sabato, Luglio 27, 2024

L’autogol dell’avvocato, firma il ricorso ma non è abilitato a patrocinare in Cassazione!

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La vicenda delle truffe assicurative poste in essere dal 2005 al 2006 a Ischia e a Procida da Gaetano Festa continua ad avere strascichi nelle aule di giustizia. Ma l’aspetto “clamoroso” di quest’ultimo capitolo è l’“autogol” di un avvocato che rischia anche conseguenze di natura penale. Il legale, che rappresentava una delle truffate insieme a una collega, è stato infatti “colto in fallo” dalla Corte di Cassazione, non essendo abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici di legittimità. Nell’ordinanza infatti la Corte scrive: «Occorre, infine, evidenziare che il ricorso è stato firmato anche dall’avvocato che, secondo gli atti legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. Benché da tanto non discenda l’inammissibilità del ricorso – stante la condivisione del mandato difensivo da parte dell’altro avvocato, che ha pure firmato il ricorso ed ha autenticato la procura speciale rilasciata dalla ricorrente – occorre comunque procedere alla segnalazione dell’occorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, per quanto di competenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura generale della Repubblica, per il caso di rilevanza penale».

Ed infatti l’ordinanza è stata trasmessa al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ed alla Procura Generale della Repubblica, per quanto di eventuale competenza, nei confronti del legale che si è “macchiato” di questa irregolarità che potrebbe costargli cara. Tornando alla vicenda che vide protagonista il Festa, l’allora agente della compagnia di assicurazioni “Cattolica”, ruolo ricoperto nel periodo tra il 2003 e il 2005, aveva in realtà stipulato contratti per polizze particolarmente vantaggiosi che non erano stati mai trasmessi alla compagnia, così come le somme incassate. Carta straccia, in sostanza, e i clienti raggirati tra Ischia e Procida si erano ritrovati con un pugno di mosche in mano. Il processo penale, nonostante la condanna in primo grado, si era infine risolto per il Festa con la dichiarazione di prescrizione. Non cadeva, però, la responsabilità civile, ma le pretese di risarcimento avanzate dai truffati hanno fatto registrare alterne fortune. La Corte di Cassazione civile si è occupata proprio del ricorso presentato da una “cliente” del Festa che chiamava in causa la “Cattolica”, ora divenuta “Genertel”, in qualità di controricorrente, e Gaetano Festa, intimato, per la riforma della sentenza emessa nel 2019 dalla Corte di Appello. Un ricorso rigettato in toto.

LA SENTENZA DI APPELLO
Nell’ordinanza il collegio della Cassazione riassume la vicenda per quanto riguarda l’attuale ricorrente: «Con decreto ingiuntivo 2006, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ingiunse alla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa di pagare alla ricorrente la somma di euro 10.662,50 oltre interessi e spese, a titolo di riscatto anticipato del capitale investito, in forza di un contratto di assicurazione a premio unico a tasso d’interesse predeterminato con opzione cedola annuale del 01.12.03, predisposto da Gaetano Festa, titolare dell’agenzia generale di Ischia della predetta Compagnia assicurativa. La società ingiunta si oppose, deducendo l’inesistenza, l’inefficacia o l’invalidità del contratto, predisposto su moduli falsificati dal proprio agente, Gaetano Festa, sprovvisto di potere di rappresentanza. L’opponente chiese, inoltre, l’autorizzazione per la chiamata in causa dell’agente medesimo, onde accertarne l’esclusiva responsabilità per i danni eventualmente subìti dalla ricorrente. Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, rigettò l’opposizione con sentenza del 6.10.2014, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la Cattolica al pagamento delle spese».

Non era ovviamente finita: «La Compagnia propose gravame; la Corte di appello di Napoli, nella contumacia di Gaetano Festa e nel contraddittorio con la ricorrente, riformò la prima decisione con sentenza del 16.10.2019, accogliendo l’appello e, dunque, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Compagnia, con conseguente sua revoca e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite». Evidenziando circostanze poi confermate in terzo grado: «Osservò il giudice d’appello, in particolare, che il contratto sottoscritto dalla Ricorrente era da considerare radicalmente inesistente, in quanto non riconducibile a quelli utilizzati dalla Compagnia, nonché falsamente predisposto dal Festa; aggiunse anche che l’assegno di c/c con cui, secondo la Ricorrente, erano state versate le somme di cui al detto contratto, era stato emesso in favore di Ina s.p.a. e in data (4.10.2002) ben precedente all’epoca in cui, a dire della stessa Ricorrente, era stato stipulato il contratto stesso (dicembre 2003), senza che di tanto fosse stata fornita una plausibile spiegazione; infine, evidenziò che l’azione proposta dalla predetta era da considerare inequivocabilmente di natura contrattuale, dunque in alcun modo riferibile ad una responsabilità extracontrattuale della Compagnia ex art. 2049 c.c.».

LA CONDANNA PENALE PER FESTA
Di qui il ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso la ora ex “Cattolica”, ora “Genertel”. Mentre Gaetano Festa, “felice” di aver evitato la condanna penale, non si è nemmeno preoccupato di difendersi, evitando di comparire dinanzi alla Corte…
La prima censura contenuta nel ricorso innanzitutto contestava la sentenza della Corte di Appello in quanto, «nonostante la mancata formulazione di specifica domanda ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice – alla luce del principio iura novit curia – avrebbe potuto riqualificare la domanda originariamente proposta e pronunciare la relativa condanna della Compagnia. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 18.9.2010, con cui Gaetano Festa era stato condannato per le condotte illecite poste in essere nei confronti di Cattolica e di alcuni pretesi assicurati, con efficacia – a dire della stessa ricorrente – di giudicato circa gli aspetti fattuali della vicenda in parola».

Inoltre il giudice di secondo grado «avrebbe errato nell’escludere che la Compagnia assicurativa, in materia di “prodotti assicurativi fantasma”, sia sempre tenuta a risarcire il danno patito dal cliente, anche nel caso in cui non si versi in ipotesi di dolo o colpa. La ricorrente si duole anche di un asserito errore di percezione circa il contenuto della sentenza penale da parte del giudice d’appello, deducendo, inoltre, che non ci si sarebbe potuti discostare dalla ricostruzione della vicenda così come già fornita dalla stessa sentenza penale». Ancora, perché la Corte d’Appello aveva «omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla Compagnia nei confronti di Gaetano Festa, con conseguente riverbero di effetti negativi sulla posizione della ricorrente».
Infine, si lamentava anche che la sentenza non aveva compensato le spese di lite.

LE POSIZIONI DEGLI AVVOCATI
Il ruolo degli avvocati ha assunto particolare rilevanza in questo contenzioso, anche se non ha poi avuto effetti concreti sulla decisione dei giudici. Infatti il collegio della Cassazione ha preliminarmente rilevato «l’inammissibilità del controricorso (e di ogni altra attività difensiva della Compagnia, compresa la memoria), giacché, agli atti del presente giudizio legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta versata in atti la procura speciale del 26.10.2017, autenticata dal notaio Roberto Tordiglione, in forza della quale Stefano Semolini (procuratore speciale della compagnia di assicurazione, ndr) conferì, a suo tempo, la procura ad litem agli avv.ti Lorenzo Conti e Paolo Todaro, onde resistere al ricorso che occupa».

DECISIONE CORRETTA
Dopo queste “tegole”, il collegio passa all’esame dei motivi del ricorso della Ricorrente, tutti giudicati inammissibili.
Innanzitutto, essendo inesistente il contratto, cade la responsabilità della Compagnia: «Quanto alla pretesa violazione del principio iura novit curia, in cui (a dire della ricorrente) sarebbe incorso il giudice d’appello, questo ha affermato che l’azione spiegata dalla Ricorrente era solo quella contrattuale, sicché – ferma la non configurabilità della relativa responsabilità della Compagnia in forza dell’inesistente contratto inter partes – non poteva del pari discenderne alcuna responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2049 c.c., giacché detta azione non era stata proposta. Sostiene la Ricorrente, al contrario, che sin dalla comparsa di risposta di primo grado ella aveva comunque invocato la responsabilità della Compagnia in quanto il certificato assicurativo era comunque proveniente dalla sua organizzazione interna: tanto, dunque, avrebbe determinato l’esercizio anche dell’azione extracontrattuale ex art. 2049 c.c., peraltro reiterata anche nel giudizio d’appello “con diffuse argomentazioni giuridiche a sostegno”».

Evidenziando: «Tuttavia – a parte l’estrema genericità e laconicità del passaggio di detto atto processuale (tale da escludere, di per sé, l’effetto che l’odierna ricorrente vorrebbe attribuirgli), nonché la mancata indicazione, nel ricorso, dell’ulteriore atto processuale in cui la descritta diffusa attività argomentativa sarebbe stata compiuta nel grado d’appello -, la decisione appellata si rivela al fondo comunque corretta, perché è indubbio che la domanda avanzata dalla Ricorrente sia stata esclusivamente quella contrattuale: ciò è comprovato proprio dalla sua scelta di agire in monitorio contro la sola Compagnia assicurativa, ciò postulando per definizione la titolarità di un credito liquido; il che non può di per sé ascriversi alla pretesa risarcitoria, comunque avanzata, occorrendo pur sempre la aestimatio da parte del giudice adito. Pertanto, dovendo escludersi, per quanto poc’anzi evidenziato, una ipotetica (ed ove mai consentita) emendatio libelli da parte della Ricorrente, la decisione impugnata resta esente da critiche, sul punto»

L’ASSEGNO DI 10.500 EURO
Non è andata meglio per quanto concerne l’assegno consegnato al Festa: «Analoghe considerazioni possono muoversi riguardo al secondo profilo del mezzo in esame, concernente la pretesa mancata valutazione della dazione dell’assegno di euro 10.500 al Festa, da parte del marito della Ricorrente, nonché di quanto emergente dalla sentenza penale 2010. Invero, al contrario di quanto dalla Ricorrente dedotto, non solo la Corte partenopea ha dato pienamente conto dell’assegno, sicché non sussiste alcun omesso esame di fatto storico, ma ha pure evidenziato che lo stesso era stato emesso un anno e due mesi prima della sottoscrizione della falsa polizza per cui è processo, senza che la stessa Ricorrente avesse spiegato come detto assegno potesse ricondursi alla vicenda. Si tratta, a ben vedere, di affermazione neppure censurata col ricorso in esame, il che determina la stessa inammissibilità di ogni questione circa la prova del lamentato danno». Quanto alla condanna penale del Festa per truffa, questa «avrebbe potuto eventualmente rilevare, nei confronti della Compagnia, sul piano extracontrattuale. Tuttavia, come s’è visto, l’azione extracontrattuale non è stata esercitata dalla Ricorrente, sicché l’esame di ogni ulteriore aspetto sugli effetti della sentenza penale, ad eccezione del rapporto diretto tra la Ricorrente ed il Festa, non può che rimanere precluso».

Inammissibile sotto molteplici profili anche il terzo motivo: «A parte la generale considerazione per cui, in linea di principio, della pretesa omessa pronuncia su una domanda processuale non può che dolersi la parte che l’abbia proposta (sicché non può la Ricorrente lamentarsi di una mancata statuizione sulla domanda di garanzia impropria azionata dalla Compagnia), la ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’aver questa escluso la proposizione dell’azione extracontrattuale da parte sua comporta, necessariamente, l’irrilevanza delle vicende penali concernenti il Festa, come già evidenziato nello scrutinio del motivo precedente, cui si rinvia per brevità». Inammissibile o infondata anche la “pretesa” della compensazione delle spese avendo la ricorrente perso innanzi alla Corte d’Appello: «Né, del resto, è possibile ipotizzare – come pure prospetta la Ricorrente – una conseguenza pregiudizievole in tema di spese a carico di chi, come la Compagnia, sia rimasta totalmente vittoriosa sulla domanda principale, in relazione alle vicende relative alla domanda di garanzia impropria non esaminata, in quanto assorbita», aggiunge il collegio.
Stavolta le spese di lite tuttavia non ci sono, essendo stato giudicato inammissibile il controricorso. Veramente una storia infinita, quella delle truffe assicurative poste in essere dal Festa…

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