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lunedì, Maggio 13, 2024

Il giudice blocca per il momento la richiesta di rinvio a giudizio per Oscar Rumolo

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Paolo Mosè | E’ partito a razzo per demolire l’ennesima richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Oscar Rumolo, il quale fino ad oggi ha collezionato ben cinque rigetti per macroscopiche nullità commesse dalla procura della Repubblica. L’avv. Lumeno Dell’Orfano ha iniziato a demolire la liceità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, a contestare come si è giunti all’acquisizione della documentazione presso il Comune di Lacco Ameno grazie a una fonte confidenziale e a non tener conto che vi era stata una delibera del Consiglio comunale che demandava proprio al Rumolo l’incarico di predisporre gli atti per la scelta della società che avrebbe dovuto operare sul territorio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Questioni tecniche che hanno immediatamente attirato l’attenzione del giudice dell’udienza preliminare Vecchione (magistrato che per diversi anni è stato presidente di una sezione del dibattimento ed ha grande esperienza nel giudicare gli imputati innocenti o colpevoli), che ha immediatamente bloccato la discussione dell’avv. Dell’Orfano sottolineando che le questioni fin qui esposte sono di carattere preminente e che hanno bisogno di una valutazione approfondita con una lettura scrupolosa della documentazione, che a quanto pare il pubblico ministero non ha trasmesso totalmente al gup. Sono questioni di rilevanza tale che se accolte, provocherebbero il crollo totale dell’inchiesta denominata “La Compagnia del balzello” che ha visto coinvolti numerosissimi imputati, la cui stragrande maggioranza è già a giudizio e il processo dovrebbe celebrarsi il prossimo 13 ottobre. Il condizionale è d’obbligo dato che la Procura si attendeva che venisse recuperata la posizione del Rumolo per fare un unico processo. Una speranza vanificatasi con la decisione del giudice Vecchione che ha rinviato la trattazione della posizione dell’“Oscar” al prossimo 25 ottobre e non è detto che si risolva in quella data, la sua posizione.

 

ERRORI SU ERRORI
E’ diventato complicato per la Procura “trascinare” il Rumolo dinanzi al giudice del dibattimento, come abbiamo raccontato in quest’ultimo anno di tira e molla che hanno indotto diversi gup a rigettare la richiesta di rinvio a giudizio rimettendo gli atti al pubblico ministero, affinché procedesse correttamente alla notifica all’imputato di ciò che veniva contestato e nei tempi previsti dal codice. Errori su errori anche nella individuazione del secondo difensore di fiducia. Certo è che la posizione di Oscar Rumolo è valutata da un giudice di provata esperienza di dibattimento e per aver condotto processi di una certa gravità (macroscopiche bancarotte fraudolente, reati contro la Pubblica Amministrazione o contro la criminalità organizzata, per intenderci). Il giudice vorrà vederci chiaro, esaminando tutto ciò che è stato fatto nella fase delle indagini preliminari e soprattutto accertarsi sulla correttezza di tutto ciò che è stato ascoltato tra i vari indagati. Anche perché l’avv. Dell’Orfano non è stato affatto accomodante nello sviscerare le contestazioni. Chiedendo «Non doversi procedere per non aver commesso il fatto. Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione del codice di procedura penale.

Va evidenziato che il primo decreto di autorizzazione (parziale) delle intercettazioni telefoniche e ambientali emesso in data 11.10.2011 Gip dr Cananzi) è da considerarsi nullo perché posto in essere in dispregio del dettato normativo che regola il mezzo di ricerca della prova in argomento».

Volendo dire sostanzialmente che c’è un motivo di illegittimità della condotta e ciò che si sono detti non ha alcun valore, proprio perché non sussistevano le condizioni giuridiche per poter intercettare. Anche in relazione alla ipotesi di reato, che inizialmente era di una precisa contestazione: «Va evidenziato a tal fine che il provvedimento censurato nella parte motivazionale dispone un’autorizzazione parziale e limitatamente al reato di turbativa d’asta.

Il Gip ebbe a ritenere l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni normative in materia di intercettazione in ordine al reato di corruzione “non ravvisandosi elementi, se non logici, ma non gravi indizi di una dazione o promessa”».

 

LA FONTE CONFIDENZIALE
Bacchettando subito dopo la Procura perché si è fidata ciecamente di una fonte confidenziale che ovviamente ha trasmesso ciò che gli conveniva e non tutti gli atti che erano stati deliberati dall’Amministrazione di Lacco Ameno, perché in quel caso si sarebbe potuto dimostrare la correttezza dell’operato del Rumolo: «Invero la richiesta del P.M. si fondava su informazioni provenienti da fonte confidenziale con contestuale alligazione di fotocopie di deliberazione del Consiglio Comunale di Lacco Ameno n. 9 del 19.08.2011, deliberazione priva dei requisiti di autenticità e persino del numero di protocollo nonché di missive a firma del responsabile del servizio finanziario del Comune di Lacco Ameno datate 19.08.2011 destinate a AMCa Multiservizi, Ischia Ambiente s.p.a, Ego Eco srl.

Alle predette informazioni anonime furono altresì alligate le risposte di Ischia Ambiente s.pa. con le quali dapprima si rappresentava un certo interesse per la partecipazione alla gara per la raccolta “temporanea”dei rifiuti solidi urbani  ma anche una  successiva comunicazione di perdita di interesse per manifesta non convenienza alle modalità prestabilite.

Veniva inoltre allegata comunicazione della Ego Eco s.r.l con la quale si esplicitava l’interesse della stessa alle prestabilite condizioni nonché determina del Responsabile del Servizio finanziario del Comune di affidamento provvisorio del servizio di raccolta dei servizi solidi urbani alla società Ego Eco s.r.l.

Artatamente “l’informatore” omise di alligare anche la delibera n.10 del 19.08.2011 con la quale il Consiglio Comunale di Lacco Ameno incaricava il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di interpellare le ditte che gia svolgono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sull’isola di Ischia e quindi le tre ditte già citate in ordine alla disponibilità allo svolgimento del servizio dal 1 Settembre 2011 al 31 Dicembre 2011 e di demandare a quest’ultimo responsabile dei Servizi finanziari gli atti di gestione relativi».

Per l’avv. Dell’Orfano la strategia dell’anonimo informatore o confidente tendeva esclusivamente a provocare guai giudiziari per il proprio assistito, riuscendo nell’impresa con l’iscrizione per l’ipotesi di turbativa d’asta, che non sarebbe emersa se fossero stati acquisiti tutti gli atti deliberativi: «Appare del tutto evidente che l’omessa alligazione da parte del confidente della delibera consiliare n. 10 del 19.08 2011 mirava a far apparire autonoma e del tutto discrezionale l’attività posta in essere dal Responsabile del servizio finanziario né il P.M., ancor prima della richiesta di intercettazione,si preoccupò di acquisire per completezza tutti i pertinenti atti amministrativi.

Invero solo successivamente nel 2015 il P.M. ne dispose l’acquisizione».

 

L’ACQUISIZIONE DEGLI ATTI
Sollevando un altro dubbio, non di poco valore, e chiedendosi anche se tutti gli atti fossero stati acquisiti correttamente, non si sarebbe passati a svolgere quelle indagini successive e contorte: «Ed allora il campo di verifica si restringe unicamente alla documentazione alligata ed il quesito da porsi al fine del giudizio sulla legittimità del decreto attiene alla sussunzione dagli atti amministrativi acquisiti di un quadro indiziario grave in ordine al reato di turbativa degli incanti.

Vanno pertanto esaminati i singoli atti amministrativi prodotti dall’anonimo al fine di verificare se alta sia la probabilità che si sia consumato il reato di turbativa degli incanti».

Passando ad elencare le varie delibere, sia la famigerata n. 9 del 19 agosto del 2011, che il potenziale confidente trasmetteva alla Procura, e sia la n. 10 dello stesso giorno che demandava l’incarico al responsabile del Servizio finanziario di espletare le gare per provvedere all’affidamento a terzi del servizio di N.U. con apposita gara ristretta. In quel caso il Rumolo chiedeva la partecipazione con un’offerta all’AMCa Multiservizi di Casamicciola, alla Ischia Ambiente e alla Ego Eco che operava a Forio. Per sostituire la Lacco Ameno Servizi che nel frattempo era stata dichiarata in liquidazione. E sul punto la difesa osserva che «Appare evidente che Il Rumolo, in qualità di dirigente del servizio finanziario,non agì di iniziativa propria ma solo ed esclusivamente in esecuzione dei parametri e delle condizioni indicate e imposte da detta delibera.

Si trattava di affidamento provvisorio del servizio fino al 31.12.2011 ed era perfettamente legittimo procedere ad una gara ristretta per l’individuazione dell’affidatario più conveniente».

Passando con una bordata a chi aveva voluto provocare una indagine penale: «Or non par dubbio che la produzione documentale dell’anonimo assolutamente non era in grado di delineare un quadro indiziario connotato da gravità e tale da legittimare l’emissione di un provvedimento autorizzativo delle intercettazioni ambientali e telefoniche».

Molti elementi che hanno bisogno di approfondimento e il giudice vuole conoscere in tutte le loro fasi come si sono svolte le indagini e se si è proceduto correttamente e nel pieno rispetto della legge, prima di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Oscar Rumolo.

 

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