fbpx
mercoledì, Maggio 1, 2024

“Processo” al ballottaggio di Lacco Ameno, Giuseppe Morgera dinanzi al gup

Gli ultimi articoli

Il presidente dei seggi accusato di “stravolgimento del dato elettorale”. Dopo la denuncia del sindaco Giacomo Pascale il pm Sica ha chiesto il rinvio a giudizio. Il Comune si è costituito parte civile difeso dall’avv. Cristiano Rossetti. Morgera, rappresentato dall’avv. Massimo Stilla, non avrebbe tenuto conto dell’errore segnalato nei verbali della Sezione n. 3, determinando così la parità di preferenze assoluta tra i candidati

Le elezioni comunali a Lacco Ameno del 2020 tornano ancora una volta in un’aula di giustizia, dopo l’attesa infinita per la legittimazione del risultato da parte dei giudici amministrativi e il processo che aveva visto imputato e poi assolto il sindaco Giacomo Pascale, risultato alla fine vittorioso sul candidato antagonista Domenico De Siano.

L’attuale primo cittadino era stato accusato di turbamento delle adunanze elettorali per le frasi dal contenuto forte rivolte all’indirizzo del presidente dei seggi Giuseppe Morgera il 22 settembre. All’atto dello spoglio del voto in parità che portò al ballottaggio. Una storia che passa dal famoso “omm’ e merd” pronunciato da Pascale alla denuncia sporta dopo l’assoluzione dallo stesso sindaco nei confronti proprio di Giuseppe Morgera, che ha portato all’apertura di un nuovo procedimento penale. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero, il sostituto procuratore della Repubblica Immacolata Sica, l’allora presidente dei seggi martedì 5 marzo dovrà comparire all’udienza preliminare dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dott.ssa Rosaria Maria Aufieri.

IL CAPO D’ACCUSA
Il Morgera, difeso dall’avv. Massimo Stilla, è imputato del reato p. e p. dall’art. 96 del D.P.R. nr. 570/60 per aver stravolto il dato elettorale. Il capo d’accusa confezionato dal pm dott.ssa Sica recita: «Perché, appartenendo all’ufficio elettorale in qualità di Presidente della Sezione nr. 1 e dell’adunanza dei Presidenti di seggio per le Consultazioni elettorali a sindaco del Comune di Lacco Ameno, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020 nella sala delle elezioni di via Fundera a Lacco Ameno, successivamente allo spoglio, pur avendo ottenuto la segnalazione dell’errore riportato nei verbali elettorali della Sezione 3 non ne teneva conto stravolgendo il compimento delle operazioni elettorali. Questo perché in quel momento, risultando in parità di preferenze assoluta per i candidati, se considerato l’errore, avrebbe assegnato direttamente la vittoria alla p.o. senza dover ricorrere ai successivi “ballottaggi”. Accertato in Lacco Ameno il 22.09.2020». Ovvero appunto la data dello spoglio.

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE
Il Comune di Lacco Ameno si è costituito parte civile in virtù del danno subito a causa del ballottaggio e la Giunta, nell’affidare la difesa all’avvocato Cristiano Rossetti, mette in evidenza: «Atteso che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2024, premesso che: “in occasione delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione diretta del Sindaco del Comune di Lacco Ameno del 20 e 21 settembre 2020 è stato erroneamente proclamato il pareggio dei voti espressi e scrutinati per i candidati e per le due liste correlate in competizione per cui è stato necessario procedere al successivo turno di ballottaggio in data 4 e 5 ottobre 2020, con conseguente esborso di ingenti spese ad esclusivo carico delle casse comunali ulteriori rispetto a quelle già affrontate per il primo turno; a seguito della proclamazione degli eletti (Sindaco e Consiglieri comunali) sono stati presentati ricorsi avverso il risultato elettorale delle consultazioni dell’autunno 2020 innanzi al TAR Campania Napoli e al Consiglio di Stato che hanno determinato una incertezza amministrativa durata sino alla pubblicazione della sentenza del massimo organo di tutela della giustizia nell’amministrazione pubblica n. 5428 del 19.7.2021, con la quale, all’esito di formali riconteggi dei voti espressi presso la Prefettura di Napoli in sede di verificazione, è stato definitivamente sancito che “anche alla luce del complessivo esame dei mezzi processuali articolati in questa sede, il risultato della competizione elettorale si sarebbe attestato, al primo turno, su 1540 voti per la Lista n. 2 (1541 meno 3, più 2 derivanti dall’errore di conteggio delle sezioni 3 e 4), e 1538 per la Lista n. 1 (1541 meno 4 più uno indebitamente annullato), con la conseguenza che il candidato sindaco della prima e la sua compagine elettorale sarebbero risultati comunque vittoriosi”;

il Comune, interessato alla corretta individuazione degli eletti tra i candidati a Sindaco e al Consiglio comunale sulla base dei voti validamente espressi, non si è costituito nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto il risultato elettorale dell’autunno 2020, rimettendosi completamente alle valutazioni e alle statuizioni del TAR Campania, prima, e del Consiglio di Stato, poi; sennonché, nell’ambito del proc. pen. n. 24443/2022 R.G.N.R., in data 5.3.2024 si svolgerà l’udienza preliminare a carico dell’imputato del reato p. e p. dall’art. 96 del D.P.R. n. 570/1960 perché “appartenendo all’ufficio elettorale in qualità di Presidente della Sezione n. 1 e dell’Adunanza dei Presidenti di seggio per le consultazioni elettorali a Sindaco del Comune di Lacco Ameno, svoltesi il 20 e il 21 settembre 2020 nella sala delle elezioni di via Fundera a Lacco Ameno, successivamente allo spoglio, pur avendo ottenuto la segnalazione dell’errore riportato nel verbale delle operazioni d’Ufficio elettorale della Sezione 3 non ne teneva conto stravolgendo il compimento delle operazioni elettorali. Questo perché in quel momento, risultando in parità di preferenze assoluta per i candidati, se considerato l’errore, avrebbe assegnato direttamente la vittoria alla p.o. senza dover ricorrere ai successivi ballottaggi”;

tale condotta, se accertata, risulterebbe aver offeso l’interesse pubblico alla trasparenza e correttezza delle operazioni di scrutinio da parte di pubblico ufficiale incaricato dal Comune di Lacco Ameno cagionando, per di più, all’Ente comunale anche un ingente danno economico corrispondente alle spese del turno di ballottaggio, che altrimenti non avrebbe sostenuto; è, pertanto, interesse del Comune di Lacco Ameno promuovere la costituzione di parte civile dell’Ente nel proc. pen. n. 24443/2022 R.G.N.R. al fine di accertare eventuali responsabilità penali lesive dell’interesse al corretto svolgimento delle elezioni, bene pubblico tutelato dalla norma incriminatrice (cfr., tra le tante, Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 29608/14); risulta, pertanto, necessario procedere alla nomina in via d’urgenza di un difensore e procuratore speciale dell’Ente esperto nella materia penale”; è stato stabilito “ di promuovere la costituzione di parte civile del Comune di Lacco Ameno nel proc. pen. n. 24443/2022 R.G.N.R. (U.P. 5 marzo 2024) al fine di accertare eventuali responsabilità penali lesive dell’interesse al corretto svolgimento delle elezioni amministrative del settembre-ottobre 2020, bene pubblico tutelato dall’art. 96 del D.P.R. n. 570/60».

LA NORMA: L’ARTICOLO 96

Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

(Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi). Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell’Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 20.000 I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali,
sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa
fino a lire 20.000.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos