sabato, Luglio 27, 2024

Bersagliata dall’INPS senza prova, salvata dal giudice del lavoro. Giustizia per una mamma

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La signora era stata iscritta nella Gestione Commercianti e le era stato sollecitato il pagamento di contributi per oltre 9.000 euro. Nel ricorso degli avvocati Aniello e Gianluca Palomba è stato evidenziato come il suo ruolo sia solo quello di amministratrice della società titolare del negozio, la cui gestione è interamente affidata ai figli. E l’Inps non ha fornito alcuna prova della presunta attività lavorativa

Il giudice del Lavoro di Napoli dott. Giuseppe Gambardella ha sonoramente bacchettato l’Inps, che aveva iscritto nella Gestione Commercianti la amministratrice della società titolare di un’attività commerciale che però non vi aveva mai lavorato, essendo tra l’altro anche invalida. E l’Istituto di Previdenza, a fronte di tale erronea iscrizione, pretendeva anche il versamento dei contributi. A fronte della “caparbietà” dell’Inps, sono stati diversi i ricorsi presentati dai legali della signora, gli avvocati Aniello e Gianluca Palomba. L’Istituto si è costituito resistendo, ma invano. Nella sentenza il giudice Gambardella ricostruisce il contenzioso sin dalle prime battute. Con il primo ricorso del 2021 veniva impugnato «il provvedimento Inps – Pozzuoli, datato 13.08.2020, notificato il 25.8.2020, con il quale veniva iscritta come titolare d’impresa nella Gestione Commercianti con decorrenza dell’obbligo contributivo dal 01.07.2020».

Sta di fatto che l’istante deduceva di avere «la qualità di amministratore unico dell’attività commerciale costituita il 28.05.2020, esercente attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare, ma di non svolgere – anche a causa delle sue condizioni di salute essendo invalida oltre che titolare di pensione ai superstiti – alcuna attività di commercio; infatti la società si avvaleva della collaborazione di quattro dipendenti assunti a tempo indeterminato più di un ulteriore dipendente stagionale attualmente in forza e tra di essi il figlio quale preposto e responsabile dell’azienda, indicato anche sulla SCIA acquisita al Suap del Comune di Ischia del 22.12.2020, essendo egli in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività cennata».

GLI AVVISI DI ADDEBITO
Di conseguenza la ricorrente contestava «la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione nella Gestione Commercianti in difetto di attività di commercio al dettaglio con carattere personale di abitualità e continuità. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e di annullare il provvedimento dell’Inps».
A tali richieste si opponeva l’Istituto di previdenza, «che contestava la fondatezza dell’opposizione evidenziando che la ricorrente era socio ed amministratore unico (con quote al 100%) e che il soggetto indicato come preposto risultava essere stato assunto come operaio per cui la partecipazione personale della ricorrente nella società presenta sicuramente i requisiti della abitualità e prevalenza». Nello stesso anno veniva presentato un secondo ricorso da riunire al primo, che impugnava la deliberazione dell’Inps «avente quale oggetto il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento di iscrizione nella gestione separata». Ma non è finita. Convinto di essere dalla parte della ragione, l’Istituto di previdenza iniziava a notificare avvisi di addebito per il pagamento dei contributi che riteneva dovuti in conseguenza della disposta iscrizione alla Gestione Commercianti. In particolare, l’avviso di addebito notificato il 12.9.2022, relativo ai contributi del periodo 7/2020 a 12/2020 per euro 2.109,26 e l’avviso di addebito notificato il 27.01.2023, relativo ai contributi anni 2021 e 2022 per complessive euro 7.384,53.
Oltre 9.000 euro che la signora in realtà non doveva pagare. Di qui altri due ricorsi, con ennesima opposizione dell’Inps.

PRETESE INFONDATE
Per decidere, il giudice si è avvalso anche delle dichiarazioni rese da testi e alla fine ha accolto tutti i ricorsi, ritenendoli fondati. La sentenza chiarisce innanzitutto che «l’iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente è avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e di conseguenza anche le pretese contributive dell’Inps, di cui agli avvisi di addebito opposti, sono sfornite di prova». Spiegando perché spettava all’Istituto fornire tale prova: «Il giudizio oppositorio, come del resto l’opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere per cui l’Inps, formalmente convenuto in opposizione ma attore in senso sostanziale, è tenuto a dare piena prova della esistenza dei presupposti dell’iscrizione alla gestione commercianti e dei relativi crediti contributivi azionati». Aggiungendo: «Non può invocarsi, per sottrarre l’ente previdenziale al generale principio dell’onere della prova la presunzione di legittimità degli atti amministrativi di accertamento dell’obbligo contributivo, in quanto tale presunzione non opera di fronte al giudice e non modifica le regole della distribuzione dell’onere della prova».

I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Il dott. Gambardella analizza a questo punto l’“oggetto del contendere”, per motivare la decisione: «Nella fattispecie in esame l’Inps sembra fondare la pretesa sul fatto che l’istante, quale unico socio della srl, debba considerarsi necessariamente partecipe, abituale e con apporto prevalente della sua opera nella attività commerciale, dell’attività di impresa. Per ciò che qui interessa, appare decisivo esaminare l’aspetto relativo alla sussistenza del requisito soggettivo per l’iscrizione nella gestione commercianti della ricorrente». In proposito la precedente normativa in tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata sostituita dalla legge del 1996, che dispone: «L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione .Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli». Questa nuova disciplina, dunque ha esteso l’obbligo assicurativo alla gestione commercianti «anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell’assenza di rischio nella conduzione d’impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”». Ed è proprio questo il punto nodale: «Alla stregua di tale disposizione, pertanto, ciò che rileva non è solo la qualità di socio o di amministratore, ma è necessario che il socio/amministratore svolga attività commerciale con carattere di “abitualità e prevalenza”. Preliminarmente deve chiarirsi il concetto di lavoro “prevalente”; la prevalenza del lavoro del socio non va investigata rispetto agli altri fattori della produzione, ma rispetto all’eventuale contemporaneo svolgimento di altre attività da parte dello stesso amministratore. L’attività svolta deve essere pertanto prevalente in termini di tempo impiegato e di reddito percepito dal socio».

LE DICHIARAZIONI DEI TESTI
Una circostanza che non ricorre nel caso della signora “bersagliata” dall’Inps, e la sentenza lo spiega a chiare lettere: «Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nello stabilire se la ricorrente abbia esercitato o meno attività di lavoro abituale e prevalente nella detta srl a partire dal luglio 2020 e almeno sino al 31.12.2022. Nella fattispecie di causa deve invece considerarsi che la ricorrente risulta essere amministratore unico della srl (visura camerale); pertanto la stessa evidentemente era il soggetto abilitato a compiere atti a nome della società ed a disporre riguardo alla sua direzione ed organizzazione. L’Inps, dal canto suo, ha sostenuto che l’obbligo contributivo deve ritenersi sussistente in forza della presunzione dello svolgimento nella srl dell’attività lavorativa a carattere abituale e prevalente, senza aver tuttavia nulla allegato e provato al riguardo».

Tanto che il giudice ritiene «che, in definitiva, proprio la mancata allegazione delle circostanze che avrebbero permesso di verificare – con idonee prove orali o documentali eventualmente derivanti da atti ispettivi – lo svolgimento da parte dell’opponente di attività commerciale in misura “prevalente” all’interno della società determina il mancato raggiungimento della prova su tale specifico punto, in quanto solo dalla dimostrazione circa la prevalenza dell’attività prestata sarebbe potuta scaturire l’accertamento dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti». A fronte di tale lacunosità, la società amministrata dalla ricorrente ha invece fornito ampie prove dell’assenza di questa attività lavorativa, che hanno convinto il giudicante: «Invero la stessa società, a mezzo dei testi addotti ed escussi all’udienza dell’8.2.2023, entrambi dipendenti della attività commerciale, hanno chiarito che le direttive e la conduzione dell’attività sono affidate ai figli della ricorrente, sempre presenti nella attività commerciale. La ricorrente, secondo la ricostruzione dei testi, non svolge alcuna attività nel negozio limitandosi a fare la spesa presso il negozio gestito dai figli».

INPS “SMEMORATO”
Qui la sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che «ha chiarito la necessità della prova del carattere di abitualità e prevalenza inteso con riferimento all’attività lavorativa espletata in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali). Con riferimento al ruolo di amministratore la stessa Corte afferma che nel caso in cui l’attività dell’amministratore, anche socio, si concreti in un “facere sostanzialmente gestorio” e manchi la prova dell’esercizio abituale e prevalente dell’attività d’impresa oggetto della società si deve desumere l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti». La sentenza quindi ribadisce: «Ne consegue che nella fattispecie in esame difetta la prova circa la ricorrenza dei presupposti dell’iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente e quindi la legittimità della pretesa dell’Inps.

Del resto la mera iscrizione alla Camera di Commercio se determina per l’istante l’esonero dall’obbligo di presentare domanda anche all’Inps nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti burocratici non può per converso autorizzare l’Inps all’automatica sottoposizione a contribuzione anche dei soci di Snc, sas e srl». L’aspetto più grave, è che l’Inps ha smentito se stesso. Il giudice Gambardella, infatti, richiama una circolare dello stesso Istituto risalente al 2004, con la quale «richiede che l’Inps inoltri richiesta di informazione ai soci circa la partecipazione all’attività dell’impresa». Infine «Sotto altro profilo la presenza di dipendenti della società e l’affidamento del ruolo gestorio ai figli della ricorrente costituisce prova dello svolgimento dell’effettiva attività lavorativa in capo a persona diverse dalla ricorrente. Ne consegue che deve dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti e la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito relativi ai rispettivi ricorsi riuniti». Niente iscrizione nella Gestione Commercianti e conseguenti contributi. Una brutta sconfitta per l’Inps, che invece di incassare i 9mila e passa euro, ne dovrà sborsare oltre 2.600 essendo stato condannato al pagamento delle spese di lite. Giustizia è fatta!

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