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giovedì, Maggio 2, 2024

Il Comune sbaglia due volte e noi paghiamo due volte

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Gaetano Di Meglio |Mentre Gianluca Trani e Giustina Mattera giocano con i selfie durante l’ultimo consiglio comunale di Ischia, il sindaco Enzo Ferrandino si era lanciato in una filippica, assolutamente senza sostanza, in cui si diceva molto soddisfatto del metodo con cui il comune di Ischia porta avanti la gestione del contenzioso non solo fiscale, ma anche quello legale. Una storia di finto buon governo che viene smentito dagli avvocati Carmine e Raffaele Bernardo.
Per Enzo, arrivano due batoste e, tra le due, è preoccupante quella inferta da Raffaele Bernardo in merito alla cattiva gestione delle multe da ZTL. Il comune, infatti, è stato messo ko sia perché non ha “risposto” al giudice, sia perché non è in grado di giustificare le posizioni dell’Ente. Siamo messi proprio bene.

Ma veniamo alle sentenze. Il Comune d’Ischia, come detto, soccombe in due diversi contenziosi e viene condannato a pagare le spese di giudizio: 150 in un caso e 2.000 nell’altro. Ma si tratta solo di due casi esemplificativi. Il dato è che gli errori commessi dai vari uffici dell’Ente ricadono poi sulle tasche dei contribuenti ischitani. E il bello (si fa per dire) è che l’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino si incaponisce nel resistere costituendosi in giudizio, pur sapendo che i vari atti sono viziati dall’origine e dunque di non avere alcuna possibilità di spuntarla. Facendo felici sono gli avvocati incaricati.
La prima bacchettata arriva dal Giudice di Pace, che ha annullato una contravvenzione elevata dalla Polizia municipale per accesso non consentito alla ZTL di via Iasolino, accertato tramite le telecamere.
L’automobilista multato, assistito dall’avv. Raffaele Bernardo, non si è arreso ed ha impugnato il verbale elevato a marzo dello scorso anno invocando la normativa sul rispetto della privacy e nel merito l’accertamento dell’infrazione.
Il Comune, costituitosi in giudizio per resistere, si è però limitato a ribadire la validità dell’accertamento e dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell’infrazione, senza fornire altri elementi a sostegno della sua tesi, seppure espressamente richiesti.
Ebbene, il giudice di pace Angela Castagliuolo ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo. E nella motivazione boccia il comportamento dell’Amministrazione comunale, che non ha fornito alcuna prova in ordine ai presupposti della sanzione, ovvero la condotta di violazione e la responsabilità a carico del contravvenzionato. Scrivendo: «Orbene nel caso di specie l’opposto Comune ha omesso di produrre, come richiesto da questo giudice nel decreto di fissazione dell’udienza, tutta la documentazione relativa all’accertamento ed in particolare la documentazione fotografica, determinante al fine della prova dell’infrazione, come eccepito, anche a verbale di udienza, dal procuratore del trasgressore».
Dunque essendosi sottratto all’onere della prova, il Comune ha incassato la sconfitta, a prescindere da altri elementi, «per insufficienza di prova circa la responsabilità del trasgressore».
Il Giudice di Pace ha così annullato il verbale e condannato il Comune a pagare 150 euro per le spese di giudizio.
Una bocciatura sonora del metodo sin troppo abusato di elevare multe a go-go senza adeguatamente motivarle. Eppure si sa che gli automobilisti ormai sempre più spesso decidono di impugnarle dinanzi al Giudice di Pace. E a questa sentenza sicuramente ne seguiranno altre dello stesso tenore. Con conseguenti altre spese di giudizio che saranno pagate dai contribuenti.

LE BACCHETTATE DEL TAR: IL COMUNE PAGA LE SPESE DEL RICORSO “NON ACCOLTO”
Nell’altro caso, il Tar Campania si è trovato a dover affrontare il ricorso presentato da due cittadini difesi dall’avv. Carmine Bernardo. Contestando la frettolosità con la quale l’Ente aveva archiviato un procedimento volto a verificare una situazione di pericolo, ovvero la sussistenza di pericolo di crollo dell’edificio conseguente alla realizzazione di opere abusive da parte di un terzo. Pericolo escluso successivamente solo a seguito delle verifiche ordinate al Comune dallo stesso Tribunale amministrativo regionale.
Tanto che gli stessi ricorrenti hanno dichiarato «di non avere più interesse alla decisione del ricorso insistendo, tuttavia, per la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite».
E il Tar si è uniformato alla richiesta. Scrivendo in sentenza: «Le spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, devono porsi nell’importo liquidato in dispositivo a carico del Comune resistente, mentre devono essere compensate nei riguardi del controinteressato». Soccombenza virtuale in quanto i giudici hanno giudicato colpevole il comportamento dell’Ente: «Il fatto che la relazione della ditta incaricata dei controlli dopo una corposa indagine (fatta di rilievi strumentali e prove di carico) abbia confermato che allo stato non sussistono pericoli di crollo non fa venir meno la circostanza che il Comune abbia agito, archiviando il procedimento, sulla base di un’istruttoria superficiale».
Di qui la condanna a 2.000 euro di spese processuali che si aggiungono anche alle spese che, già una volta, ha dovuto sborsare il comune, sempre contro, Di Iorio.

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