fbpx
venerdì, Maggio 3, 2024

Per il “Caro fitti”, i sindaci possono calmierare i costi

Gli ultimi articoli

Sebastiano Conte | Egregio Direttore,
ho letto nel giornale odierno i commenti alla nota del Sindaco di Lacco Ameno mediante la quale vengono espresse note di rimprovero nei confronti dei cittadini proprietari di immobili non occupati, che manifestano insensibilità nei confronti della difficoltà che vivono le famiglie colpite dalle conseguenze del terremoto, e che, ora, hanno la necessità di trovare alloggi da prendere in locazione, fino a quando la condizione di emergenza si protrarrà.
Ho letto anche la nota di doglianza della signora che lamenta una condizione di disagio e di difficoltà già pregressa, indipendente dagli eventi sismici, nel settore delle locazioni ad uso abitativo.
Pur comprendendo le difficoltà nelle quali si muovono gli amministratori comunali in una condizione quale quella determinata dal terremoto, e il loro auspicio di trovarsi in presenza di uno slancio di solidarietà da parte della intera comunità, e, in particolare di coloro che, avendo unità abitative non utilizzate direttamente, possono concorrere a lenire le sofferenze degli altri, ho, in larga parte, condiviso il taglio dell’articolo per diverse altre ragioni, sulle quali ritengo opportuno richiamare l’attenzione.
Nei momenti di difficoltà generale è buona cosa che i pubblici amministratori richiamino i loro concittadini ad uno slancio di solidarietà, ma è anche necessario che essi si domandino se vi sono delle iniziative di loro competenza idonee a facilitare le soluzioni da loro auspicate, non solo nella prospettiva delle necessità indotte dall’evento sismico, ma anche per aiutare a risolvere quelle ordinarie rappresentate dalla signora che è intervenuta.
In questo contesto non possono non richiamare l’attenzione sul fatto che vi sono, nella legislazione italiana, disposizioni che mirano a far avvicinare la domanda e la offerta di abitazioni in locazione, ad un prezzo più basso, onde favorire proprio le famiglie in condizioni di maggiori difficoltà economiche, prive di abitazione propria. Esse sono quelle finalizzate a favorire la soluzione dei problemi nei comuni ad alta tensione o disagio abitativo o di emergenza affitti.
Il legislatore ha stabilito che in tali comuni è possibile pervenire a contratti di affitto di durata triennale rinnovabile per altri 2 (massimo 5 anni), che, se stipulati sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, promossi dai Comuni, possono beneficiare da una parte della riduzione dell’IMU nella misura appositamente stabilita dal Comune (in alcuni Comuni essa è ridotta del 50% rispetto alla aliquota massima stabilita per le seconde case), in applicazione di quanto disposto dall’art.2 e ss della L.431/98, e, nel contempo, il reddito percepito con tali affitti può essere assoggettato alla cedolare secca ridotta dal 21 al 10%, oltre ad altre ulteriori agevolazioni fiscali.
Con provvedimenti del genere si possono verificare concretamente le convenienze per il proprietario di fittare il proprio appartamento ad un prezzo inferiore.
Faccio un esempio concreto:
Un proprietario che fitti un appartamento a € 700 al mese, ha una entrata annua tassabile pari a € 8.400. Se applica la cedolare secca ordinaria (21%) paga allo Stato € 1.764. Se deve pagare l’IMU per seconda casa per intero, ipotizzando rendita comune a diversi appartamenti medi, si determina una somma pari a circa €.1.100. In tal caso pagherà complessivamente €.2.864 e gli resteranno €.5.536.
Ipotizzando che, sulla base della applicazioni delle disposizioni appena richiamate, venga fissato un affitto mensile di €.600, si avrà una entrata annua tassabile pari a €.7.200. Applicando la cedolare secca ridotta al 10% paga allo Stato €.720. Se il Comune applica la riduzione dell’IMU al 50%, la somma dovuta sarà pari a €.550. In tal modo pagherà complessivamente €.1.270, e gli resteranno €.5.930.
Ma l’inquilino avrà risparmiato €.1.200 in un anno.
Orbene, non risulta che i Comuni dell’isola d’Ischia abbiano svolte le attività necessarie per l’applicazione di tali leggi. Eppure, in base alle disposizioni del D.L.30/12/1988, n.551, tutti essi rientrano fra i Comuni nei quali si possono applicare tali disposizioni, in quanto riconosciuti comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi dell’art.1, comma 2, di quella legge, come richiamato dall’art.80, comma 22, della L.388/2000, perché dichiarati terremotati a seguito del terremoto del 1980. (Il Comune di Ischia lo è anche ai sensi della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987).
Concludo nel senso di invitare gli amministratori comunali ad impegnarsi, concretamente, oltre che negli appelli alla generosità della cittadinanza, sempre necessaria e benvenuta, anche alla adozione di provvedimenti di loro competenza finalizzati a facilitare e promuovere le condizioni di convenienza per l’avverarsi dei loro auspici, nell’interesse delle famiglie meno fortunate, anche se ciò comporta riduzione di entrate comunali.
Sebastiano Conte

3 COMMENTS

  1. Grande Prof. Conte! Rigore scientifico, lucidità di analisi e capacità di proposta. Finalmente! L’isola d’Ischia ha bisogno di persone come Lei. Grazie. Spero che i Sindaci facciano buon governo della proposta.

  2. E, aggiungo, sono contento che abbia ripreso a scrivere per il Dispari dopo una troppo lunga assenza. Ricordo che il Direttore Domenico Di Meglio l’annoversva tra i “columnist” del Settimanale e del Golfo senza numeri…

  3. Sbaglierò, ma la procedura indicata dal valente Professor Sebastiano Conte al quale confermo tutta la mia stima, più che una procedura per calmierare i costi, a me pare un meccanismo finanziario per far pagare ai cittadini italiani i maggiori guadagni che intendono introitare coloro che puntano a speculare sulle disgrazie in cui sono incappati i terremotati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos