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venerdì, Maggio 3, 2024

Bilancio votato male, ecco il ricorso al TAR contro Del Deo e Regine

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Tanto tuonò che piovve. Bruno Molinaro e Miriam Petrone ha notificato al Comune di Forio, a Francesco Del Deo (consigliere non assegnato) e a Michele Regine quale presidente del consiglio comunale il ricorso firmato dal consigliere comunale Stani Verde per chiedere L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE della delibera n. 33 del 31.5.2016, pubblicata il 9.6.2016, con la quale il Consiglio Comunale di Forio ha approvato il bilancio di Previsione per l’anno 2016; b) – di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.

Leggiamolo insieme.
«…va evidenziato che, in data 18.5.2016, il Prefetto della Provincia di Napoli, dopo aver effettuato ogni utile accertamento, diffidava, con atto acquisito al protocollo comunale con il numero 0087500, il Consiglio Comunale di Forio ad approvare il bilancio di previsione 2016 entro e non oltre il termine tassativo di 20 giorni, preannunciando, in difetto, l’attivazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/00.
In data 31.5.2016, durante la seduta di Consiglio Comunale all’uopo fissata e con all’ordine del giorno (unitamente ad altri argomenti) l’approvazione, appunto, del predetto bilancio di previsione, il ricorrente sollevava, in via pregiudiziale, questione di regolarità della seduta stessa ai fini della validità degli atti posti in votazione, denunziando, nello specifico, la mancanza del quorum indicato, a tal fine, dallo statuto comunale.
Nella circostanza, il sig. Verde, al chiaro scopo di evitare al civico consesso l’adozione di un atto illegittimo, produttivo di effetti pregiudizievoli per l’intera comunità amministrata, chiedeva, fra l’altro, al Vice Segretario Generale, presente alla seduta, di precisare cosa dovesse esattamente intendersi per “consiglieri assegnati” e quale fosse l’elemento distintivo tra la condizione di questi ultimi e quella dei membri del Consiglio Comunale.
L’interpello era ovviamente finalizzato ad ottenere le dovute assicurazioni in ordine alla assenza in capo al Sindaco, anch’egli presente alla seduta, della qualità di Consigliere assegnato, anche alla luce di un precedente del T.A.R. Lombardia Milano (la sentenza n. 1604 del 22.6.2011) puntualmente evocato dal Verde durante il suo intervento, secondo cui “il Sindaco non può essere considerato Consigliere assegnato, essendo soltanto membro del Consiglio Comunale”.
A tale interpello, in prima battuta, pur non venendone espressamente richiesto, forniva risposta il Presidente del Consiglio Comunale, che laconicamente affermava che anche il voto del Sindaco è idoneo a determinare la maggioranza necessaria all’approvazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Su insistenza del ricorrente, che si rivolgeva ancora una volta al Vice Segretario Comunale, nella sua veste di garante della legalità e correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale, al quale veniva chiesto di precisare cosa effettivamente dovesse intendersi per maggioranza dei Consiglieri assegnati ai fini della valida approvazione degli atti, quest’ultimo così rispondeva:
“Il Consiglio Comunale può deliberare se interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati”.
La risposta del Vice Segretario Comunale era evidentemente riferita alla valida costituzione dell’assemblea in generale e non già alle riunioni del Consiglio finalizzate all’approvazione del bilancio di previsione.
Pertanto, il sig. Verde prontamente replicava che lo Statuto comunale, ai fini dell’approvazione del bilancio, prescrive la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
A questo punto, il Presidente del Consiglio Comunale, mortificando oltre ogni limite le prerogative istituzionali del ricorrente, non solo impediva allo stenotipista la verbalizzazione di quanto dallo stesso affermato ed eccepito durante il suo intervento, ma arrivava addirittura a togliergli definitivamente la parola sulla questione pregiudiziale (illustrata, peraltro, senza alcun eccesso), non senza aver preventivamente stigmatizzato il suo comportamento perché “continuava ad interrompere i lavori consiliari, a rallentare i lavori del civico consesso su un atto fondamentale ed essendo assolutamente fuori tema in relazione a situazioni che attengono a strumenti di regolamento di consiglio comunale e statuto che sono posti, tra l’altro, ad un punto all’ordine del giorno”.
Come se ciò non bastasse, lo stesso Presidente chiedeva, inopinatamente, anche la trasmissione del verbale di seduta al Prefetto di Napoli “per i provvedimenti consequenziali”.
Il ricorrente, nella circostanza, si vedeva, dunque, costretto a non insistere oltre nella eccezione formulata, onde scongiurare conseguenze più gravi ed essendo, comunque, impossibilitato a riprendere la parola sulla pregiudiziale questione sollevata, anche perché il Presidente del Consiglio aveva diffidato lo stenotipista ad astenersi dal verbalizzare ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente sull’argomento.
Sta di fatto che, a conclusione dei lavori, il Consiglio comunale approvava sbrigativamente – in una seduta in cui erano presenti solo 8 dei Consiglieri assegnati – il bilancio di previsione per l’anno 2016 con n. 9 voti favorevoli, compreso quello espresso dal Sindaco in carenza di ogni attribuzione.
Di qui il ricorso proposto a codesto G.A. dal ricorrente dissenziente, a tutela della propria posizione individuale per violazione dello ius ad officium, risultando, con solare evidenza, l’impugnata delibera illegittima e da annullare “

Fin qui il racconto di Bruno Molinaro contro Michele Regine, più che Del Deo. Ma leggiamo il motivo unico per cui il consigliere comunale chiede l’annullamento della delibera di approvazione del Bilancio.

«Violazione dello ius ad officium. violazione dell’art. 56 dello statuto del consiglio comunale di forio approvato, violazione dell’art. 5 della costituzione, violazione degli artt. 14, commi 11, 12, 22 e 28 del regolamento per l’organizzazione e funzioni del consiglio comunale di forio, approvato con delibera di c.c. n. 28 del 30.5.1998. difetto di attribuzione del sindaco (art. 21 septies l. n. 241/90). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto. difetto di pubblico interesse. sviamento. falso scopo. falsa causa. perplessità. omessa ponderazione della situazione contemplata. manifesta ingiustizia. »
«Va in primo luogo puntualizzato che sussiste appieno la legittimazione del Consigliere Stanislao Verde ad impugnare l’atto deliberativo in questione, in quanto lo stesso, lungi dal proporre un’azione popolare volta a contestare, in abstracto, la sua legittimità e a perseguire la semplice finalità del “ripristino della legalità violata”, ha interesse diretto, concreto ed attuale a far valere le violazioni procedurali, tempestivamente denunziate nel corso della seduta di Consiglio Comunale nella quale è stato approvato anche il conto del bilancio del 2015, in quanto lesive del “munus” rivestito come componente dell’organo, oltre che gravemente pregiudizievoli, come dianzi sottolineato, per la comunità amministrata.
La tutela apprestata allo stesso dall’ordinamento va posta, infatti, in intima correlazione con le prerogative dell’organo collegiale, essendo preordinata ad un approfondito e proficuo dibattito sulle questioni poste all’ordine del giorno ed essendo, inoltre, idonea ad assicurare la necessaria ponderazione ed ogni opportuno confronto in ordine alle scelte da adottare, oltre a consentire la necessaria verifica democratica circa la posizione assunta dai gruppi politici e dai singoli componenti in relazione a esse.
Né rileva, nella specie, la circostanza che il Presidente del Consiglio Comunale di Forio, durante la seduta del 31.5.2016, abbia deferito il ricorrente al Prefetto di Napoli per un “presunto” comportamento ostruzionistico, “essendo assolutamente fuori tema per quanto riguarda situazioni che attengono a strumenti di regolamento di Consiglio Comunale e Statuto …”.
La verità è che, come evidenziato in narrativa, al sig. Verde è stato impedito di discutere e sottoporre al voto del Consiglio Comunale una questione pregiudiziale, sollevata – lo si ripete – senza alcun eccesso e, per giunta, riguardante la valida costituzione della seduta e la maggioranza necessaria all’approvazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
E ciò è tanto più grave se solo si considera che l’art. 31 del Regolamento per l’Organizzazione e le Funzioni del Consiglio Comunale di Forio, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 30.5.1997, prevede espressamente che:
“Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all’ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell’argomento non si discuta o la questione sospensiva per ottenere che la discussione venga rinviata (…)
Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione generale sugli argomenti; questa prosegue solo se il Consiglio respinga a maggioranza le questioni pregiudiziali e sospensive ”.
Di qui, da un lato, la prova certa dell’interesse ad agire del Consigliere Verde e, dall’altro, la prova altrettanto certa della violazione – ad opera della intimata amministrazione – di tale disposizione regolamentare, tanto chiara e tassativa da non ammettere alcuna interpretazione alternativa, avendo il ricorrente, prima che avesse inizio la discussione, sollevato la questione pregiudiziale come esattamente previsto dalla norma.

Nel merito, l’impugnato provvedimento è macroscopicamente illegittimo, avendo il Consiglio Comunale di Forio, nell’approvare il bilancio di previsione per l’anno 2016 con nove voti favorevoli, compreso quello espresso dal Sindaco, chiaramente violato l’art. 56, comma 2, dello Statuto del Comune di Forio, approvato con delibera di C.C. del 18.5.2009, pubblicata sul BURC n. 49 del 10.8.2009, secondo cui:
«Il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale vengono redatti dalla Giunta venti giorni prima del termine previsto per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale; quest’ultimo, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approva, nei termini di legge, il bilancio di previsione per l’anno successivo nonché la relazione previsionale e programmatica ed aggiorna il bilancio pluriennale ».
La richiamata disposizione statutaria prescrive, quindi, per l’approvazione del bilancio di previsione e degli equilibri di bilancio la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Sindaco escluso.
Ciò anche nel caso in cui il Regolamento comunale richiedesse, in contrasto con lo Statuto, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, Sindaco escluso, atteso che, nell’attuale quadro costituzionale, lo Statuto si configura come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare.
Ne risulta, in tal modo, accentuata l’immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall’art. 5 Cost. e la configurazione dello Statuto come espressione dell’esistenza stessa e dell’identità dell’ordinamento giuridico locale
Nessun dubbio, quindi, in ordine al fatto che la delibera adottata, nella specie, dal Consiglio Comunale di Forio sia illegittima perché assunta in contrasto con quanto previsto dalla invocata disposizione statutaria che – lo si ripete – prescrive inderogabilmente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (e quindi di 9 Consiglieri su 16, con esclusione del Sindaco).
È utile segnalare, in proposito, che il T.A.R. Puglia Lecce, in un caso del tutto analogo, con la già citata sentenza del 12.7.2007, n. 2737, ha, appunto, ritenuto illegittima, annullandola, la delibera del Consiglio Comunale di Salice Salentino (Comune al quale, per popolazione, risultano assegnati, come per il Comune di Forio, 16 Consiglieri) di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006, in quanto « adottata alla presenza di solo 8 Consiglieri Comunali, Sindaco escluso, in violazione dell’art. 29 dello Statuto che invece prescrive, nella materia de qua, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati – e quindi di 9 su 16 – Sindaco escluso»
Dalla normativa regolamentare sopra indicata si ricava, inoltre, che la circostanza che lo Statuto comunale di Forio prescriva, in concreto, per l’approvazione del bilancio di previsione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati comporta inevitabilmente anche la modifica del quorum richiesto per la valida costituzione della stessa Assemblea consiliare, indipendentemente dal numero e dalla natura degli argomenti posti complessivamente all’ordine del giorno.
L’art. 14, comma 11, del Regolamento prevede, infatti, che: “Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati”.
Il successivo comma 12 stabilisce, inoltre, che:
“Quando per deliberare la legge richiede un particolare quorum di presenti o di votanti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione”.
L’ art. 22 del medesimo Regolamento precisa ancora che: “Se durante l’adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta è sciolta”.
Dall’insieme delle disposizioni regolamentari e statutarie innanzi citate si ricava, dunque, senza ombra di dubbio, che il 31.5.2016 la seduta del Consiglio Comunale di Forio convocata per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2016 avrebbe dovuto essere sciolta ancor prima che avesse inizio la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la qualcosa non è colpevolmente avvenuta.

L’impugnata delibera – a ben vedere – è non solo illegittima ma anche NULLA, essendo stata votata anche da un soggetto (il Sindaco) privo di potere per difetto assoluto di attribuzione.
Nella fattispecie, il Sindaco del Comune di Forio ha esercitato un diritto di voto che, in realtà, nessuna norma gli attribuisce, appartenendo lo stesso, secondo quanto previsto dall’art. 56 dello Statuto, esclusivamente ai Consiglieri assegnati.
Di qui la nullità (e non solo la illegittimità) della impugnata delibera, che codesto T.A.R. vorrà dichiarare, con ogni altra consequenziale statuizione.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti relativi al procedimento in interesse e che, in mancanza, se ne disponga l’acquisizione nel termine e nei modi opportuni, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 104/2010, con riserva, all’esito, di eventuali motivi aggiunti.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Il “fumus boni juris” emerge manifesto dai motivi innanzi svolti.
Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile che il ricorrente viene a subire per effetto della esecuzione del provvedimento impugnato, che si traduce nell’annientamento delle proprie prerogative di Consigliere Comunale, con conseguente irreversibile lesione del “munus” rivestito nell’ambito di un contesto assembleare nel quale va riconosciuta, su base costituzionale, assoluta primazia alla legale dialettica e al corretto esercizio del potere rappresentativo.
Il danno, nel caso in esame, deriva al ricorrente anche dal fatto che lo stesso risulta ingiustamente deferito alla Prefettura di Napoli per essersi limitato a sollevare una questione pregiudiziale, per di più ammissibile e fondata, denunziando al Consiglio Comunale la violazione della normativa statutaria in ordine al quorum occorrente per la votazione del bilancio di previsione 2016.
P.Q.M.
si conclude per l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

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