Il ricorso della “Palermo Group”, rappresentata da Carmine Palermo, di cui si discute innanzi al Tar l’istanza cautelare di sospensione, attacca su tutti i fronti l’iniziativa di Giacomo Pascale per la gestione diretta del porto turistico di Lacco Ameno e la costituzione dell’Azienda Speciale “La Marina di Lacco Ameno”.
Il legale della società napoletana operante nel settore della nautica da diporto, l’avv. Tommaso Perpetua, chiede l’annullamento delle delibere di Consiglio Comunale che si sono succedute per approvare la titolarità delle concessioni demaniali marittime in capo al Comune, la gestione diretta, la costituzione dell’Azienda speciale, che peraltro si evidenzia non ancora completata. Ma anche «dell’istruttoria – ignota negli estremi e nei contenuti, “svolta in esecuzione delle delibere di Giunta Municipale n. 46 del 07.04.2023 e n. 138 del 14.09.2023 nonché della determina n. 138 del 25.07.2023 del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici”, nonché dei medesimi atti deliberativi e gestionali; dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi responsabili e dell’Organo di Revisione». Ancora della relazione al Pef e di ogni altro atto lesivo degli interessi della ricorrente «ivi comprese eventuali concessioni demaniali marittime (auto)rilasciate per la gestione dell’approdo di Lacco Ameno e/o eventuali atti di anticipata occupazione ex art. 38 c.n.».
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
In premessa si riferisce dell’istanza presentata il 10 maggio con cui la ricorrente «formulava richiesta di concessione demaniale marittima ai sensi del D.P.R. 509/1997 con riferimento all’intero Approdo Turistico di Lacco Ameno».
Allegando soprattutto «gli investimenti proposti, le tariffe applicate (agevolate per i residenti) ed i canoni offerti all’amministrazione comunale». Il progetto presentato «compendiava il ripristino e il miglioramento della funzionalità dell’intero sistema di approdo mediante la riqualificazione delle strutture a servizio dei natanti e nella fornitura di ulteriori servizi attualmente assenti nell’area portuale».
Ovvero dotazione di sistema carrellato per lo smaltimento dei reflui; aggiunta di una catenaria a quella esistente; aggiunta di drappe di ormeggio; sostituzione di tutte le colonnine dei pontili con inserimento dei servizi igienici e docce per i diportisti nell’area parcheggio; sostituzione del ponte di collegamento col pontile Italia 90. Prevedendo anche un intervento di adeguamento impiantistico dei punti di erogazione dei servizi ai natanti, e ripristino della banchina mega yacht, inserimento di telecamere a circuito chiuso.
Invocando già in quella sede l’applicazione del D.P.R. 509/1997, del Codice della Navigazione, della Legge 118/2022 e della Direttiva Bolkestein per l’avvio del procedimento di pubblicazione dell’istanza e, all’esito dell’istruttoria «e previa valutazione di eventuali procedure comparative, al rilascio della concessione demaniale marittima». Istanza non tenuta in considerazione.
IL NODO “BOLKESTEIN”
Come è noto, in primis il ricorso invoca l’illegittimità degli atti impugnati sostenendo che «per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale i punti di ormeggio, i porti turistici e gli approdi – quale quello di Comune di Lacco Ameno – ricadono nello spettro applicativo della Direttiva Bolkestein, del D.lgs 59/2010, dell’art. 49, 56 e 106 del TFUE, di quelli del codice della navigazione (art. 18 reg. cod. nav.) e dello stesso D.P.R. 509/1997. Di talché, i beni demaniali marittimi di che trattasi – proprio in quanto risorsa scarsa – sono assoggettati ai principi della c.d. concorrenza ed a quelli del c.d. più proficuo sfruttamento ex art. 37». Aggiungendo inoltre che le concessioni demaniali marittime in capo al Comune sarebbero scadute al 31.12.2023 per effetto della Legge 118/2022.
Un punto, questo, quanto mai controverso. Per l’avv. Perpetua la Bolkestein si applica e come: «L’assegnazione di un approdo turistico – in quanto risorsa scarsa – è assoggettato proprio a tutti, e ciascuno, i principi declinati nella direttiva in esame». E richiama la Legge 118/2022 che ha individuato «le concessioni demaniali marittime… per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio come attratte alla materia della c.d. concorrenza». Sottolineando che i servizi di un approdo turistico sono cosa diversa dai “semplici” servizi portuali.
Si contesta anche la conclusione dell’Amministrazione secondo la quale qualificando gli approdi turistici come “servizi pubblici a domanda individuale”, verrebbero sottratti ai principi di concorrenza. Invece anche per questi, secondo la giurisprudenza in materia, non può essere esclusa automaticamente la contendibilità sul mercato.
PRINCIPI DI CONCORRENZA
Nel caso specifico si tratta «di un servizio spiccatamente remunerativo per l’amministrazione comunale erogabile – a parità di condizioni – anche senza un intervento pubblico (PEF approvato) e, dunque, assoggettato ai principi di concorrenza».
Dunque una corretta interpretazione della normativa di riferimento «imponeva che la scelta amministrativa circa le possibili modalità gestionali tenesse conto dei principi di concorrenza e di contendibilità del servizio sul mercato (che genera un cash flow di circa 1.300.000 euro annui) e delle ragioni (rilevante interesse pubblico) idonee a comprimere tali principi.
Né, differentemente da quanto sostenuto, l’autoassegnazione perseguirebbe “un uso generale” del bene demaniale marittimo; l’applicazione di tariffe; l’utilizzo uti singuli; la vocazione spiccatamente commerciale con remuneratività della gestione ed incasso degli utili dimostra, viceversa, il contrario».
Il ricorso richiama ancora la giurisprudenza amministrativa secondo la quale «l’utilizzo dei beni demaniali marittimi anche in caso di autoassegnazione non può prescindere dall’applicazione dei principi di concorrenza». E il Codice della Navigazione fa riferimento a «un più rilevante interesse pubblico».
Il Comune di Lacco Ameno, invece, «nel determinarsi nel senso dell’autoaffidamento non ha chiarito perché lo stesso “risponda ad un più rilevante interesse pubblico” rispetto a quello proposto dalla ricorrente benché l’istanza presentata sia antecedente l’approvazione delle deliberazioni gravate».
LA RELAZIONE “POSTUMA”
I punti più “succosi” del ricorso sono quelli che analizzano le criticità del “progetto” del Comune. La “Palermo Group” invoca successivamente il difetto di istruttoria e di motivazione in gravissima violazione di legge, contestando l’assenza di una valutazione di tutti gli aspetti organizzativi e finanziari prima della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale: «Tale specifica relazione non è allegata alle deliberazioni nn. 20 e 21 del 2024 (di internalizzazione del servizio e di auto affidamento delle concessioni), ma resa in maniera postuma – sub specie di convalida pur non avendone i requisiti ex lege – ed approvata con la deliberazione n. 22 del 2024 (con gravissima violazione di legge e violazione dei principi in materia di autotutela cui la c.d. convalida va ricondotta).
Di talché all’atto della approvazione delle deliberazioni nn. 20 e 21 del 2024, la scelta gestionale prescelta risultava sfornita delle doverose valutazioni anche di natura comparativa (di qui il difetto di motivazione). Tale inconfutabile elemento di fatto, si riverbera sulla legittimità della scelta compiuta in quanto all’atto dell’adozione delle deliberazioni impugnate, la ricorrente aveva già protocollato l’istanza ex D.P.R. n. 509/1997 (la quale compendiava una spiccata riqualificazione dell’ambito portuale ed un cospicuo canone in favore dell’amministrazione comunale con rischio imprenditoriale a carico della ricorrente). Di talché l’amministrazione comunale non ha operato le doverose valutazioni raffrontando la gestione e gli interventi infrastrutturali proposti dalla ricorrente con quelli (inesistenti) solo adombrati nelle deliberazioni impugnate».
I FALLIMENTI DELLE GESTIONI PUBBLICHE
L’avv. Perpetua scaglia diversi siluri: «In ogni caso, la relazione allegata solo successivamente alla deliberazione di C.C. n. 22 del 2024 non è conforme al paradigma normativo laddove, a titolo esemplificativo, non si analizzano i “risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili”, nonché “i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti”».
L’Amministrazione comunale ha evidenziato i risultati negativi della gestione precedente in capo a Perrella, ma «omette di evidenziare – con gravissimo deficit istruttorio – che negli anni pregressi il medesimo Comune ha subito ingenti danni erariali da gestioni pubbliche sub specie di società in house (Lacco Ameno Servizi s.r.l. e Marina di Pithecusae s.r.l. entrambe, a quanto è dato sapere, in dichiarato stato di insolvenza)».
Si contesta poi che «l’autoassegnazione delle aree demaniali fino al 31.12.2029 risulta arbitrariamente determinata dall’amministrazione comunale e, dunque, in violazione dell’art. 4 comma 7 della Legge 118/2022», in quanto «la durata non è parametrata rispetto ad alcun ammortamento dell’investimento ma solo ad elementi empirici i quali, per tesi, non escludono una proroga/rinnovo ad libitum del predetto affidamento». Ribadendo la “irrimediabile” scadenza delle concessioni al 31.12.2023: «Nel caso in esame, il Comune di Lacco Ameno non ha adottato qualsivoglia atto motivato idoneo a prorogare le concessioni demaniali marittime al 31.12.2024 né ha avviato le procedure di rinnovo delle predette concessioni».
TUTTE LE CRITICITA’ DEL PEF
Il ricorso prende poi di mira il Pef ritenuto lacunoso: «In primo luogo, perché nell’ambito del costo del personale non sono compendiate le somme relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti; peraltro, il PEF è relativo solo ad un’annualità senza tener conto della vetustà dei pontili e della loro sostituzione. Inoltre, da una analisi sommaria il PEF presenta diversi punti di criticità ed in particolare: a) i ricavi assunti a base della determinazione del quadro economico sono stati indicati al loro dell’IVA e non al netto come andrebbero, avendo assunto la tariffa comprensiva dell’IVA, senza scorporarla; b) sempre riguardo ai ricavi (e non le entrate si ribadisce), la loro stima potenziale è stata prevista anche nei mesi invernali (gennaio/marzo – ottobre/dicembre), quando è notorio che la Marina è disarmata e non vi è servizio. Il costo del personale stimato ne è la conferma laddove viene indicato per un periodo di assunzione stagionale in media di 6 mesi; c) nel PEF viene adombrata la sostenibilità per l’Ente degli oneri finanziari e del canone di concessione.
Ebbene ci si è adoperati rielaborando il piano economico inserendo il costo degli oneri (secondo il piano di ammortamento indicato) ed il canone di concessione (anche questo stimato come indicato in 90.000 euro anno). Il risultato è tutt’altro che rassicurante!! Secondo la stima che non fa altro che riprendere i costi riportati nel piano proposto, con la sola correzione della voce dei ricavi indicati correttamente nel loro valore imponibile e non comprensivo dell’IVA, simulando in più solo la sostenibilità del canone di concessione e degli oneri finanziari (come solo descritto ma non simulato nel piano proposto) il risultato sarebbe un chiaro fallimento per le casse del Comune. In sintesi, il PEF approvato non ha una propria sostenibilità economico-finanziaria, né nello stesso vengono compendiati investimenti tali da assicurare un proficuo sfruttamento dei beni demaniali marittimi».
VOLONTA’ DI SOTTRARSI AI CONTROLLI DELL’ANAC
Infine, «il Comune di Lacco Ameno, costituendo, un’Azienda Speciale, intende, altresì, sottrarsi dall’obbligo, che trova il suo titolo nel nuovo Ordinamento dei Servizi Pubblici Locali, di trasmettere la delibera di affidamento del servizio in house all’ANAC e di stipulare il contratto di servizio solo dopo che sia decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sul Sito ANAC. La volontà dichiarata di costituire un’Azienda Speciale (e non una Società in house), con la sola finalità deviata, dimostrativa dell’eccesso di potere nelle forme dello sviamento, di sottrarre gli atti dell’Ente ai controlli di legge, è, tuttavia, erronea ed illegittima, pregiudizievole per gli interessi della comunità locale amministrata, nonché titolo di possibile responsabilità per i soggetti che adotteranno provvedimenti illegittimi».
Avendo la stessa ANAC precisato che «alle Aziende Speciali debbano applicarsi gli stessi principi e le medesime disposizioni che disciplinano l’in house providing» anche per quanto riguarda l’affidamento diretto di un servizio, in quanto «aventi la finalità di consentire ad Autorità terze la verifica della sussistenza delle condizioni che consentono di evitare il ricorso al mercato». E ancora una volta si ricorda che «tutte le pregresse esperienze pubbliche poste in essere dal Comune di Lacco Ameno sono state fallimentari (Azienda Speciale Asse, Lacco Ameno Servizi s.r.l., Marina di Pithecusae s.r.l.)».
L’istanza cautelare invoca «il danno grave ed irreparabile determinato dall’omesso avvio delle procedure competitive funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico riconducibile al più proficuo sfruttamento dei beni demaniali».
Al contrario «la sospensione degli atti gravati, peraltro, nessun danno determinerebbe all’interesse pubblico sotteso al servizio di gestione dell’approdo turistico laddove si consideri che, ad oggi, l’amministrazione comunale non ha portato ad esecuzione i provvedimenti impugnati né dato inizio alla gestione delle aree le quali risultano in completo stato di abbandono. Per converso, la speditezza del procedimento comparativo compendiato dal DPR 509/1997 consentirebbe nel breve periodo una gestione ottimale del bene demaniale con evidente soddisfazione degli interessi della collettività».