Nominato commissario ad acta dal Tar Campania per ottemperare a una sentenza di condanna nei confronti della defunta “Asse”, Antonio Bernasconi non ha adempiuto a quanto disposto dai giudici. E adesso rischia grosso.
Una vicenda ultraventennale che vede al centro quella che un tempo era l’azienda intercomunale per la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani costituita nel secolo scorso tra i Comuni di Serrara Fontana, Lacco Ameno e Casamicciola Terme e poi liquidata a seguito del solito “buco” milionario conseguente a una pessima gestione.
Sta di fatto che nel lontano 2001 altra società poi anch’essa fallita, la “Eurowaste”, aveva ottenuto dal tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo nei confronti dell’“Asse”, per somme non specificate negli atti del giudizio. Non essendo state pagate ed essendo trascorsi invano anni e anni, nel 2015 il curatore fallimentare della società creditrice aveva adito il Tar per ottenere l’esecuzione di quel decreto ingiuntivo. La sentenza emessa nel 2019 condannava l’Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana ad ottemperare al decreto ingiuntivo.
E alla luce della complessità della vicenda nominava in caso di inerzia commissario ad acta, il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega. Per la verità già l’organo periferico del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva da subito manifestato la volontà di “lavarsene le mani”, accampando la scusa delle eccessive competenze assegnate alle Ragionerie dello Stato, chiedendo la sostituzione. I giudici amministrativi avevano respinto l’istanza ordinando all’ufficio di ottemperare alla sentenza.
Sta di fatto che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli non aveva dato seguito a quanto intimato e dunque la curatela fallimentare della “Eurowaste” ricorreva nuovamente al Tar facendo presente che nulla era stato nemmeno avviato e chiedendo espressamente la sostituzione del commissario ad acta».
ENTRA IN SCENA BERNASCONI
Ed è qui che entrava in scena Bernasconi. Con l’ordinanza adottata nel 2021 il Tar accoglieva l’istanza e provvedeva alla sostituzione, così motivando: «Alla luce di tutto quanto sopra e nell’interesse della definizione della procedura esecutiva, il Collegio ritiene di dover disporre – come richiesto – la sostituzione del Commissario ad acta, a tal fine nominando il Responsabile del Servizio Ragioneria – Programmazione – Risorse Umane – Equilibrio di Bilancio – PEG – Società Partecipate del Comune di Ischia, con facoltà di delega, il quale, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, compirà gli atti necessari a dare esecuzione all’azionato decreto ingiuntivo, a carico dell’Azienda Speciale inadempiente». Scelta derivante dalla competenza nella materia e dalla circostanza di non essere allo stato attuale dipendente di uno dei tre Comuni ex consorziati.
Sono trascorsi altri tre anni e la procedura esecutiva però non è stata ancora definita. E così la parte creditrice si è nuovamente rivolta ai giudici amministrativi per ottenere il pagamento di quella somma (che con il trascorrere del tempo lievita) che ricadrebbe in capo ai tre Comuni isolani all’epoca consorziati.
Nell’ordinanza ora adottata sempre dalla Settima Sezione il Tar richiama la nomina di Bernasconi a commissario ad acta e riferisce che il 27 giugno scorso «parte ricorrente ha versato in atti istanza di adozione “delle più idonee misure, ivi compresa la sostituzione del Commissario ad acta nominato, con la nomina di un professionista dotato di tutte le più ampie cognizioni e capacità tecniche al fine di consentire una rapida e definitiva conclusione della vicenda”, rappresentando che “ad oggi il Commissario nominato, nella persona del sig. Bernasconi, non ha effettuato lo svolgimento dell’incarico conferitogli”».
ATTIVITA’ OBBLIGATORIA
Una omissione grave da parte del dirigente del Comune d’Ischia. Ed infatti il collegio in proposito rileva «che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza». Un passaggio “sottile” ma mirato, quello dei giudici. In parole povere, un compito a cui Bernasconi non può sottrarsi per alcun motivo.
Si specifica infatti nell’ordinanza «che il nominato Commissario ad acta (ovvero, in sua vece il funzionario delegato) debba portare a conclusione l’incarico conferitogli entro il termine, non ulteriormente prorogabile, di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e, comunque, relazionare sull’attività svolta entro il 13/12/2024».
Ma il Tar “bacchetta” anche la parte debitrice, ovvero la ex “Asse”, per non aver ottemperato spontaneamente: «Ritenuto opportuno rammentare, ad ogni buon conto, che “il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto”, cosicché persiste anche in capo al soggetto debitore l’obbligo di adempire, da espletarsi nei termini e con le modalità suindicati».
Un monito che si riverbera come detto sui tre Comuni di Serrara Fontana, Lacco Ameno e Casamicciola Terme.
IL MONITO DEL TAR
E i giudici non intendono fare sconti, riservandosi «allo spirare del termine assegnato ogni decisione circa la trasmissione degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Campania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per le valutazioni di rispettiva competenza nei confronti dei soggetti inottemperanti e/o rimasti ingiustificatamente inerti». Adombrando eventuali ipotesi di danno erariale (per il debito che cresce) oltre che responsabilità penali.
Il collegio dunque reitera «nei confronti sia dell’ente debitore che del Commissario ad acta l’ordine impartito con la sentenza n. 858/19, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, disponendo gli ulteriori incombenti di cui in motivazione». Rinviando in prosieguo alla camera di consiglio già fissata per il 13 febbraio 2025.
Bernasconi ora si attiverà, alla luce dei rischi che corre? E’ chiaro che nessuno vuol pagare quel vecchio debito, ma tutti ora sono stati messi con le spalle al muro dal Tar e si affanneranno a trovare una “soluzione” prima della scadenza stabilita. Una “tegola” per tutti gli interessati…
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