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domenica, Maggio 19, 2024

Risarcimento dei danni alla Coop Argo, accolto l’appello del Comune di Ischia

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Ennesimo capitolo della guerra infinita a Campagnano. “Cancellata” la sentenza impugnata dall’Ente che lo condannava al pagamento di oltre 300mila euro. Accolte le tesi degli avvocati Annalisa Mazzella e Gianpaolo Buono. Rigettato l’appello incidentale della cooperativa che chiedeva la rimozione delle opere realizzate dopo il 1979. I giudici di secondo grado hanno confermato il difetto di giurisdizione, sentenziando che il contenzioso è di competenza della giustizia amministrativa

Una nuova sentenza, questa volta della Corte di Appello di Napoli, sovverte l’esito del giudizio di primo grado, dando pienamente ragione al Comune d’Ischia contro la Argo Società Cooperativa Edilizia. La Quarta Sezione della Corte di Appello di Napoli, relatore e Presidente il Dott. Giuseppe De Tullio, ha riformato integralmente la sentenza di I grado, emessa dal Giudice Onorario, Dott.ssa Olimpia Criscuolo, che aveva condannato il Comune di Ischia a risarcire alla Società Cooperativa Argo una somma elevatissima di ben 290.366 euro, oltre interessi a partire dalla notifica dell’atto di citazione avvenuta il 3.6.2006, ed a pagare le spese processuali per ben 21.687,00,00 euro. Il Comune di Ischia, difeso dagli avv.ti Annalisa Mazzella e Gianpaolo Buono, aveva proposto appello, chiedendone la integrale riforma.

La Corte di Appello ha accolto il primo motivo di gravame, nel contempo rigettando l’appello incidentale della società cooperativa, che è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sia in favore del Comune di Ischia che dell’altra parte privata costituita.

La vicenda, che coinvolge anche altri soggetti, riguarda sempre le famose aree contese. E il collegio della Corte di Appello lo sintetizza nelle parti salienti. «Con atto di citazione notificato il 3.6.2006 la Soc. Cooperativa Argo a r.l. conveniva in giudizio gli attuali convenuti Comune di Ischia, Cooperativa Speranza Proletaria e due privati, innanzi al Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia, assumendo di essere superficiaria dell’area indicata in citazione nonché di altra area per intervenuto acquisto, e deducendo la commissione da parte dei convenuti di abusi consentiti dal Comune di Ischia in suo danno, e segnatamente dell’accumulo del materiale di risulta proveniente dallo scavo per la realizzazione degli edifici IACP sul fondo attoreo, dell’apertura di un passaggio mediante tracciato stradale abusivo insistente sulla particella in concessione esclusiva alla Cooperativa Argo, della realizzazione da parte del Comune di Ischia di vasconi per la raccolta delle acque piovane all’interno della particella in concessione e della sottrazione di parte del suolo per la realizzazione di una strada asfaltata».

La cooperativa lamentava inoltre «la realizzazione da parte del Comune di un alveo coperto per la raccolta delle acque con copertura non collaudata e tuttavia abusivamente realizzata come strada abusivamente insistente all’interno della particella in concessione quale superficiaria giusta convenzione con il Comune di Ischia del 15.12.1979 per la durata ultranovantennale».

RIMOZIONE DELLE OPERE

Chiedeva dunque «dichiararsi l’illegittimità di tali condotte, determinarsi l’esatta confinazione del lotto predetto, autorizzarsi l’attrice a recintare il medesimo lotto e condannarsi i convenuti a non transitare sullo stesso e a chiudere i varchi aperti; chiedeva altresì dichiararsi l’obbligo del Comune di rimozione di tutte le opere realizzate in epoca successiva all’assegnazione del suolo de quo, con risarcimento dei danni provocati».

Da parte sua il Comune eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Cooperativa, avendo l’Ente «concesso il diritto di superficie al Consorzio CO.C.E.R. poi dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli, e contestando altresì la propria carenza di legittimazione passiva».

L’appello del Comune si è fondato essenzialmente sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dichiarando la nullità e inefficacia della sentenza impugnata. In subordine, ne chiedeva la riforma.

La Argo si è costituita “in difesa” di quella sentenza e presentando a sua volta appello incidentale per vedere dichiarato «l’obbligo del Comune di Ischia a non poter detenere alcuna opera, realizzata in epoca successiva all’assegnazione, sul suolo concesso alla Società Argo Cooperativa Edilizia S.r.L.; condannarsi il Comune di Ischia alla rimozione di tutte le opere, realizzate dopo il 1979 sull’area data in concessione esclusiva alla Società Argo Cooperativa Edilizia S.r.L ed al ripristino della situazione quo ante in riferimento alla medesima superficie». Ovviamente le “lagnanze” della cooperativa venivano espresse anche per la parte riguardante gli altri soggetti interessati. Si è inoltre opposta alla concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

L’APPELLO DEL COMUNE

Come detto, il nodo fondante è la competenza a decidere. E la Corte di Appello nella sentenza evidenzia: «Il Comune di Ischia ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed ha addotto che, nella fattispecie, si controverte di diritti e di risarcimento danni relativi ad un’area di proprietà comunale, oggetto di concessione con convenzione del 15.11.1979, per la realizzazione di edifici di tipo economico e popolare in Ischia, località Campagnano. Ha aggiunto che costituisce principio acquisito che, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, la giurisdizione spetta sempre al giudice amministrativo, ogni qualvolta il concessionario ed il concedente contendono sull’adempimento di clausole del disciplinare della concessione o di clausole della concessione stessa».

Una tesi ritenuta giusta dalla Corte, che ne ricava i fondamenti proprio nella iniziativa della Argo, che «ha fatto valere, con l’atto di citazione avanti al Tribunale di Ischia, diritti a lei spettanti sulla base della convenzione stipulata il 15.11.1979, con la quale le è stato assegnato il diritto di superficie sull’area di circa mq. 1140 per realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare. Con la domanda introduttiva, la società attrice ha invocato l’affermazione di proprie posizioni giuridiche soggettive nascenti dalla concessione e poi dalla convenzione, nei confronti del Comune di Ischia…».

Si può dire che la cooperativa “si sia data la zappa sui piedi”. Infatti nella sentenza si evidenzia: «E’ ben evidente, allora, sulla base della prospettazione fornita dalla stessa Argo Società Cooperativa Edilizia s.r.l., che la domanda proposta trae fondamento proprio dalla convenzione pubblicistica intercorsa con il Comune di Ischia ed, ancor prima, dalle precedenti deliberazioni adottate dall’ente pubblico e dalla concessione a costruire le abitazioni residenziali. Vengono in rilievo, dunque, non già atti stipulati dalla controparte pubblica iure privatorum, bensì un vero e proprio vincolo negoziale di diritto pubblico, connotato dall’esercizio dei poteri di supremazia e di discrezionalità della pubblica amministrazione agente (il Comune di Ischia)».

GLI ATTI ADOTTATI

La sentenza prosegue: «Gli atti deliberativi adottati dal Comune di Ischia per l’identificazione delle aree da destinare all’edilizia residenziale economica e popolare (delibera n. 246 del 26.4.1979), la concessione al CO.C.E.R. – Consorzio Cooperative Edilizie Riunite s.r.l. (dante causa della Argo Società Cooperativa Edilizia s.r.l.), la “concessione” (così testualmente denominata) del diritto di superficie sull’area di sedime e la “convenzione” stipulata il 15.11.1979 costituiscono atti procedimentali di una sequenza amministrativa di natura pubblicistica, nel cui ambito l’ente concedente esplica poteri squisitamente discrezionali ed autoritativi nell’interesse collettivo, nell’ambito dei poteri assegnatigli».

E dunque «E’ appena il caso di rimarcare che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali appena richiamati, rientrano necessariamente nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo anche le domande del concessionario rivolte ad ottenere il risarcimento danni conseguente all’affermata condotta illecita dell’ente pubblico, sicché perde ogni consistenza l’argomentazione portata avanti dalla Argo Società Cooperativa Edilizia s.r.l. secondo cui “Le domande formulate in primo grado non sono in alcun modo finalizzate a censurare il provvedimento di concessione, ma volte ad ottenere il risarcimento del danno che il Comune di Ischia ha arrecato realizzando abusivamente opere e percorsi viari sul suolo concesso alla società appellata e sulla base della quale ha ritenuto fondarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario».

La Corte chiarisce ancora meglio il concetto: «Sul punto, quindi, vale ribadire che, nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, restano attratte, non soltanto le domande della Argo Società Cooperativa Edilizia s.r.l. relative all’inadempimento del Comune di Ischia alle obbligazioni assunte con la convenzione del 15.11.1979, ma anche quelle – conseguenziali – inerenti al risarcimento dei danni che da quell’inadempimento siano stati provocati e che l’attrice-appellante pretenderebbe appartenenti alla cognizione del giudice civile».

E come logica conclusione «Alla stregua delle considerazioni che precedono, in definitiva, la sentenza gravata merita di essere riformata, mediante pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sulle domande proposte dalla Argo Società Cooperativa Edilizia s.r.l., nei confronti del Comune di Ischia».

L’APPELLO INCIDENTALE

Rigettato l’appello incidentale, con il quale «La Argo Società Cooperativa Edilizia s.r.l. ha deplorato la sentenza del Tribunale isolano, nella parte in cui non ha condannato il Comune di Ischia alla rimozione delle opere realizzate dopo il 1979 (percorso viario; condotta interrata per la raccolta di acque e vasconi per la confluenza di acque provenienti dai fabbricati IACP; strade circostanti; reti metalliche e paletti in ferro di recinzione) ed al ripristino dello stato dei luoghi. Ha sostenuto che tali manufatti hanno sottratto “illegittimamente ed arbitrariamente porzioni di suolo alla cooperativa concessionaria” e costituiscono una violazione dei diritti della superficiaria perduranti fino allo spirare della concessione». E così via.

Tesi che vengono rigettate e la Corte ne spiega i motivi: «Il presupposto in diritto delle domande avanzate dalla società appellante in via incidentale è la titolarità del diritto di superficie per la durata di 99 anni, da lei affermato in virtù della convenzione del 15.11.1979. E’ ovvio, infatti, che la Argo Società Cooperativa Edilizia s.r.l. ha formulato le istanze giudiziali predette, in quanto i manufatti e le opere realizzati dal Comune di Ischia ed il passaggio praticato dalla Cooperativa Speranza Proletaria e dal privato, nonché l’appropriazione della zonetta di terreno di mq. 90 da parte del privato, vanno a ledere la proprietà superficiaria da essa vantata. Ma l’esistenza di tale diritto reale è stato vibratamente contestata dal Comune di Ischia, che ne ha sostenuto l’estinzione per la decorrenza del termine triennale stabilito dall’art. 6 della convenzione del 15.11.1979. Si tratta, dunque, di questione pregiudiziale che, per le ragioni sopra esposte, dovrà essere deliberata dal Giudice Amministrativo, con la conseguenza che questa Corte di Appello deve rigettare anche le domande avanzate nei confronti dei soggetti privati – in questo caso, però, con pronuncia di merito e non di carenza di giurisdizione – in mancanza di prova dell’esistenza del diritto di superficie postone a fondamento e della sua tutelabilità erga omnes». L’appello del Comune è stato accolto dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e cancellando la condanna subita dall’Ente al risarcimento dei danni.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO

Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino non ha nascosto la soddisfazione: «Sono rallegrato per questo ulteriore, importante risultato, che conferma la linearità e la legittimità dell’operato del Comune di Ischia. La condanna in primo grado mi era sembrata non solo ingiusta, ma frutto di una decisione poco ponderata».

Entrambi i difensori del Comune di Ischia, avvocati Annalisa Mazzella e avv. Gianpaolo Buono, a loro volta, hanno dichiarato: «Siamo soddisfatti dell’esito del giudizio di appello, che solleva il Comune di Ischia da un onere gravosissimo, quale quello riconducibile ad una condanna di oltre 300.000 euro, contenuta nella sentenza di I grado. Dopo le sentenze del TAR Campania n. 2997/2017 e del Tribunale di Napoli del 16.11.2021, la Corte di Appello ha scritto una nuova pagina dell’intricata vicenda tra il Comune di Ischia e la società cooperativa Argo, riconoscendo, ancora una volta, il buon fondamento delle ragioni dell’Ente».

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