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sabato, Maggio 4, 2024

Coronavirus e Fuga dal nord est: Quarantena obbligatoria per chi arriva ad Ischia

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Oltre agli appelli social dei sindaci (che farebbero bene a mettere i controlli e forze dell’ordine agli sbarchi ) il governatore La Regione Campania con ordinanza numero 8 ha rimarcato l’obbligo già valido di autosegnalarsi ai medici di base ed alle ASL e di restare a casa in auto isolamento. Il provvedimento si è reso necessario per arginare i possibili effetti della fuga dal Nord-Est in atto in queste ore dopo la decisone del governo di estendere la zona rossa e calmierare, limitare gli spostamenti da quelle zone verso le altre località italiane.Ecco il testo integrale. L’ordinanza numero 8 reca un passaggio importante resta valida fino al 3 aprile con obbligo di divieto di sbarco ad ischia e su tutte le isole del Golfo fino alla stessa data (anche se superato dalla istituzione della zona rossa con i relitti divieti). Nota importante per i disabili consente la sospensione delle terapie su richiesta senza perdere il diritto una volta superata l’emergenza sanitaria. 

Ecco il testo dell’ordinanza :

ORDINANZA

1- Tutti gli individui che hanno fatto e faranno ingresso in regione Campania con decorrenza dalla del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020 provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino. Alessandria. Asti. Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo: « di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare ia permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è  fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLI i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte e provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie anche dell’Alta velocità del territorio regionale. 

3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: «piscine, palestre, centri benessere.

4. Della data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, e’ disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili  la facoltà di differimento delle terapie su ” richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò’ comporti decadenza dal diritto .

Sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.6 c n.7 del 6 marzo 2020, con efficacia fino al 3 aprile 2020.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con adeguate ordinanze.La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed e’ trasmessa ai Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e pubblicata sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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