocriti e fuori luogo delle gare successive, scroscianti dopo alcune “prediche” dell’uomo senza maglietta ora fanno da eco ai guai che pagherà solo lui in prima persona. Alla fine, si è ridotto tutto ad “uno di loro” lasciato solo alle sue colpe. Ed è questo l’amaro insegnamento di tutta questa storia.

LE PRESCRIZIONI DEL QUESTORE

Il provvedimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive è stato emesso in data 26.04.2024 e viene fatto divieto al capo tifoso per anni 5 (CINQUE) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, di accedere a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla squadra “S.S.D Ischia Calcio” nonché dalla Nazionale Italiana, anche Under 21, nonché di tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie “A”-“B”-“C”-“D”, “Eccellenza” e  ‘Promozione”, “Prima” “Seconda” e “Terza Categoria” e a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League, comprese le amichevoli con estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli e alle aree di servizio autostradali e ai luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse. In particolare per il comune di Ischia il divieto è esteso ai luoghi, nel raggio di 300 metri dallo stadio “E. MAZZELLA”, interessati dalla sosta ed al transito dei tifosi diretti all’ impianto, da due ore prima dell’inizio a due ore dopo il termine della stessa manifestazione sportiva.

OBBLIGO DI FIRMA.

Allo stesso  è prescritto di· comparire personalmente per il medesimo periodo presso il Commissariato P.S. di Ischia nei giorni in cui avranno luogo le manifestazioni sportive riguardanti la compagine sportiva cittadina di Ischia attualmente denominata “SSD Ischia Calcio”, relativa ai seguenti tornei ufficiali : campionato nazionali e Coppa Italia che si disputeranno nel territorio Nazionale a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del presente provvedimento per due volte al quindicesimo minuto del primo tempo e al quindicesimo minuto del secondo tempo sia per le partite disputate in casa che in quelle disputate in trasferta; nel caso d’incontri disputati fuori dalla Regione Campania il predetto dovrà presentarsi una sola volta, nell’intervallo del primo e del secondo tempo.

LA DIFESA E LA CONVALIDA
Il provvedimento del Questore, notificato al capo tifoso, prevede sia l’applicazione del DASPO che è un provvedimento amministrativo, sia all’obbligo della firma che è, invece, una limitazione della libertà personale che è penale. Quest’ultima decisione, come molte delle decisioni penali, dovrà essere convalidata del GIP del Tribunale di Napoli e contro la quale potrà essere proposto ricorso per Cassazione. Avverso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, invece, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, e ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania nel termine di giorni sessanta dalla data della notifica. L’inosservanza del presente provvedimento è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa di 10.000,00 euro a 40.000,00 euro.

COSA E’ CONTESTATO CAPO TIFOSO
ln data 25.02.2024, in occasione dell’incontro di calcio ISCHIA-BOREALE, disputatosi presso lo stadio Mazzella di Ischia e valevole per il campionato di serie D, è stato denunciato per i reati di cui agli artt. 610 c. 2, 414 e 633bis c.p., per essersi reso autore dei fatti di seguito descritti. prima dell’inizio di detto incontro durante le fasi di afflusso al settore locali, capo ultrà della compagine ultras locale denominata “Gente di Mare”, mentre il personale di Polizia svolgeva i controlli di pre-filtraggio iniziava a mostrarsi dapprima insofferente, per poi arrivare a creare una concreta turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica invitando altri supporter della locale compagine sportiva ad uscire da detto impianto. Unitamente agli stessi, si recava presso una palazzina, il cui affaccio del tetto consentiva la visuale sul terreno di gioco. Senza alcuna autorizzazione il gruppo di tifosi occupava tale stabile, da cui iniziava ad intonare cori oltraggiosi nei confronti delle FF.OO. Ciò determinava un grave pericolo per I’incolumità pubblica, in quanto molti dei facinorosi sporgevano dal tetto seguendo le fasi dell’incontro sulle tegole di copertura della palazzina stessa o scavalcando il parapetto posto sul tetto dell’edificio.

Attraverso il proprio legale, inoltre, con le memorie difensive presentate, il capo tifoso contestava la ricostruzione dei fatti riferendo di non aver mai posto in essere condotte aggressive, violente, intimidatorie e/o minatorie e quindi la carenza dei presupposti giuridici per l’emissione di un DASPO. Tuttavia – si legge ancora nel dispositivo -, quanto affermato contrasta con le valutazioni del materiale istruttorio, dal momento che la condotta intimidatoria e minatoria veniva commessa in prossimità di un impianto sportivo sia poco prima dell’inizio di detto incontro che durante lo svolgersi dello stesso alla presenza di molti tifosi, con alto rischio di un’escalation di violenza, determinando un pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

IL PRECEDENTE.
Ad aggravare la posizione del capo tifoso, inoltre, è emerso anche il provvedimento DASPO emesso dalla Questura di Napoli in data 08.07.2015, per la durata anni cinque, con obbligo di comparizione presso gli uffici di Polizia, notificato a carico dello stesso in data 13.07.2015 e successivamente rideterminato nella durata in anni due con revoca del solo obbligo di comparizione.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos