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mercoledì, Maggio 1, 2024

Nella “guerra” di Campagnano vittoria pesante per Raffaele Di Iorio: demolire gli abusi del vicino

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Il Consiglio di Stato legittima la demolizione degli abusi del vicino. Confermata la sentenza del Tar. Oggetto del contenzioso l’ordinanza del 2018 rimasta inottemperata e la successiva sanzione pecuniaria. Un giudizio che ha visto i coniugi Di Iorio e il Comune d’Ischia sulla stessa parte della barricata ma sempre “nemici”. Per l’Ente l’accusa di compiacenza nei confronti del De Angelis era offensiva. Ma il collegio ha escluso tale ipotesi

Gaetano Di Meglio | La “guerra di Campagnano” che vede contrapposti Raffaele Di Iorio e la moglie al vicino Attilio De Angelis e al Comune d’Ischia fa segnare una vittoria sia per i due coniugi che per l’Ente, stavolta dalla stessa parte della barricata, ma pur sempre nemici, come vedremo. Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto l’appello del De Angelis per la riforma della sentenza del Tar che aveva respinto l’impugnazione della “famosa” ordinanza di demolizione adottata dal Comune per opere abusive. La cui realizzazione i Di Iorio paventavano potesse ledere la staticità della loro proprietà.

Il De Angelis, difeso dall’avv. Bruno Molinaro, chiamava in causa in primis il Comune, rappresentato dall’avv. Leonardo Mennella, nonché Carmela Mazzella e Raffaele Di Iorio, difesi dall’avv. Carmine Bernardo.
La vicenda prendeva le mosse dal “rapporto tecnico” del 19 ottobre 2017, che acclarava una serie di abusi edilizi presso il fabbricato di proprietà del De Angelis: «Diversa ubicazione dell’ultima rampa della scala esterna in muratura; ampliamento del terrazzino per mq 5 circa con relativi pilastrini a sostegno dei corpi sovrastanti; 3 porzione del w.c. che ricade esternamente al fabbricato sul predetto terrazzino, per una superficie di mq 2, con una volumetria mc 5,00 circa; porzione di w.c. interno al fabbricato per mq 3,00 e scala interna in muratura che conduce al primo soppalcato; intero soppalco intermedio di mq 45,00 comprendente l’ambiente di sinistra (mq 20,00) e quello di destra (mq 25,00), che si articola in due camere; disimpegno di mq 3,00, n. 2 wc di mq 3,00 e mq 4,80 e stanzetta adibita a cabina armadio di mq 2,50, tutti corpi esterni e in ampliamento al fabbricato, per complessivi mc 37,00 circa; terrazzino con scala metallica di mq 8,00; terrazza praticabile, in luogo del precedente lastrico di copertura per una superficie di mq 30,00, pavimentata con piastrelle e protetta da parapetti in muratura intonacati e con marmo di coronamento e per un tratto provvisti di ringhiera sovrastante; inoltre, l’ambiente di destra, di superficie complessiva utile di mq 25, da una stima visiva, scaturita dalla comparazione delle foto ante e post intervento, allegata alla diffida del sig. Di Iorio, parrebbe che sia stato innalzato di m 1,60 circa, per un incremento volumetrico di mc 60,00 circa».

LA SANATORIA NEGATA
Solo a questo punto, con due istanze, De Angelis chiedeva il rilascio del titolo in sanatoria per le opere di cui all’accertamento tecnico. Ma «il Comune di Ischia, con provvedimento del 20 marzo 2018, reputando acclarati definitivamente gli abusi e la loro non sanabilità, rigettava la richiesta di permesso in sanatoria. Con l’impugnata ordinanza n. 35 del 21 marzo 2018 il Comune di Ischia disponeva, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, la demolizione delle opere de quibus».

Di qui il ricorso al Tar, giudizio in cui ovviamente interveniva ad opponendum Raffaele Di Iorio.
I giudici così riassumono le successive fasi del contenzioso: «In data 26 maggio 2018 la Polizia locale del Comune di Ischia constatava e acclarava la mancata demolizione delle opere. Con ordinanza n. 18 del 25 gennaio 2019 il Comune di Ischia, rilevata la mancata demolizione delle opere, ingiungeva al De Angelis il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria contestualmente applicata ex art. 31, comma 4-bis, d.p.r. n. 380/2001, nella misura massima pari a euro 20.000». Anche questa impugnata con motivi aggiunti. Ma il Tar respingeva in toto le censure di De Angelis.
Stessa sorte per l’appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto quella sentenza meritevole di conferma «in quanto ben motivata in ordine a tutti i motivi di ricorso sollevati in primo grado».

ACCLARATO L’AUMENTO DI VOLUMETRIA
Il collegio della Seconda Sezione analizza punto per punto gli argomenti addotti. Innanzitutto l’appellante esclude che «vi sia stato un aumento di superficie, di altezza e di volumetria, venendo in rilievo mere modifiche interne con realizzazione di soppalchi all’interno della volumetria esistente, la risistemazione di scale e terrazzini esterni e un piccolissimo ampliamento per servizio igienico, riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia; sostiene l’ammissibilità – alla stregua delle NTA del PRG del Comune di Ischia e delle NTA del PTP – di tali opere, costituendo le stesse un intervento di recupero in zona A2. Infine evidenzia che il Comune di Ischia non avrebbe tenuto conto del disposto del citato art. 33 d.p.r. n. 380/2001».
Ma i giudici osservano in proposito: «L’accertamento tecnico del 19 ottobre 2017 evidenzia e certifica un aumento di superficie di mq 45 (soppalco intermedio), un ampliamento del precedente fabbricato con corpi esterni per una superficie di mq 37 e la realizzazione di un terrazzo praticabile in sostituzione di un lastrico solare di mq 30. In sintesi, l’Ufficio tecnico accerta in maniera dettagliata un aumento di superficie utile di mq 112 su un fabbricato la cui preesistente superficie era solo di mq 40.

La correttezza dell’accertamento comunale è confermata dai documenti depositati dalla difesa dei sig.ri Raffaele Di Iorio e Carmela Mazzella, quale la planimetria catastale dell’immobile del De Angelis e la perizia stragiudiziale del 9 giugno 1990, commissionata all’ing. Isidoro Amalfitano dall’allora proprietaria del cespite. Ebbene la planimetria catastale indica un’altezza dei locali di metri 4 per una prima camera e di metri 3,80 per il salone, altezze confermate nella perizia stragiudiziale ove riporta un’altezza di metri 4 per la camera e di metri 3,75 per il salone. Sicuramente con queste altezze non si potevano realizzare due piani se non con l’innalzamento del tetto.

Quindi l’illegittima sopraelevazione effettuata non è provata solo dall’esame delle foto, ma anche da documenti facenti pubblica fede, quale la planimetria catastale e la perizia giurata stragiudiziale. Non è, infatti, possibile realizzare un ammezzato vivibile in un ambiente di altezza pari a 4 metri senza procedere all’innalzamento del solaio».
Circostanza non di poco conto è quella che il tecnico che ha seguito le pratiche edilizie per conto del De Angelis abbia abbandonato l’incarico, «chiedendo all’Amministrazione comunale di ritenere nulle le richieste di permesso di costruire “in quanto le stesse sono basate sul presupposto delle suddette perizie esibitemi in copia e non reperibili in originale”».

In sostanza «De Angelis senza fornire alcuna valida motivazione e comunque senza provare il contrario», ha sostenuto l’errore da parte dell’Utc.
Acclarato l’aumento di volumetria, è chiaro «che l’illegittima sopraelevazione e il consistente aumento della superficie (raddoppio della superficie utile abitabile) non possono rientrare nella previsione di cui all’art. 3 d.p.r. n. 380/2001 che disciplina la manutenzione ordinaria degli immobili e non la sopraelevazione ed il raddoppio della superficie. Va, altresì, evidenziato che l’isola di Ischia e, quindi, anche il Comune di Ischia è assoggettata a vincolo paesaggistico.
In ragione di ciò, in presenza di una evidente alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi, l’intervento doveva essere soggetto alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica».
Senza dimenticare che «l’illegittima sopraelevazione è stata realizzata in dispregio della normativa che regola le costruzioni nelle zone a rischio sismico».

LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO
I giudici si soffermano quindi sulla natura del provvedimento: «Il ricorrente sostiene che l’ordine di demolizione rimasto inottemperato è stato espressamente adottato ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/2001, con la conseguenza che detto provvedimento non può produrre gli effetti sanzionatori contemplati dall’art. 31 d.p.r. n. 380/2001 in ipotesi di mancata esecuzione degli ordini demolizione emanati in base a detta ultima disposizione».
Anche questa “lamentela” viene respinta al mittente, «poiché è evidente che nel caso di specie si è in presenza di un vero e proprio provvedimento di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/2001 (pur se detta disposizione non è richiamata espressamente dall’atto censurato). Infatti, con la menzionata ordinanza n. 35/2018 il Comune “ordina la demolizione degli abusi descritti in premessa e il rispristino dello stato dei luoghi originari, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza”».

Spiegando ancora: «L’impugnata ordinanza n. 35/2018 si riferisce genericamente all’art. 27 TUE senza specificazione del comma (1 o 2). L’adozione del citato provvedimento ha comunque seguito l’iter previsto dall’art. 31 TUE. Ciò è altresì dimostrato dalla circostanza che successivamente il Comune di Ischia ha adottato l’ordinanza n. 18 del 25 gennaio 2019 di applicazione al De Angelis della sanzione pecuniaria in misura massima ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.p.r. n. 380/2001 proprio in considerazione del fatto che lo stesso Comune ha espressamente incasellato la fattispecie per cui è causa nell’ambito operativo del menzionato art. 31 d.p.r. n. 380/2001, specificando: “… Considerato che l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 3l del D.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza all’odine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, costituiscono un’attività obbligatoria e non discrezionale a carico della P.A.…”».
Pertanto, per il collegio «l’ordinanza n. 35/2018 va correttamente qualificata (come del resto operato dal Tar Napoli nella sentenza di accoglimento 2021 avente ad oggetto l’impugnazione, da parte dei sig. Di Iorio e Mazzella, della nota datata 11 gennaio 2019, della nota del 14 febbraio 2019 e del provvedimento del 12 febbraio 2019 con le quali l’Amministrazione comunale ha respinto le istanze di sollecito all’esecuzione della ordinanza di demolizione di opere abusive) come provvedimento emesso ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/2001».

LE “OFFESE” AL COMUNE
Un “succoso” capitolo a parte è riservato nella sentenza alla diatriba tra il Comune e i coniugi Di Iorio-Mazzella, che nella difesa avrebbero avanzato ipotesi offensive sulla inerzia mostrata dall’Ente. I giudici scrivono: «Deve disattendersi l’istanza formulata dalla difesa del Comune di Ischia nel corpo della memoria di replica finalizzata alla cancellazione ex art. 89 cod. proc. civ., di espressioni asseritamente offensive utilizzate dalla difesa dei sig. Di Iorio e Mazzella relativamente ad “… affermazioni gravi, indimostrate ed inaccettabili rispetto alla presunta compiacenza dell’Ente rispetto al sig. De Angelis …”».
Richiamando il Consiglio di Stato una propria pronuncia in merito: «L’impiego di un’ironia anche greve negli atti processuali, mirante a demolire le argomentazioni avversarie, non è vietato dall’art. 89 c.p.c., purché non trasmodi nel gratuito scherno e nella denigrazione, fine a se stessa, della controparte.

Al riguardo va rammentato che la cancellazione deve escludersi allorché l’uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e scomposto intento dispregiativo – rivelando un puro e gratuito intento offensivo nei confronti della controparte – ma conservi pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive e risulti finalizzato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni, ciò che, nel caso di specie, è appunto avvenuto…».

In questo caso «Non emerge dalle espressioni utilizzate dalla difesa dei sig. Di Iorio e Mazzella nella citata memoria un’evidente intento dispregiativo e un puro e gratuito intento di offendere la controparte, non apparendo dette espressioni a questo Collegio eccessive rispetto alle esigenze difensive». Raffaele Di Iorio e la moglie incassano dunque una vittoria “piena”.

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