domenica, Ottobre 27, 2024

Caso Asmel, dal Tar una sospensiva ristretta ma le gare in corso sono salve

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La “class action” contro la delibera Anac di cancellazione dalle centrali di committenza. Nell’elenco contenuto nell’ordinanza tra i Comuni che si sono associati al ricorso figura solo Barano mentre anche Serrara Fontana aveva deliberato in tal senso

Il Tar Lazio con ordinanza della Prima Sezione quater ha emesso la prima pronuncia sul ricorso “cumulativo” presentato da Asmel Consortile e da un lungo elenco di Comuni contro la delibera dell’Anac che ha stabilito la cancellazione dall’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Con la contestazione di essere ricorsa ad autodichiarazioni false per il conseguimento della qualificazione. Una decisione che mette a rischio gli Enti locali che si avvalgono della centrale di committenza per la indizione delle gare e che paventavano ritardi nei tempi delle procedure. Tra i Comuni isolani avevano deliberato di aggregarsi al ricorso usufruendo della difesa gratuita degli avvocati di Asmel, Gennaro Terracciano e Andrea Marco Colarusso, Barano e Serrara Fontana. Quest’ultimo però non compare nell’elenco contenuto nell’ordinanza. Problemi “di comunicazione” dell’adesione? Una domanda a cui solo gli uffici comunali possono rispondere.
Il Tar ha accolto solo in minima parte l’istanza cautelare per la sospensione della delibera Anac, peraltro nella parte in cui non interessa il Comune di Barano. Fissando l’udienza per la trattazione del merito al prossimo 19 novembre.

L’impugnazione come detto è finalizzata ad ottenere «l’annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari, della delibera n. 195/2024 adottata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella adunanza del 23 aprile 2024 e comunicata in data 23 aprile 2024, con la quale il Consiglio dell’Autorità ha disposto la sospensione della qualificazione ottenuta da Asmel, disponendo altresì la cancellazione della stessa dall’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ed irrogando una sanzione pecuniaria di Euro 93.000,00, in applicazione dell’art. 63, comma 11, d.lgs. 36/2023 e dell’art. 12 dell’All.II.4 al Codice dei contratti pubblici; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli istruttori, ove assunti a presupposto degli atti oggetto della presente impugnazione».

LE TESI DI ASMEL E ANAC
Nell’ordinanza il collegio evidenzia innanzitutto di ritenere «che le articolate censure proposte da parte ricorrente richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito».
Per quanto riguarda l’istanza cautelare presentata in via incidentale e il “periculum in mora” addotto a base della richiesta di sospensione, il Tar riporta quanto sottolineato da Asmel, ovvero «l’incidenza del provvedimento… su numerose gare in corso e da pubblicare, per un numero, come da elenco che si allega, rispettivamente di 250 e di 163 (di cui 21 Pnrr)”, allegando – tra l’altro – l’elenco delle procedure Pnrr da bandire nelle quali è coinvolta l’Asmel (nel quale sono indicate 21 procedure di 20 diversi enti)», tra i quali non figura Barano.

L’Anac, costituitasi in giudizio, ha replicato che «l’assenza del periculum è dimostrata per tabulas dalla stessa Asmel, la quale, in un Comunicato del 26 aprile 2024, successivo alla delibera Anac, nel manifestare ai Comuni associati l’intenzione di proporre gravame avverso la delibera in questione, affermava che “In ogni caso, ai sensi dell’art. 63, comma 12, se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento. Per quelle in pubblicazione, nelle more delle decisioni del Giudice, continueremo a operare per tutte le gare per le quali siano necessari i requisiti di qualificazione attraverso accordi organici di collaborazione con le SA/Centrali qualificate della rete associativa, nella logica della sussidiarietà e dell’efficienza dei processi di acquisto riconosciuta da Eipa e Commissione Europea e certificata dagli standard internazionali UNI EN ISO 9001 e 37001 per la qualità gestionale e per la prevenzione della corruzione”».

Aggiungendo che comunque «alla luce del sistema a rete creato dal legislatore che, grazie anche all’intervento di Anac, consente di individuare prontamente una stazione appaltante o una centrale di committenza disposta a svolgere le funzioni pubblicistiche previste dal Codice, sono palesemente infondate le richieste sul punto».
Al che i difensori dei ricorrenti hanno sottolineato «che sia il ricorso alle procedure indicate da Asmel nel proprio comunicato, sia l’utilizzo delle procedure indicate dall’Anac nella propria memoria difensiva potrebbero determinare significativi ritardi nell’indizione delle procedure di gara, con evidenti pregiudizi per l’interesse pubblico specie con riferimento alle procedure Pnrr (con riferimento alle quali il medesimo difensore ha dichiarato che l’Asmel svolge solo attività di committenza ausiliaria)».

LE PROCEDURE NON DECADONO
Il collegio nell’ordinanza richiama il nuovo Codice degli Appalti, che in proposito stabilisce che «se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento», sicché «il provvedimento impugnato non ha ex se alcun effetto caducante sulle procedure in corso».
Di conseguenza «con riferimento alle 142 procedure “non Pnrr” da bandire, nella valutazione dei contrapposti interessi, il periculum in mora evidenziato da parte ricorrente sia adeguatamente temperato dalla possibilità per le stazioni appaltanti consorziate di avvalersi delle altre soluzioni previste dall’ordinamento per indire le predette procedure, ove necessario richiedendo l’intervento della medesima Autorità».

Discorso diverso per le 21 procedure “Pnrr” da bandire, per le quali «la circostanza che il ricorso alle soluzioni indicate da Anac possa comunque comportare dei ritardi nell’indizione di tali procedure Pnrr appare costituire un più consistente periculum, avuto riguardo alla tassativa necessità di rispettare le scadenze del Pnrr».
Una sospensiva “ristretta”, quella concessa dal Tar Lazio: «Ritenuto pertanto che – per le ragioni sopra evidenziate, relative esclusivamente al profilo del periculum in mora – la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente possa essere accolta nel limitato senso di consentire agli enti indicati nel documento “elenco delle procedure Pnrr da pubblicare”, di avvalersi di Asmel Corsortile per lo svolgimento delle funzioni di committenza ausiliaria ex art. 62, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 per l’indizione delle sole 21 gare Pnrr indicate nel predetto elenco».
Per le altre gare, comprese quelle che interessano Barano (mentre ovviamente nulla si sa di Serrara Fontana, non risultando tra i Comuni ricorrenti), non dovrebbero registrarsi problemi e le procedure in corso potranno essere completate. Per le gare future bisognerà attendere il 19 novembre, quando i giudici amministrativi del Lazio decideranno nel merito della spinosa questione.

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