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sabato, Maggio 18, 2024

In fumo 300mila euro. Il disastro della riscossione del comune di Ischia

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Il comune di Ischia continua a collezionare sentenze di condanna circa l’attività di Area Riscossione. Sempre più giudici confermano l’illegittimità dell’incarico affidato da Bernasconi e che “'ingiunzione di pagamento doveva essere emessa dalla Genesis srl alla quale era stata affidata dal Comune di Ischia la fase dell'accertamento e della riscossione dei tributi comunali per una durata di 30 anni”

Gaetano Di Meglio | Alla fine i nodi vengono sempre al pettine. Alla fine gli errori si pagano. Non dappertutto, anzi. Se queste cose capitano al comune di Ischia, allora vieni anche premiato.
Come i lettori del Dispari sanno bene, gli avvocati Carmine e Genoeffa Bernardo hanno piazzato una bomba nel sistema di recupero crediti fiscali del comune di Ischia che ha smascherato le manovre di Antonio Bernasconi e Enzo Ferrandino in favore della società Area Riscossione.
Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato la sentenza di un giudice della commissione tributaria che aveva messo a nudo l’operato del comune di Ischia, evidenziato tutte le anomalie e le irregolarità operative in cui è incappato il comune di Ischia.

E così, dopo la prima bomba, relativamente all’attività svolta da Area Riscossione S.r.l. sono piovute altre bombe e altre sentenze che hanno visto soccombere sia il comune di Ischia sia l’azienda scelta.
Una scia di sentenze di condanna per il comune che vede i propri crediti andare in fumo.
Molti di questi, addirittura, dopo che un giudicato abbia confermato l’entità del debito del singolo contribuente.
Ecco quattro cause perse dal comune di Ischia. Quattro “casi” che mettono in mostra quanto sia stata folle questa scelta lasciata nelle decisioni di Antonio Bernasconi.
Non torneremo a porci le stesse domande degli altri articoli, questa volta ci limitiamo a pubblicare gli estratti di questi cinque fallimenti.

01 In fumo i primi 15.774,54 euro
Un cittadino ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 305150, con cui la società Area Srl per conto del Comune di Ischia intimava il pagamento della somma complessiva di euro 15.774,54 a titolo di ICI per gli anni 2008 e 2010. Il ricorrente eccepisce: a) il difetto di legittimazione ad emettere l’atto di riscossione da parte della società Area Srl; la mancanza assoluta di motivazione, non essendo esplicitato l’iter logico-giuridico seguito dall’ente impositore; l’illegittimità dell’ingiunzione per mancata notifica degli atti presupposti; la prescrizione del credito e, in ogni caso, la decadenza dell’Ente dalla potestà impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale rispetto alle questioni proposte con l’atto introduttivo, occorre verificare la legittimità delle modalità di riscossione da parte della società Area Srl.
Viene infatti dedotta l’assoluta carenza di legittimazione ad agire per la riscossione in capo a tale società con conseguente nullità degli atti dalla stessa emessi (si deduce anche al riguardo la illegittimità della delibera di affidamento del servizio di riscossione adottata dal Comune di Ischia con determinazione dirigenziale).
Nel caso di specie, l’ingiunzione di pagamento doveva essere emessa dalla Genesis srl alla quale era stata affidata dal Comune di Ischia la fase dell’accertamento e della riscossione dei tributi comunali per una durata di 30 anni, con scadenza contrattuale al 2031, mentre la società Area srl non aveva alcun potere al riguardo (in mancanza di un accordo tra la Genesis e tale società), risultando per di più investita in modo anomalo attraverso una convenzione sottoscritta dal dirigente in contrasto con la delibera dell’organo collegiale dell’ente cui spettano i poteri di indirizzo e di programmazione.
Né risultano atti del Consiglio Comunale che abilitino gli uffici ad adottare con determina dirigenziale conferimenti di incarico a soggetti terzi nel rispetto delle deliberazioni adottate collegialmente.
L’accoglimento della prima eccezione, di carattere pregiudiziale ed assorbente, rende superfluo l’esame delle ulteri01i deduzioni.

02 Caso President, bye bye a 77.800 euro
L’Hotel Terme President srl, ha impugnato l’ingiunzione di pagamento con la quale Area riscossioni srl ,per conto del Comune di Ischia, richiedeva il pagamento di ICI, anni 2008 e 2009.
Si opponeva la Società contribuente la quale eccepiva in rito, il difetto di legittimazione ad emettere l’atto di riscossione da parte della Area riscossioni srl ,in quanto non legittimamente investita del potere di adottarlo e di compiere,in generale, le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, conseguentemente, previa disapplicazione, ai sensi dell’art.7 D.Lgs 546/92 degli atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto di quello impugnato, annullare l’ingiunzione gravata ;nel merito, deduceva l’insussistenza della pretesa per intervenuto pagamento delle imposte relative alle annualità richieste ;la inesigibilità del credito per decadenza dall’azione ed intervenuta prescrizione del credito Resistevano Area srl, già Area riscossione ,in persona del suo legale rappr.te ed il Comune di Ischia ,in persona del Sindaco p.t.i quali ,rispettivamente e con puntuale memoria, nel rimarcare le proprie ragioni , deducevano la sostanziale infondatezza del gravame .
Alla udienza del 21.09.2020 , la Commissione rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va esaminato l’eccepito difetto di legittimazione ad agire della società Area srl, a causa dei molteplici vizi denunziati che hanno caratterizzato l’affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi comunali e che condurrebbero all’illegittimità derivata della impugnata ingiunzione di pagamento. L’eccezione è fondata.
In tale ultimo contesto e per la fattispecie di interesse, l’ingiunzione di pagamento impugnata doveva essere emessa dalla Genesis srl alla quale il Comune di Ischia aveva affidato la fase dell’accertamento e della riscossione dei tributi comunali e, non anche, dalla società Area srl . Quest’ultima ,infatti, non rivestiva legittimamente la qualifica di organo indiretto del Comune in assenza di idoneo conferimento, in quanto affidataria del servizio attraverso una convenzione proveniente da un dirigente comunale e non dall’organo consiliare, titolare ex lege (art 42 D.Lgs 267/00 ) del relativo potere; peraltro, incontrato con la anteriore delibera del Consiglio Comunale n.20/18 che aveva disposto l’affidamento del servizio di riscossione all’Agenzia Riscossione e senza il previo ,indefettibile espletamento della procedura di evidenza pubblica imposta dall’art. 36 D.Lgs 50/2016(Codice degli Appalti).
Correlativamente, l’atto di ingiunzione qui impugnato risulta viziato per illegittimità derivata e ,perciò ,va annullato.

03 “Area avrebbe fatturato i propri servizi alla Genesis”
Un altro cittadino del Comune di Ischia, con ricorso notificato a mezzo pec, impugna l’ingiunzione di pagamento notificata da Area srl, quale concessionaria del Comune di Ischia; ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi: illegittimità dell’ingiunzione fiscale che non rappresenterebbe un atto di riscossione; omessa notifica degli atti prodromici; difetto di motivazione; prescrizione e decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato pertanto merita accoglimento.
Ciò detto, vanno accolte le eccezioni di difetto di motivazione e di prescrizione e/o decadenza, il primo poiché dall’atto controverso non si evince se trattasi di omesso o insufficiente versamento, non sono indicati i cespiti tassati né le aliquote applicate in modo da non rendere conoscibili nemmeno al giudicante l’iter logico giuridico che ha condotto alla pretesa ed alla sua quantificazione; la giustificazione della convenuta di motivazione per relationem non regge dal momento che non allega gli atti prodromici, la cui mancanza è motivo di accoglimento anche dell’eccezione attorea specifica che preliminarmente ne ha denunciato l’omessa notifica; trattandosi di una pretesa riferita all’anno 2011 anche l’eccezione di prescrizione e/o decadenza, in assenza di prova della notifica di atti prodromici, si rivela fondata.
Restano assorbite le eccezioni di legittimità dell’ingiunzione fiscale quale atto di riscossione e della legittimità di Area srl ad emetterla, questione, quest’ultima, motivo di accoglimento delle due sentenze prodotte dal ricorrente, che, oltretutto, in parte sono basate sull’assunto che Area srl non aveva nessun potere al riguardo in mancanza di accordo tra Genesis (società “in house”) ed Area srl stessa mentre a pagina 2 della determina n. 554 del 4.4.2011 di affidamento del servizio ad Area srl, nel preambolo è specificato che “si è reso opportuno e necessario procedere di comune accordo tra Genesis srl e il Comune di Ischia, nell’ambito del rapporto convenzionale esistente, al reperimento di struttura esterna abilitata con la disponibilità e capacità per l’efficace espletamento delle azioni relative alle procedure di riscossione coattiva”, inoltre alla pagina 3 è detto che la Area avrebbe fatturato i propri servizi alla Genesis.

04 Addio ad altri 7.276, 00 euro
F.M. ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento emessa da Area riscossioni, concessionaria del servizio riscossione del Comune di Ischia avente ad oggetto il mancato pagamento di ingiunzione per € 7.276,00.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito l’illegittimità della procedura recuperatoria azionata non essendo l’ingiunzione fiscale un atto della riscossione; la mancata notifica dell’atto prodromico con conseguente nullità della procedura, nonché il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Il ricorso va accolto
In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, l’invocato litisconsorzio necessario con l’ente impositore, così come recentemente espresso, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.
Ciò posto va accolta l’eccezione di prescrizione.
Non risulta in atti la prova della notifica dell’atto prodromico alla ingiunzione di di pagamento, ossia l’ingiunzione fiscale, né tantomeno l’atto interruttivo della prescrizione del 2018, da cui consegue la prescrizione quinquennale del tributo azionato con la cartella relativo al 2009 e notificato soltanto nel 2019.

05 Che regalo al Bristol! Prescritti 179.596,44 euro. Comune condannato in contumacia
Con ricorso depositato il 13/09/2019, il BRISTOL HOTEL TERME S.r.l. impugnava l’ingiunzione di pagamento del Comune di Ischia di € 179.596,44 e relativa ad imposta per gli anni 2008, 2012 e 2013, assuntamente notificatagli, per esso comune, dalla sua concessionaria per la riscossione AREA s.r.l. in data 18/07/2019. Il Comune non si costituiva. Si costituiva invece la AREA s.r.l., eccependo l’inammissibilità delle domande quantomeno nei propri confronti nonché chiedendo comunque, di «accertare l’esclusiva responsabilità dell’Ente creditore – mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli».
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Comune di Ischia, non costituitosi benché ritualmente citato.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto: risulta infatti ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, come per Legge, con riferimento a tutte le tre annualità indicate, in mancanza di ogni intermedio atto interruttivo peraltro neppure invocato da parte resistente.
Si rileva infatti che l’ingiunzione di pagamento de qua, in atti del ricorrente, risulta emessa da AREA s.r.l., testualmente, in data «08/07/2019» pertanto già ampiamente posteriore alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale ex lege con riferimento a tutte le tre annualità d’imposta de quibus; al che consegue la declaratoria di intervenuta prescrizione di tutte le pretese ingiunte con l’atto de quo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da qui infrascritto dispositivo. Al pagamento. delle stesse vanno condannati entrambi i resistenti, in solido tra loro, in quanto la società concessionaria, come risulta dal testo stesso del proprio atto qui impugnato, lo ha perfino emesso -e datato- in giorno ampiamente posteriore alla scadenza del termine prescrizionale e nonostante tale intervenuta scadenza.
La Commissione, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, nella contumacia del Comune di Ischia, ogni altra istanza disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e condanna entrambi i resistenti, in solido, al pagamento delle spese, che liquida in € 510 per spese vive (di cui€ 500 per CUT) ed € 6.500,00 per onorari, oltre IVA e CP se dovute.

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