La Caremar ha indebitamente “invaso” il viale del palazzo in via Iasolino per consentire il “traffico” dei viaggiatori diretti alla biglietteria, recando danno alla comproprietaria dell’immobile. E il giudice civile della Sezione Distaccata di Ischia dott.ssa Rosamaria Ragosta ha accolto il ricorso della signora, difesa dall’avv. Paolo Nuzzo dello studio Bernardo. Condannando la società di navigazione a chiudere le porte scorrevoli installate e a pagare le spese di giudizio.
Come è prassi, prima di decidere sul contenzioso il giudice ha atteso che si tentasse il componimento bonario. Ma le due parti contrapposte non hanno raggiunto alcun accordo sulla materia del contendere e così è arrivata l’ordinanza che dà torto alla Caremar.
APERTURE “MOLESTE”
La ricorrente ha evidenziato «di essere proprietaria di un appartamento, posto al primo piano di un edificio di maggiore consistenza, sito in Ischia alla Via Iasolino, con cortile comune alla resistente, proprietaria, a far data dal 17.12.2019, di un locale deposito posto al piano terra del medesimo edificio, ha dedotto che, a far data dal 17.04.2023, la resistente ha destinato il predetto locale di sua proprietà a biglietteria per i traghetti ed aliscafi ed, in luogo delle preesistenti piccole aperture che insistevano sul viale comune, ha installato due porte scorrevoli da cui avviene l’ingresso alla biglietteria, per cui sul presupposto che l’utilizzo del viale comune quale luogo di accesso, di uscita e di attesa per gli avventori della biglietteria rappresenti una turbativa al libero accesso pedonale e carrabile (avendo il diritto di parcheggiarvi due autovetture) al cortile oltre ad ostacolarne la chiusura con il cancello, ha concluso chiedendo ordinarsi alla Caremar Service s.r.l. l’immediata cessazione della molestia inibendole di utilizzare il viale quale luogo di accesso/uscita/attesa della biglietteria, disponendo che il cancello di accesso rimanga chiuso quando non utilizzato dai comproprietari e, comunque, di non ostacolarle il libero utilizzo del viale unitamente al diritto di parcheggio».
FALLITA LA COMPOSIZIONE BONARIA
Ovviamente la Caremar si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento da parte della ricorrente della procedura di mediazione. Nel merito ha difeso le proprie ragioni «sul presupposto che il comportamento contestato non impedisca l’uso del viale comune da parte della ricorrente e che, comunque, il diritto di quest’ultima di parcheggiarvi le auto non risulta nel proprio atto di acquisto del locale in questione, tenuto conto anche della mancanza dell’animus turbandi».
Il giudice quindi riporta che «tentata vanamente la composizione bonaria della lite, il giudizio è stato istruito con l’acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l’ascolto di un informatore di parte ricorrente».
Respinta da subito l’eccezione di improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento della procedura di mediazione «atteso che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs n. 26 del 2010, la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti possessori fino alla pronuncia dei provvedimenti».
LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Scendendo nel merito, l’ordinanza analizza “lo stato dei luoghi” e le conseguenze dell’accesso alla biglietteria dal viale comune: «La domanda proposta va qualificata come azione di manutenzione, dato che, con la stessa, la ricorrente ha contestato una limitazione al godimento del viale comune che integra una molestia al possesso dello stesso. Tanto chiarito, giova premettere che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di condominio, ma applicabile, per identità di ratio, anche in situazioni di comunione o di condominio composte di due sole persone.
Orbene, nella fattispecie, dalla documentazione fotografica prodotta da parte ricorrente emerge che il viale in questione rappresenta una porzione dell’edificio di maggiore consistenza di cui fanno parte gli immobili di proprietà delle parti in causa, per cui pur non essendo necessaria, per quanto sopra esposto, la dimostrazione del compossesso del viale comune da parte della ricorrente lo stesso non è mai stato contestato dalla parte resistente. Inoltre, dalle medesime immagini fotografiche, come confermato dall’informatrice escussa, e parimenti non contestato dalla resistente, il viale comune viene utilizzato per consentire agli utenti della biglietteria, tramite le due aperture esistenti, l’ingresso e l’uscita dalla stessa, con conseguente possibilità che si creino file di persone in attesa all’interno del viale medesimo e preclusione della possibilità di chiudere i cancelli (carrabile e pedonale) che vi insistono».
LIMITAZIONE DEL GODIMENTO
Per la dott.ssa Ragosta non vi è dubbio sul danno patito dalla ricorrente: «Tale situazione rappresenta sicuramente una limitazione al comune e pari godimento del viale da parte della ricorrente nonché un significativo ostacolo alla sua possibilità di parcheggio nonché uscita delle autovetture dal medesimo, non essendo questa la sede per la valutazione della ricorrenza del relativo diritto, essendo sufficiente che, fino ad ora, quest’ultima abbia di fatto posteggiato l’autovettura nel viale in questione.
Sussiste, altresì, l’animus turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto, compiuto a detrimento dell’altrui possesso, contro la volontà, manifestata o presunta, del possessore, che deve presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante sia l’intento riprovevole dell’agente, sia l’eventuale convincimento dell’autore del fatto di esercitare un proprio diritto, dato che la resistente ha intenzionalmente ampliato le due aperture insistenti sul viale per consentire l’accesso, attraverso le stesse, agli utenti della biglietteria, accettando il rischio che questi possano sostare in fila all’interno del viale, impedendo la chiusura dei cancelli ed ostacolando il passaggio pedonale e carrabile della ricorrente».
L’ALTRO ACCESSO SU VIA IASOLINO
Di qui l’intimazione a chiudere quelle aperture al pubblico “moleste”: «In ragione di quanto esposto la Caremar Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., va condannata all’immediata cessazione della turbativa ai danni della ricorrente mediante la chiusura al pubblico delle aperture che insistono sul viale comune in questione, salva la diversa ed eventuale regolamentazione dell’utilizzo dello stesso che le parti si invitano a convenire».
Peraltro il giudice non manca di ravvisare un aspetto che la stessa Caremar aveva rilevato “dandosi la zappa sui piedi”, ovvero l’esistenza di un altro ampio accesso alla biglietteria: «Va dato, inoltre, atto di come all’accoglimento del ricorso non consegua alcuna paralisi dell’attività di biglietteria esercitata nei locali in questione dalla resistente dato che, nella comparsa di costituzione depositata da quest’ultima, ha ammesso che i medesimi locali sono “provvisti di un ampio varco su via Iasolino dove sono apposte le insegne delle biglietterie delle compagnie di navigazione Caremar e Medmar e dove la stragrande parte dei viaggiatori si dispone in fila verso i box dove si emettono i biglietti di passaggio, i quali sono ubicati nella parte retrostante del locale”».
Oltre a dover provvedere a chiudere al pubblico le aperture che insistono sul viale comune di pertinenza dell’edificio ubicato in Via Iasolino, la Caremar è stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in poco più di 3.000 euro.