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domenica, Aprile 28, 2024

Il disastro dei bilanci di Lacco Ameno nel dettaglio dei pareri del Revisore

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Parere sul Bilancio di Previsione 2016
PREVISIONI INATTENDIBILI, TARIFFE TARI ILLEGITTIME

Il Revisore Unico, ricevuta la proposta di delibera alla Giunta Comunale ad oggetto “approvazione dello schema del bilancio di 2016” trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 27 marzo 2017, ha dato atto che la documentazione a corredo della proposta di approvazione del Bilancio di Previsione consiste in: Bilancio di previsione 2015, redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011;  Documento Unico di Programmazione (DUP); Nel valutarne la consistenza  conclude  “Con l’impossibilità di rendere parere favorevole sulla proposta di Delibera di approvazione de Bilancio di Previsione 2015 per l’inattendibilità e l’incertezza derivante dalla prospettazione del documento in questione“.

La Russo cosi scrive nel merito delle sue considerazioni tecnico-legali: “Sono purtroppo confermati rilievi che riguardano l’inattendibilità delle previsioni, relativamente quanto meno a: assenza di disavanzo “tecnico” non rilevato a causa del non corretto riaccertamento straordinario dei residui e della mancata determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità all’1.1.2015, già rilevata nel parere sul Bilancio di Previsione 2015;  conseguente previsione del Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata e di Spesa; assenza di qualunque dimostrazione della congruità e coerenza delle previsioni di entrata, con particolare riferimento alla mancanza del piano finanziario per la TARI, che costituisce condizione di legittimità per la tariffa applicata alle relative revisioni di entrata; mancata esposizione, nel bilancio di previsione, degli stanziamenti necessari a fronte dei debiti fuori bilancio esistenti e già rilevati; mancato accantonamento del disavanzo derivante dalle perdite delle Società partecipate cosi come disposto dal D.Lgs. 175/2016; assenza di qualunque dimostrazione della congruità e coerenza delle previsioni di cassa, che in gran parte dei casi risultano annotate come coincidenti alle previsioni di competenza, dando adito al dubbio ragionevole che siano state esposte senza tener effettive possibilità di riscossione in conto competenza ed in conto competenza nell’anno;  assoluta mancanza, nel Documento Unico di Programmazione dei requisiti minimi esso possa essere preso a base per il processo di programmazione strategica (che deve avere un orizzonte quinquennale) e per il processo di programmazione operativa (che deve avere un orizzonte almeno triennale)”

 

Parere sul Rendiconto 2015
ATTI MANCANTI E DICHIARAZIONI INVEROSIMILI

Il Revisore Unico Ricevuta in data 16 marzo 2017 a mezzo posta elettronica certificata la proposta di delibera ad oggetto approvazione del Rendiconto della gestione 2015; da  atto che a corredo è la seguente documentazione: Relazione della Giunta Comunale sul Rendiconto; Elenco dei Residui attivi; Elenco dei Residui passivi; Conto del Bilancio ; Prospetto dei dati SIOPE.

Rileva le medesime premesse ed osservazioni di legittimità degli altri documenti contabili al vaglio rende il suo pesante giudizio, un “NO” che sa di macigno. “Per il Rendiconto 2015 valgono le medesime osservazioni proposte sulla proposta di delibera del Bilancio di Previsione 2015, legate alle carenze della struttura dell’ente ed alle riconoscibili difficoltà operative nella quale si trova l’Ente” la dottoressa Elisabetta Russo cosi osserva “mancano del tutto gli atti relativi al riaccertamento dei residui 31.12.2015; non sembra tuttavia verosimile che non esistano residui di competenza degli anni successivi che darebbero vita al Fondo che non Pluriennale Vincolato vista la presenza nel conto dei residui di diverse partite aperte ad opere Pubbliche ed a Finanziamenti ad esse connesse, il cui completamento non è avvenuto nell’esercizio 2016; ne sembra verosimile che diversi dei residui riportati corrispondano ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con scadenza entro l’esercizio; esistono azioni esecutive che si sono completate nell’anno 2015 con pagamenti coattivi eseguiti dal Tesoriere; i pagamenti coattivi in questione, rilevati da Revisore nelle verifiche di cassa, inficiano il valore del saldo di cassa rappresentato nel rendiconto; gli stessi pagamenti coattivi sono coincidenti ad altrettanti debiti fuori bilancio, la cui esistenza rilevata sempre dal Revisore è certa e non rappresentata nel rendiconto; non è certamente sufficiente dichiarare l’avvenuto rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno in questione, senza che sia correttamente rappresentato il saldo e i fattori che concorrono alla sua determinazione; oltretutto non è data prova dell’avvenuta trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato della certificazione obbligatoria; per i motivi sopra esposti, del tutto assorbenti rispetto ad altri”.  Anche in questo caso il Revisore non può rendere favorevolmente l’attestazione di rispondenza delle risultanze del Rendiconto alla gestione dell’Ente.

 

Parere sul Bilancio di previsione 2015
INATTENDIBILI

Il Revisore Unico, ricevuta anche la proposta di delibera alla Giunta Comunale ad oggetto “Approvazione dello schema del bilancio di 2015″ trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 22 marzo 2017; dato atto che la documentazione a corredo della proposta di approvazione del Bilancio di Previsione consiste in: Bilancio di previsione 2015 redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011; Documento Unico di Programmazione (DUP) . Prima di formalizzare il conseguente parere negativo premette una serie di questioni e dati:

“La struttura dell’Ente è in seria difficoltà, nota al Revisore, per mancanza di un Responsabile di Servizio in  forza stabilmente e per le enormi difficoltà operative da tempo evidenti; i documenti di bilancio e di rendiconto vengono all’approvazione ad esercizio solare già chiuso, a seguito della dichiarazione di dissesto e delle prescrizioni conseguenti all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;  che, tuttavia, le circostanze legate all’emergenza non possono essere giudicate a tal punto prevalenti da consentire la redazione di documenti di bilancio in palese violazione o ignoranza della normativa”.

Infine Osserva: “Il Bilancio di Previsione è stato redatto secondo lo schema che può essere applica soltanto a partire dall’esercizio 2016 (D.Lgs.118/2011), mentre manca del tutto lo schema di  bilancio redatto secondo lo schema previgente; è stato redatto il D.U.P. sul quale si possono formulare consistenti rilievi, che tuttavia non sono pertinenti, in considerazione della sua erronea redazione, mentre avrebbe dovuto essere redatta la Relazione Previsionale e Programmatica, del tutto assente manca del tutto qualunque documento di dimostrazione del rispetto degli obiettivi prospettici del Patto di Stabilità per l’anno 2015 in sede previsionale;  manca l’intera documentazione a supporto della programmazione: basti, ad esempio, citare l’assenza del piano finanziario per la TARI, che costituisce condizione di legittimità per la tariffa applicata alle relative previsioni di entrata; vi è consistente incertezza sul Disavanzo che (eventualmente, ma con grande probabilità) sarebbe potuto emergere da una corretta esecuzione del riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015, operazione sulla quale è stato espresso dal Revisore parere negativo; vi è consistente incertezza sul Disavanzo che sarebbe certamente emerso dal calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2014, obbligatoria operazione che non risulta eseguita dall’Ente; il disavanzo sulla cui esistenza esistono serie probabilità derivante dalle due questioni sopra sollevate avrebbe dovuto essere finanziato nel Bilancio di Previsione “. Conclude dunque con l’impossibilità di rendere parere favorevole sulla proposta di Delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 per l’inattendibilità e l’incertezza derivante dalla prospettazione del documento in questione.

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