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venerdì, Aprile 26, 2024

Mennella: “Il mio decreto 2/97 validissimo ancora oggi”

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Ida Trofa | Da giorni la comunità casamicciolese si arrovella per la compilazione delle tanto temute schede del Fabbisogno A-B-C per i danni da sisma.
La parola che fa rabbrividire è “condono“ nonchè il mancato rilascio delle concessioni in sanatoria che permetterebbero legittimamente di usufruire eventualmente dei risarcimenti statali.
Gli animi sono divisi, le meningi si spremono e si cerca la soluzione, atteso che tra i due enti più colpiti quello di Casamicciola non ha ancora diramato l’avviso pubblico per la relativa compilazione. L’assenza di una casella “condoni“ fa rabbrividire.
Ebbene un decreto sindacale del 1997, il n.2 a firma dell’allora sindaco Luigi Mennella potrebbe rappresentare il salvacondotto, lecito e legittimo, per quanti ora ignari si fasciano la testa e forse hanno la soluzione. A portata di mano. Un decreto mai revocato. Uno smacco per chi pur avendo da vent’anni l’atto nel cassetto fino ad ora ha preferito il sistema “Gloria/Imer/MIragliuolo” per spillare altri danaro alla popolazione casamicciolese ignara e vittima di se stessa e delle sue scelte.

Architetto il decreto 2-97 non è mai stato Revocato?
“Questa è una fortuna perchè tutti questi intellettualoidi che si sono succeduti hanno tentato di affossare i miei studi ed i miei provvedimenti. Forse gli avrebbero impedito gli intrecci elettorali, poi ritortisi contro la popolazione, messi in campo con svariate metodologie“
Una iniziativa supportata dalle autorità e da una apposito conferenza dei servizi con Carabinieri, Polizia Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili e “coordinamento movimento lavoratori edilizia “. Una opportunità di sanare piccoli abusi. Come ci potrebbe aiutare adesso?
“Di fatto utilizzando questo decreto le case con quel tipo di condono di fatto risultano sanate con questo provvedimento“
Ci può spiegare come?
“In virtù di questo decreto tutti coloro che hanno presentato istanza di condono e pagato le oblazioni a Casamicciola Terme per la legge 47/85 totale ed in parte 662 perfezionatosi tra il 96- 97, totalmente esclusa la legge del 2003, possono di fatto utilizzare questo decreto con il documento presentato a suo tempo ed il pagamento di tutte le oblazioni dovute al comune dimostrare un titolo abilitativo tacito, come previsto dal’articolo 8 della legge numero 94 del 1982. Resta chiaro che oggi non è possibile rifare questo tipo di decreto i fortunati sono solo i cittadini di Casamicciola Terme perchè avevano come sindaco me, anche se nel tempio bon lo hanno mai capito“.
Che possibilità darà o darebbe questo decreto?
”Questo ci darà la possibilità il contributo da parte dal Governo Italiano, ma non la possibilità di ricostruire in loco con le vecchie strutture”.

 

IL TESTO DEL DECRETO
Riproponiamo fedelmente il decreto n.2/97 siglato dall’allora sindaco di Casamicciola Luigi Mennella
IL DECRETO N2/97
“VISTO l’art. 2, commi 37 e ss, della Legge 662/1996; VISTO l’art. 39 L. 724/94, nonchè i decreti-legge 26.7.1994, n. 468, 2791994, 11. 551, 25.11.1994, n. 649, 2611995, 11. 24, 27.3.1995, n. 88, 26.5.1995, n. 193, 26.7.1995, n. 310, 20.9.1995, n. 400. 25.11.1995, n. 498, 24.1.1996, n. 30, 2531996, n154 25.5.1996, n. 285, 22.7.1996, n. 388 e 24.9.1996, n. 495;
VISTO il verbale di riunione dell’8.02.97 , sottoscritto da tutti i Sindaci dei sei Comuni dell’isola d’Ischia alla presenza di numerose autorità preposte al controllo del territorio . (Tenente G.di F. Oto Dell’Italia, Ispettrice Polizia di Stato Ornella Buongiorno; Mllo CC Antonino D’Agostino, Ispettore Corpo GG.FF. Vincenzo Losinno), nonché dei rappresentanti dei VV.UU. delle varie municipalità ( Cap. Giuseppe Russo, Ten. Giovanni Di Meglio, S.ten. Salvatore Nicolella) ed acquisito al protocollo generale del Comune al n° 2383 del 25.02.1997
LETTO il documento dei rappresentanti del Comitato di Coordinamento del Movimento dei Lavoratori, disoccupati e piccoli imprenditori del settore dell’edilizia elaborato e sottoscritto in data 14.02.1997;
Ritenuto di condividerne i contenuti, fatta eccezione per quanto prospettato in relazione alla c.d. “edilizia minore” (interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente), per la quale si ritiene ancora praticabile il ricorso alla denuncia di inizio attività: ciò perché l’interpretazione più ragionevole (e coerente con l’intero sistema della c.d. “liberalizzazione” degli interventi edilizi minori) del punto 8, lett a), dell’art. 2, comma 60, della Legge 662/1996, secondo cui la denuncia di inizio attività presuppone, fra l’altro, che “gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’art. 1 bis del decreto legge 27.6.1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8.8.85 n. 431 (…) è nel senso che tale causa di esclusione vada applicata ai soli immobili vincolati in individuo e non anche agli immobili compresi in zone vincolate. Tale è del resto l’interpretazione della Corte Suprema di Cassazione che, con sentenza della Sezione III (Pen.), n. 1031, del 19.5.1986, imp. Borgatti, nell’esaminare la ratio e la portata di un’analoga disposizione limitativa contenuta nell’art. 26 della L. n. 47/85, ha avuto modo di chiarire che “la letterale formulazione della norma consente tuttavia di precisare che l’esclusione concerne soltanto “gli immobili vincolati ai sensi” della legge n. 1497 del 1939 e, cioè, i singoli immobili (es. ville, giardini, parchi, ecc.) e non gli immobili compresi in zone vincolate.
Il vincolo, cioè, deve essere specificamente individuato in relazione all’immobile e non alla zona”;
rilevato che la distinzione tra singoli immobili e zone, quali categorie di beni da tutelare, si ricava dal tenore dell’art. 3 del PTP per l’isola d’Ischia approvato con D.M. 14/12/95 (GU. n. 47 de], 26/2/96) che rinvia espressamente a11’art. 1 Legge n. 1497 de1 1939;
RITENUTO, altresi, per quel che concerne la materia del condono edilizio, che possa essere pienamente condiviso quanto recentemente affermato dal Pretore d’Ischia, Dott. Albino Ambrosio, con le sentenze del 18.11/2.12.1996 ( imp. Monichetti ) e del 2201/32. 1997 (‘ imp. Ferrandino ), con le quali è stato dichiarato estinto il reato di cui “agli artt. 1 quinquies e sexies L. 431/85 originariamente contestato, ivi considerazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso per opere di ampliamento al servizio di preesistenti fabbricati, essendo stato oggetto di positiva verifica da parte del Giudice sia l’avvenuto pagamento dell’oblazione che l‘utile decorso dei termini previsti dalla legge per ritenere acquisito per si1enzio tanto il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo ( Sindaco in virtù della sub-delega di cui alla LR. n. 17/82),quanto la concessione in sanatoria;
RITENUTO, ancora, in sintonia con tali decisioni, che il provvedimento di assenso tacito dell’Autorità Comunale debba essere considerato, una volta materializzatosi, già definitivo ( non abbisognevole, cioè, per essere efficace, del successivo controllo ministeriale ), in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 616/1977, che prevede, appunto, che g1i atti emanati nell’esercizio delle funzioni de1egate e sub-delegate sono definitivi.
Pertanto, già il Consiglio di Stato in precedenza, proprio per un caso verificatosi sull’isola d’Ischia, aveva qua1ificato i provvedimenti emanati dal Sindaco, in materia, perfetti ed efficaci, non soggetti, in quanto tali, ad alcuna condizione sospensiva o risolutiva (Cons. Stato., Sez. V, 18.2.l992)
RITENUTO, ancora, che a tale interpretazione non osta quanto affermato dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali con la circolare del 22.7.l996, n. 24450/G2, che estende il potere di annullamento del Ministro, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 12 della Legge n. 68/1988, anche ai provvedimenti di silenzio – assenso previsti dalle procedure di condono di cui agli artt. 32, comma secondo, della Legge n. 47/85 e 39 L. 724/94, in quanto:
aa)- l’esercizio del potere di annullamento ministeriale, nei termini di cui alla circolare detta, si configura come un vero e proprio riesame integrale delle pratiche già, tacitamente assentite;
bb)- la circolare in questione finisce per incidere negativamente su competenze delegate alle Regioni con legge ed oggetto di sub-delega, nella Regione Campania, ai Sindaci giusta l‘allegato “l “ alla LR. n. 10 del 23.2.1982 , limitando le stesse illegittimamente con provvedimento amministrativo, dal momento che analoga estensione alle ipotesi previste dall‘art. 32, comma primo, della Legge n. 47/85 è stata realizzata con specifica norma ( art. 12 L 1168/1988);
cc) – l‘estensione in via interpretativa e con circolare ministeriale dell’esercizio del potere di annullamento di cui al nono comma dell‘art. 82 del D.P.R. n. 616 finisce per snaturare la funzione di strumento di semplificazione procedurale che il legislatore ha inteso assegnare all’istituto del silenzio-assenso nella procedura di condono.“infatti, poichè nell’ipotesi di autorizzazioni tacitamente assentite la motivazione è in re ipsa“, l‘eventuale annullamento governativo per motivi di legittimità non potrebbe che aversi a seguito di un esame dell’intera istruttoria, senza considerare affatto le motivazioni sottostanti alla scelta delegata o sub-delegata di far decorrere i termini per la formazione del silenzio-assenso;
dd) – il potere di esame dell’istanza del privato, con istruttoria completamente svolta presso gli uffici ministeriali, si risolverebbe, peraltro, in una palese sottrazione della competenza delegata.
Considerato, infine, che quanto previsto dall’art. 38 della Legge 662/1997, secondo cui “i termini di uno o due anni di cui all’articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 74, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge”, non può incidere negativamente su posizioni soggettive già consolidate qualora non si sia verificato alcun evento interruttivo nelle more della formazione del titolo tacito, anche alla stregue di quanto stabilità dall’art. 2, comma 61, stessa Legge, per il quale “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 26.7.1994, n. 468, 27.9.1994, n. 551, 310, 20.9.995, n. 400, 25.11.1995, n. 498, 24.1.1996, n. 30, 25.3.1996, n. 154, 25.5.1996, n. 285, 22.7.1995, 24.9.1996, n. 495”.
Vista la legge 142/90
Decreta
Ferme le limitazioni previste dalla Legge 662/1997 (punto 8, comma 60, art. 2), sono subordinati alla denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge 24.12.1993, n. 537, i seguenti interventi:
A Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
B Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
C Recinzioni, muri di cinta e cancellate
D Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria
E Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifica della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile
F Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici
G Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia
H Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato
Tutte le istanze relative ad ampliamenti o tipologie di abuso che non abbiano comportato aumento di superficie o di volume (art. 39, settimo comma, L. 724/94) sono da ritenere accolte, nel concorso delle condizioni richeiste dalla legge.
Tali istanze, essendo stata subdelegata al Comune la competenza al rilascio del titolo abilitativo anche per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, concentrandosi nello stesso ente le distinte competenze edilizie e paesistiche (ai fini che qui rilevano), in considerazione del principio di imparzialità cui va uniformata l’azione amministrativa (che ricomprende anche l’osservanza del canone della buona fede nelle relazioni con il cittadino), sono da ritenersi, in quanto dirette allo stesso organo di amministrazione attiva, equipollenti alle istanze volte a conseguire l’assenso anche per gli aspetti paesaggistici.
(Cons. Stato, Sez. V, Sent n. 950/90, Srl S. Camillo C/ Comune di Forte dei Marmi; TAR Campania Napoli, Sez. III Sent. N. 100/93, Ciaburri c/Comune di Barano)
Le competenti ripartizioni amministrative del Comune provvederanno al rilascio, per ciascuna pratica, all’interessato che ne faccia richiesta, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, di copia conforme dell’istanza di sanatoria sulla quale si è formato il silenzio – assenso.
Il rilascio di copia di tale atto terrà luogo del titolo abilitativo tacito, così come previsto dall’art. 8 L. 94/82.
Il sovra esteso decreto sarà portato a conoscenza della cittadinanza tutta a mezzo di pubblico proclama.
Dalla residenza municipale 21 marzo 1997
Il sindaco
Arch. Luigi Mennella.

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