sabato, Luglio 27, 2024

De Siano “distrugge” l’Azienda Speciale di Pascale e manda tutto alla Corte dei Conti

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Dopo l’abbandono della precedente seduta consiliare di maggio, nell’ultimo Consiglio comunale di Lacco Ameno dal leader dell’opposizione Domenico De Siano è arrivato un altro duro attacco alla maggioranza di Giacomo Pascale con il voto contrario alla delibera per l’Azienda Speciale “La Marina di Lacco Ameno”, ovvero l’approvazione del Piano economico finanziario.
Nella dichiarazione di voto De Siano enumera una serie di criticità ed illegittimità della delibera da approvare e ne ha per tutti, dal responsabile economico finanziario Domenico Barbieri al consulente del Comune, al revisore unico dei conti, per il quale ipotizza la responsabilità erariale. Ancora una volta viene interessata la Procura della Corte dei Conti, alla quale sono stati trasmessi la dichiarazione di voto e gli atti dell’Ente, compresi i prospetti contabili.

Nel documento indirizzato al presidente del Consiglio comunale Dante De Luise, al segretario generale dott. Andrea Pettinato, anche nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al revisore unico dott.ssa Sandra Vesta, al responsabile del Settore Economico e Finanziario dott. Domenico Barbieri, il consigliere di minoranza traccia innanzitutto una “cronistoria” della costituzione dell’Azienda Speciale: «Con Delibera della G.C. n. 46 del 07.04.2023 il Comune di Lacco Ameno ha disposto di fornire un supporto specialistico al Responsabile del III Settore dell’Ente, al fine della costituzione di una “Società in house” avente quale oggetto sociale la gestione di servizi pubblici di rilevanza locale.Con successiva Determina Dirigenziale n. 138 LL.PP. del 25.07.2023 è stato affidato a Società fornita di adeguati titoli professionali l’incarico di supporto specialistico all’Ufficio per la costituzione di una Società in house. La Società incaricata, nel corso dell’espletamento dell’incarico, ha manifestato la volontà “attesa la delicatezza e complessità delle attività richieste alla Società in house, al fine di dare risposta alla necessità di una più efficiente gestione dei servizi concernenti il territorio” di proporre la costituzione di un’Azienda Speciale ex art. 114 TUEL 267/00.

Questa Azienda Speciale, secondo quanto previsto nella narrativa della Delibera n. 46/2023, sarà affidataria di servizi pubblici di interesse locale, quali la manutenzione del territorio, degli edifici e delle strutture comunali, degli impianti sportivi e delle aree demaniali in concessione al Comune, nonché di ulteriori interventi particolari legati ad esigenze anche transitorie legate a flussi di natura turistica, ad eventi atmosferici particolari, etc. Con un nuovo provvedimento n. 114 del 14.09.2023, la G.C. del Comune di Lacco Ameno ha conseguentemente deliberato, facendo proprio l’orientamento espresso dal Consulente nominato, di costituire un’Azienda Speciale, ex art. 114 TUEL 267/00. Si è, a tal fine, fornito l’indirizzo al Responsabile del Settore di avvalersi del supporto specialistico del Consulente, al fine della realizzazione dell’Azienda Speciale; inoltre si è acquisito parere pro-veritate dall’Avv.to Lorenzo Bruno Molinaro secondo cui sarebbe legittimo l’affidamento alla predetta azienda speciale senza il rilascio di un titolo concessorio e senza che essa concessione fosse sottoposta ai principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione (cristallizzati nella Direttiva Bolkestein) nonché ai principi del codice della navigazione in tema di rilascio dei titoli concessorio».

CONCESSIONI DEL COMUNE SCADUTE
Si arriva ai “giorni nostri” e De Siano evidenzia: «Dopo l’approvazione delle Deliberazioni di CC nn. 20 e 21 del 2024 (che hanno statuito in tal senso), con la convocazione di Consiglio Comunale in data odierna si è posto all’ordine del giorno la gestione (a quanto pare) in proprio dei beni demaniali marittimi afferenti l’approdo turistico (attraverso un evidente cambio di rotta). Con la proposta di delibera di approva, dunque, la relazione ex art. 14 D.lgs 201/2022 e il PEF su base annuale dell’approdo turistico (atti mancanti alle delibere costitutive 20 e 21 del 2024 che, in assenza di convalida, risultano pacificamente illegittime)». Per passare appunto ad elencare tutti i motivi di illegittimità: «La Delibera in argomento, è illegittima per una pluralità di profili.
In primo luogo, l’affidamento di che trattasi risulta svincolato da qualsivoglia limite temporale e/o parametrato ad eventuali investimenti in palese violazione dell’art. 19 del D.lgs 201/2022 e della Legge 118/2022.

In secondo luogo, non risultano rispettate le doverose tutele sociali di cui all’art. 20 del D.lgs cit. secondo cui “la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici”. In terzo luogo, risulta falsamente attestato nelle premesse della proposta di delibera che “il Comune di Lacco Ameno è formalmente titolare di concessioni demaniali marittime relative a tutte le aree a mare e a terra corrispondenti all’approdo turistico di Lacco Ameno, rilasciate dal competente Servizio dell’Ente comunale”, laddove, per converso, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 118/2022 [nel testo ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 3940 del 30.04.2024; Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 2192 del 1 marzo 2023)], quelle in titolarità del Comune risultano inesorabilmente scadute.
E ciò in quanto, il Comune di Lacco Ameno non ha adottato qualsivoglia atto motivato idoneo a prorogare le concessioni demaniali marittime al 31.12.2024 né ha avviato le procedure di rinnovo delle predette concessioni; di talché i titoli concessori che si ritengono falsamente in essere [come chiarito dallo stesso Tribunale del riesame (XII sez. penale Collegio D), con l’ordinanza del 08.04.2024] risultano scadute al 31.12.2023 (e, dunque, anche quella in titolarità dell’amministrazione comunale).

Di talché il predetto affidamento è svincolato da qualsivoglia titolo di natura demaniale idoneo a parametrare la durata stessa di esso affidamento.
La mancanza di un titolo concessorio, a monte, rende dunque illegittimo qualsivoglia affidamento, a valle, del relativo servizio, maxime, in proprio al Comune ovvero ad un’Azienda Speciale destinata a “funzionare”, secondo le previsioni del D.lgs 201/2022, secondo un piano degli investimenti che parametri la durata stessa della concessione nel tempo.
Tali considerazioni, dunque, rendono palesemente illegittimo e fonte di responsabilità erariale i pareri espressi dal Revisore Unico Dott.ssa Sandra Vesta».

SILURO AL CONSULENTE MOLINARO
De Siano tira in ballo poi il tema “scottante” di questi tempi, ovvero il contrasto con la Direttiva Bolkestein che varrebbe anche per l’approdo turistico: «Parimenti erronee le conclusioni riportate nel parere dell’Avv.to Lorenzo Bruno Molinaro ed illegittimamente recepite nelle proposte di Delibera, per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, perché i beni demaniali marittimi in quanto risorsa scarsa sono assoggettate alla c.d. concorrenza ed ai principi del codice della navigazione del c.d. più proficuo sfruttamento ex art. 37 (e non alla Direttiva Appalti).

In secondo luogo, perché alla luce delle più recenti sentenze dei Giudici Amministrativi che hanno fatto applicazione dei principi in materia di concorrenza cristallizzati nella Direttiva Bolkestein e nel TFUE, l’utilizzo dei beni demaniali marittimi anche in caso di autoassegnazione non può prescindere dall’applicazione dei principi di concorrenza attraverso il sistema delle pubblicazioni e della verifica circa la sussistenza delle c.d. domande concorrenti (Tar Liguria, Genova, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 108).
In terzo luogo, perché è la stessa normativa di settore a compendiare procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie per l’assegnazione delle concessioni relativi ai porti, agli approdi ed ai punti di ormeggio attraverso il meccanismo delle c.d. domande concorrenti. Nel caso di specie, dunque, la pretesa autoassegnazione oltre a non essere supportata da tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa non risulta conforme ai principi declinati dal codice della navigazione. Alla luce di tanto, dunque, anche tale proposta di deliberazione è pacificamente illegittima».

LE CRITICITA’ DEL PEF
Anche il Piano economico finanziario per De Siano non è rispondente alla realtà e “gonfiato”: «Parimenti illegittimo è il PEF allegato, in primo luogo perché nell’ambito del costo del personale non sono compendiate le somme relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti; peraltro, il pef è relativo solo ad un’annualità senza tener conto della vetustà dei pontili e della loro sostituzione. Inoltre, Da una prima analisi sommaria il PEF presenta diversi punti di criticità ed in particolare:
a) I ricavi assunti a base della determinazione del quadro economico sono stati indicati al lordo dell’IVA e non al netto come andrebbero, avendo assunto la tariffa comprensiva dell’IVA, senza scorporarla;
b) Sempre riguardo i ricavi (e non le entrate si ribadisce), la loro stima potenziale è stata prevista anche nei mesi invernali (gennaio/marzo – ottobre/dicembre), quando è notorio che la marina è disarmata e non vi è servizio. Il costo del personale stimato ne è la conferma laddove viene indicato per un periodo di assunzione stagione in media di 6 mesi.

c) Viene descritto che il pef consentirebbe la sostenibilità per l’Ente degli oneri finanziari e del canone di concessione. Ebbene ci si è adoperati rielaborando il piano economico inserendo il costo degli oneri (secondo il piano di ammortamento indicato) ed il canone di concessione (anche questo stimato come indicato in 90.000 euro anno). Il risultato è tutt’altro che rassicurante!!
Secondo la stima che non fa altro che riprendere i costi riportati nel piano proposto, con la sola correzione della voce dei ricavi indicati correttamente nel loro valore imponibile e non comprensivo dell’IVA, simulando in più solo la sostenibilità del canone di concessione e degli oneri finanziari (come solo descritto ma non simulato nel piano proposto) il risultato sarebbe un chiaro fallimento per le casse del Comune».

LE PRECEDENTI GESTIONI FALLIMENTARI
Una scelta che potrebbe compromettere l’equilibrio finanziario del Comune: «Il rischio espresso dallo stesso proponente il piano non fa altro che confermare la carenza di nozione di come può essere gestita una attività imprenditoriale specifica a carattere prettamente stagionale. Non è infatti nelle corde istituzionali dell’ente il potenziale rischio d’impresa rivelato dalla stessa proposta sottoposta oggi al vaglio di questo consiglio. Va altresì sottolineata che una rappresentazione realistica dei ricavi stimabili potrebbe ulteriormente incidere patrimonialmente compromettendo l’equilibro finanziario dell’Ente.
Peraltro, la relazione ex art. 14 D.lgs 201/2022 sottoscritta dall’Arch. D’Andrea non è rispettosa dei parametri di cui al comma 2 del medesimo articolo laddove non si tengono in alcun modo in considerazioni né gli investimenti né le pregresse gestioni fallimentari della società Marina di Pithecusae, della Società Lacco Ameno Servizi s.r.l. e del Consorzio ASSE; parimenti illegittimo è il parere del Revisore Unico espresso sui predetti atti deliberativi.

Per concludere: «Con il presente atto lo scrivente consigliere del Comune di Lacco Ameno, esprime il proprio dissenso (e, dunque, voto negativo) con riferimento alla proposta di deliberazione discussa alla data odierna.
La presente, in uno alla documentazione fornita dall’amministrazione, viene trasmessa alla Procura c/o la Corte dei Conti di Napoli (al fine di verificare la legittimità dei pareri espressi dal Revisore Unico sulle deliberazioni nn. 20 e 21 del 2024 in assenza di qualsivoglia atto economico contabile funzionale a giustificare tale affidamento; la legittimità del parere reso in merito alla deliberazione votata in data odierna; la legittimità del PEF redatto dal Dott. Domenico Barbieri su base annuale e senza di tener conto di costi che incidono in maniera evidente sulle spese di funzionamento dell’approdo turistico)».

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