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venerdì, Maggio 17, 2024

Zona R4, via alla demolizione comunale del ristorante “Scogli degli Innamorati”

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Gaetano Di Meglio | 24 gennaio, 13 febbraio: il tempo per correggere gli errori di nomina. Un andamento tra errori, sbagli e correzioni da fare che ha prolungato l’iniziativa del Comune di Forio contro gli eredi Di Maio e titolari del Ristorante “Scogli degli Innamorati”. Il ristorante iconico sul lungomare di Forio che, ormai, è fuori uso da un decennio e che, stando agli atti, sorge in zona R4.
Una circostanza, questa, quella del rischio idrogeologico che torna di prepotente attualità anche se la decisione dell’ente di Francesco Del Deo di procedere nella direzione della demolizione era stata assunta da diversi mesi prima del 26 novembre

Ieri mattina, dopo altri due accessi senza fortuna, il Comune di Forio è riuscito a prendere possesso del cantiere e giovedì mattina, il 16 febbraio, si partirà con le azioni di demolizione vere e proprie del complesso abusivo che sorge per una parte su una porzione di “terreno” privato e per un’altra parte su suolo pubblico.
Alla presenza degli eredi Di Maio, il più noto, Sanny Mattera dell’attuale Bar Maria, un nutrito gruppo di Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani, il Comune di Forio con il dirigente Giampiero Lamonica, ha avviato – finalmente – le operazioni di demolizione che erano state rese impossibile nei due precedenti tentativi per errori degli uffici.

Questa del Ristorante “Scogli degli Innamorati”, ha una genesi rara. Chi demolisce, in questo caso, è il comune di Forio e lo fa perché l’ente di Via Genovino ha rigettato la domanda di condono presentata dagli eredi del sig. Di Maio Giuseppe ovvero Di Maio Maria, Di Maio Angela, Di Maio Anna, Di Maio Rosa, Di Maio Lucia e Di Maio Teresa.
Le tappe decisive sono due in particolare.
La prima è quella che reca come oggetto la “Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis legge 241/90 all’accoglimento delle istanze di condono prot. n. 5993 del 01.03.1995 – legge 724/94 e prot. n. 29166 del 10.12.2004 – legge 326/03.”

Dagli uffici del comune scrivono: “Vista l’istanza prot. n. 5993 del 01.03.1995 con la quale si è richiesto di sanare “locale completo e funzionante comprendente una sala e servizi per una superfice utile di mq. 150, posto sul solo piano terra. Vista l’istanza prot. n. 29166 del 10.12.2004 con la quale si è richiesto di sanare “chiusura di spazi coperti pertinenti a/l’attività commerciale sita alla via G. Mazze/la allo stato completi e rifiniti -sostituzione della copertura e della sottostante orditura portante, danneggiata a seguito di incendio – apposizione di scala in legno; interventi non computabili in sup. e voi. Considerato – continuano – che dall’istruttoria eseguita presso gli Uffici è emerso da un lato che l’immobile oggetto di sanatoria ricade su beni pubblici e, dall’altro, che le opere di cui alla domanda di condono prot. n. 29166 del 10.12.2004 hanno determinato consistenti incrementi volumetrici in violazione dell’art. 32 della legge 326/03; Ritenuto inoltre che gli immobili di che trattasi ricadono in parte in zona R4 del PSAI (essendo l’area in questione ad elevato rischio frana) compromettendo gli elevati valori paesaggistici dell’area. Tanto premesso si comunicano per le ragioni anzidette i motivi ostativi ai sensi del ex art. 10 bis della legge 241/90. È facoltà dei titolari del procedimento proporre per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto”.

Il secondo e ultimo atto è quello che, a sua volta, riporta il “Rigetto delle istanze di condono prot. n. 5993 del 01.03.1995 – legge 724/94 e prot. n. 29166 del 10.12.2004 – legge 326/03 con contestuale ordine di demolizione ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/01.”
Il Responsabile del V Settore Visto l’istanza prot. n. 5993 del 01.03.1995 con la quale si è richiesto di sanare “locale completo e funzionante comprendente una sala e servizi per una superfice utile di mq. 150, posto sul solo piano terra”; l’istanza prot. n. 29166 del 10.12.2004 con la quale si è richiesto di sanare “chiusura di spazi coperti pertinenti all’attività commerciale sita alla via G. Mazzella allo stato completi e rifiniti – sostituzione della copertura e della sottostante orditura portante, danneggiata a seguito di incendio – apposizione di scala in legno; interventi non computabili in sup. e voi” vista la “Comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 22127 del 30.06.2022 ex art. 10 bis legge 241/90 a/l’accoglimento delle istanze di condono prot. n. 5993 del 01.03.1995 – legge 724/94 e prot. n. 29166 del 10.12.2004 – legge 326/03, a fronte della quale non sono pervenute memorie e/o osservazioni da parte dei privati”.

Poi aggiunge “Considerato dunque di confermare le conclusioni tecniche contenute nella nota prot. n. 22127 del 30.06.2022 ovvero che l’immobile oggetto di sanatoria ricade su beni pubblici e che le opere di cui alla domanda di condono prot. n. 29166 del 10.12.2004 hanno determinato consistenti incrementi volumetrici in violazione dell’art. 32 della legge 326/03. Rilevato altresì che gli immobili di che trattasi ricadono in parte in zona R4 del PSAI (essendo l’area in questione ad elevato rischio frana) compromettendo gli elevati valori paesaggistici dell’area.

Ritenuto che, gli effetti che derivano dal rigetto dei condoni coincidono, o comunque non contrastano con il concreto interesse pubblico e che è obbligo dell’Amministrazione tutelare l’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica vigente e ripristinare la legalità violata; Pertanto – aggiunge -, il Responsabile del V settore, ai sensi delle leggi: artt. 7 e 8 L. 241/90 e succ. mod. ed int. L. 15/2005, visti: Dispone il rigetto delle istanze di condono prot. n. 5993 del 01.03.1995 – legge 724/94 e prot. n. 29166 del 10.12.2004 nonché il ripristino, ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 380/2001, dello stato dei luoghi da eseguirsi ad horas da parte dei soggetti indicati in intestazione. Laddove il contravventore non abbia spontaneamente ottemperato, si procederà alla demolizione delle opere abusive, previa nomina di una ditta – conclude – per la esecuzione forzata d’ufficio, in data 24.01.2022 con contestuale accesso ed immissione in possesso negli immobili de quibus.”
Già 24 gennaio. Poi è iniziato il festival degli errori fino a ieri.

1 COMMENT

  1. Mi sono sempre chiesto come mai quel ristorante si trovasse esattamente tra due muraglioni, quello rifinito in pietra lavica e quello in nudo cemento armato, nonostante proprio quel tratto di costa avesse cominciato a dare segnali di cedimento almeno venti anni prima dei vari tratti interdetti oggi.
    La presenza del fabbricato ha influito sulle scelte progettuali? I costi dell’opera dovevano ricadere sui privati? O semplicemente una dimenticanza degli uffici tecnici?

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