sabato, Luglio 27, 2024
Scoppia un altro “caso” per le concessioni demaniali marittime

Profili anticoncorrenziali a Casamicciola, interviene l’Agcom

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Comune “bacchetta” Giosi Ferrandino per aver fatto ricorso alle famigerate proroghe violando la Bolkestein. Nella comunicazione si sostiene che il Consiglio di Stato ha il potere di disapplicare qualsiasi proroga legislativa. L’assegnazione delle nuove concessioni deve avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024

Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ancora nell’occhio del ciclone. Mentre infuriano il dibattito e la polemica, con la class action dei balneari di Ischia contro la delibera comunale che fissava il termine al 31 dicembre 2024 e si registrano interventi sulla “incompetenza” del Consiglio di Stato ad annullare la proroga al 31 dicembre 2033, su Casamicciola si abbatte la “scure” dell’Agcom. Per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Comune nelle attività poste in essere dell’Ente amministrato da Giosi Ferrandino si ravvisano «possibili profili anticoncorrenziali in materia di concessioni demaniali a uso turistico ricreativo».

Nella comunicazione del segretario generale Guido Stazi indirizzata al primo cittadino si legge infatti: «L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria adunanza del 4 giugno 2024, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni in merito alle possibili criticità concorrenziali in materia di concessioni demaniali marittime a uso turistico – ricreativo nel Comune di Casamicciola, facendo seguito alla richiesta di informazioni del 19 aprile 2024, reiterata in data 15 maggio 2024 e rimasta priva di riscontro».

Il Comune non ha risposto ai solleciti e puntuale arriva la “bacchettata”. L’aspetto fondante è che per l’Agcom sono valide le sentenze del Consiglio di Stato che richiamano il rispetto della Direttiva Bolkestein. Punto e basta. Si legge infatti nella nota: «In linea generale l’Autorità intende richiamare i propri numerosi interventi svolti in tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative con i quali ha più volte sottolineato come il continuo ricorso alle proroghe violi i principi della concorrenza nella misura in cui impedisce il confronto competitivo per il mercato e favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari».

LE SENTENZE IN MATERIA DI CONCORRENZA

E si inizia a richiamare le pronunce dei giudici amministrativi di secondo grado: «Sul punto, come noto, si è altresì espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha rilevato come, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali “anche in assenza di una disciplina legislativa, […] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento U.E.” e, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo. Nelle medesime sentenze inoltre il Consiglio di Stato, ha enunciato i principi che devono ispirare lo svolgimento delle gare e i criteri da utilizzare nella predisposizione dei bandi di gara, desumendoli dall’articolo 12 della Direttiva Servizi (appunto la Bolkestein, ndr)».

E si citano le sentenze riguardanti alcuni casi: «Comune di Piombino (LI) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative; Comune di Ginosa (TA) – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativeProposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021. Sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021».

Ancora, ricorda l’Agcom: «Più di recente, il Consiglio di Stato ha chiarito che i principi espressi nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 sono pienamente applicabili e vincolanti, con la conseguenza che le norme nazionali che hanno disposto o che dovessero disporre in futuro la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con l’articolo 49 TFUE e con l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”) e non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Come noto, infatti, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai principi e alle disposizioni eurounitari e, ove la normativa interna confligga con il diritto dell’Unione europea, se ne impone la relativa disapplicazione».

LA PROROGA “TECNICA”

Una proroga è possibile, ma solo a gare già indette, per definire le procedure: «Con riferimento alle proroghe, da ultimo, il Consiglio di Stato ha affermato il principio per cui si può ritenere compatibile con il diritto dell’Unione solo la proroga “tecnica” limitata per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle gare. Secondo il giudice amministrativo, in particolare, “affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti – e, in particolare, quelle comunali – devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi”. L’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022 “consente infatti la proroga tecnica, testualmente, solo per il tempo strettamente necessario “alla conclusione della procedura”, che deve essere stata avviata e può ritenersi avviata, secondo una interpretazione ispirata a ragionevolezza, in presenza quantomeno di un atto di indirizzo volto ad indire, finalmente, le gare, non essendo consentito comunque, sul piano logico prima ancor che cronologico, disporre una proroga tecnica finalizzata alla conclusione di una procedura di gara che nemmeno sia stata avviata, quantomeno a livello programmatico”».

Nemmeno l’assenza di linee guida da parte del governo per l’Agcom giustifica la “violazione” della Bolkestein: «Pertanto, sia il giudice nazionale sia quello europeo ritengono sussistere la necessità di ricorrere a procedure a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dall’articolo 49 TFUE e dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Servizi. L’assenza di una organica disciplina legislativa nazionale non può, del resto, tradursi in un legittimo motivo a sostegno della proroga della durata delle concessioni». E si citano le ultime sentenze del Consiglio di Stato in materia, del 20 maggio 2024, 19 marzo 2024, 1 marzo 2023 e 27 dicembre 2023.

I DECRETI LEGISLATIVI NON APPROVATI

Si ribadisce che «il Consiglio di Stato ritiene nello specifico che nell’articolo 10-quater, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14 si ponga in “frontale contrasto”, con l’articolo 12 della Direttiva Servizi». Alla luce «della circostanza che la delega legislativa prevista all’articolo 4 della legge n. 118/2022 è scaduta senza essere stata esercitata». La “colpa” è dunque del governo, che non aveva adottato i decreti legislativi previsti?

Sta di fatto che arriva il “diktat” all’Amministrazione casamicciolese: «In conclusione, l’Autorità ritiene necessario sollecitare il Comune affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l’assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre 2024, informando tempestivamente l’Autorità in merito agli sviluppi delle attività propedeutiche all’espletamento delle procedure in questione. L’Autorità si riserva di intervenire nei confronti di eventuali delibere assunte dal Comune di Casamicciola in materia di concessioni demaniali marittime che possano determinare distorsioni della concorrenza».

Infine l’Agcom ribadisce: «Al riguardo, si rappresenta che il Consiglio di Stato ha ritenuto che “allorché la legge di delega li abbia posti, i principi e i criteri della stessa entrano senz’altro a comporre il quadro dei referenti assiologici che permeano l’ordinamento vigente e concorrono pure essi a disciplinare direttamente la materia alla quale afferiscono, se il loro contenuto prescrittivo possegga i necessari requisiti, anche quando il Governo abbia infruttuosamente lasciato scadere la delega e fino a che, ovviamente, il legislatore non provveda direttamente ad abrogarli e/o a disciplinare diversamente la materia. Tali principi e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori per una disciplina uniforme della concorrenza in questa materia […] saranno presi in considerazione dai Comuni, in particolare, nella predisposizione dei bandi per l’affidamento delle concessioni “sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza”». La “tirata d’orecchie” al Comune di Casamicciola non fa che confermare l’assoluta confusione e contraddittorietà dei pareri sulla questione e l’urgenza di un intervento legislativo. Intanto, Giosi se la dovrà vedere con l’Agcom…

Vuoto legislativo

«L’assenza di una organica disciplina legislativa nazionale non può, del resto, tradursi in un legittimo motivo a sostegno della proroga della durata delle concessioni»

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