E’ andata male alla Tra.Spe.Mar., esclusa dal procedimento per manifestazione di interesse avviato dalla Regione Campania per i servizi di trasporto marittimo notturno in particolare di merci tra la terraferma e le isole. E il ricorso tempestivamente presentato al Tar Campania è destinato ad avere esito altrettanto sfavorevole. La società aveva infatti presentato domanda di adozione di misure cautelari monocratiche, ovvero una sospensione dell’efficacia del provvedimento regionale con decreto del presidente del collegio. Istanza che è stata respinta e il rigetto assume anche il valore di “pietra tombale” sull’intero ricorso. Il ricorso contro la Regione Campania, Giunta Regionale Direzione Generale per la Mobilità, non costituite in giudizio.
Chiedendo ai giudici amministrativi l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, «del Provvedimento della Giunta regionale della Regione Campania – Direzione generale per la Mobilità del 10/04/2024 ad Oggetto:” Manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all’esercizio dei servizi di trasporto marittimo notturno destinati prioritariamente alle merci verso le isole di Ischia e Procida. Inammissibilità.”, con cui è stata dichiarata inammissibile la partecipazione della Tra.spe.mar. al procedimento giusta Avviso della Giunta regionale della Regione Campania – Direzione generale per la Mobilità per la manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione “all’esercizio dei servizi di Trasporto Marittimo Notturno destinati prioritariamente all’approvvigionamento delle merci verso le isole del Golfo” segnatamente sulle tratte: Casamicciola-Procida-Pozzuoli e viceversa; Capri-Napoli e viceversa senza oneri economici per la Regione e per gli anni 2024-2026, sulla relazione Casamicciola- Procida-Pozzuoli e viceversa” – pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 25 del 22 marzo 2024».
Ancora, «dell’ Avviso della Giunta regionale della Regione Campania – Direzione generale per la Mobilità per la manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione “all’esercizio dei servizi di Trasporto Marittimo Notturno destinati prioritariamente all’approvvigionamento delle merci verso le isole del Golfo” segnatamente sulle tratte: A. Casamicciola-Procida-Pozzuoli e viceversa; B. Capri-Napoli e viceversa senza oneri economici per la Regione e per gli anni 2024-2026, sulla relazione Ischia-Procida-Pozzuoli e viceversa – pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 25 del 22 marzo 2024 per la genericità delle caratteristiche tecniche richieste in punto di “pax e garage coperto». Oltre che «di ogni altro atto o provvedimento presupposto, antecedente, conseguenziale e comunque connesso». Il collegio della Prima Sezione del Tar ha interpellato la Regione, che il 15 maggio ha depositato una relazione sui fatti di causa. Una relazione che ha convinto il presidente Vincenzo Salamone della legittimità del provvedimento di inammissibilità nei confronti di Tra.Spe.Mar. Scrive infatti nel decreto: «Ritenuto che ad un sommario esame ed alla luce del contenuto della relazione predetta non si rilevano allo stato profili di fondatezza del ricorso». Istanza di misure cautelari dunque respinta, mentre per la trattazione collegiale della sospensiva la camera di consiglio è stata fissata per mercoledì 5 giugno.