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venerdì, Maggio 17, 2024

007 Eav fallaci, l’autista ischitano torna in servizio. Condannata l’EAV

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Ida Trofa | L’Eav aveva chiuso l’anno solare con dodici licenziamenti a carico di dipendenti accusati di assenteismo o di abusi relativi alla fruizione della legge 104. Il presidente dell’Ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, aveva adottato negli ultimi mesi una serie di provvedimenti in materia di personale procedendo al licenziamento di autisti e ferrovieri ritenuti responsabili di condotte scorrette o abusi e i dirigenti sono stati ridotti da 23 a 15. Gli ultimi tre sono stati licenziati per riorganizzazione interna con un risparmio sul costo del lavoro, riferito ai soli funzionari, di 1.4 milioni all’anno.
Alcuni dei dipendenti licenziati nelle ore di permesso per la legge 104 facevano di tutto meno che accudire i parenti. Altri si assentavano dal lavoro per malattia, ma si dedicavano ad una serie di attività varie. Detective hanno documentato con attenzione ogni singolo caso, accumulando prove che fin qui si ritenevano inattaccabili. E che invece ora, in sede di dibattimento presso il tribunale del lavoro cominciano a mostrare le prime crepe. Rapporti investigativi monchi e parziali, verifiche limitate ai veicoli senza la prova della effettiva presenza del soggetto attenzionato. L’estate 2018 si apre all’insegna delle cause in tribunale e dei primi vedetti.

SMONTATI I RAPPORTI DEGLI 007 TORNA A LAVORO AUTISTA ISCHITANO
A ribaltare la prima sentenza ottenendo il reintegro sul posto di lavoro, le mensilità arretrate e persino le spese legali proprio uno dei lavoratori ischitani finiti nella rete dei controlli. Tre dipendenti addetti ai bus in servizio ad Ischia, secondo la dirigenza «evidenziavano un tasso anomalo di assenteismo, anche con riferimento alla normativa che concede permessi per assistenza ai familiari ex legge 104» erano stati sospesi nel marzo 2017. Gli investigatori privati avevano scoperto che i tre giorni di assenza accordati dalla legge erano stati indebitamente utilizzati, in quanto i dipendenti non risultavano essersi recati dall’assistito nemmeno per un minuto. Immediata la sospensione dal servizio e dallo stipendio e l’attivazione delle procedure disciplinari, in attesa delle verifiche e del licenziamento firmato in Aprile quando le accuse furono tramutate in azione e licenziamento.
Da quelle accuse è riuscito a difendersi ribaltandone l’amara sentenza G.B.D.C. Il Giudice Elisa Tomassi ha smontato le accuse degli 007 EAV e ha ordinato che il 40 enne casamicciolese torni alla guida e che le mensilità indebitamente decurtategli gli vengano restituite.
Mesi fa la holding regionale dei trasporti che gestisce, fra l’altro, Circumvesuviana e Cumana aveva annunciato che un addetto su dieci aveva avviato una pervicace azione di censura avverso le «condotte anomale» sul posto di lavoro.
L’attività di vigilanza è andata avanti ed è emerso che circa il 10 per cento dei dipendenti sottoposti al controllo non era a lavoro. Insomma, un autista su dieci in Eav era assente, molti altri si sganciavano dal turno con una o due ore di anticipo. De Gregorio aveva sollecitato i dirigenti di ciascun settore, chiedendo di incrementare «l’attività di controllo e prevenzione per contrastare possibili fenomeni di assenteismo», sollecitando ciascun responsabile ad adottare «azioni mirate per verificare la effettiva presenza dei dipendenti e di relazionare dettagliatamente su tale attività e sui risultati, con cadenza almeno trimestrale». I dirigenti che non l’hanno fatto sono stati ritenuti responsabili per omesso controllo.
Il ragazzo, padre di tre figli, da agosto 2017 terremotato, cosi come stabilito dal G.L. Tomassi ha ripreso a lavorare dal primo luglio 2018 con una sentenza incredibile che, a sorpresa, nel primo grado di giudizio ne riabilita la posizione. Confermate al contrario le accuse per gli altri due ischitani. In entrambe le situazioni si dibatterà ancora in appello. L’EAV ha prodotto ricorso avverso la sentenza di reintegro a lavoro, cosi come i dipendenti licenziati che sperano in appello di ribaltare l’esito del licenziamento attraverso il nuovo ricorso all’Autorità Giudiziaria contestando le violazioni della Legge 104 poste a loro carico.

SENTENZA DI RIABILITAZIONE PER G.B.D.C
L’autista ischitano patrocinato dallo studio legale capitolino degli avvocati Giuliano Di Gravio, Massimo Giuliani e Andrea Paglione è riuscito ad ottenere l’accoglimento totale delle proprie istanze opponendosi alle tesi dei legali EAV. La Srl si era affidata all’avvocato Marcello D’Aponte.
In particolare, il giudice del lavoro Tomassi sottolinea come vada “Affermato che il fatto posto a fondamento della contestazione non sussiste nel senso che esso non esiste nel mondo fenomenico quale fatto disciplinarmente rilevante. In tal senso , quanto al concetto di “fatto materiale”, si è pronunciata la Cassazione con sentenza 6 novembre 2014, n. 23669, nella cui motivazione si legge che “Il nuovo articolo 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione”.
Questo è quanto si legge nella dibattuta sentenza dalla quale emerge come il lavoro degli investigatori sia in gran parte fallace mancando la prova circa l’inadempimento da parte dell’accusato e ricorrente ai propri doveri.
“La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale (…) “. Nella specie, i fatti addebitati, non risultano in grado di ledere senza rimedio il vincolo fiduciario, mancando la prova circa l’inadempimento da parte del ricorrente ai propri doveri“.
Torna dunque immediatamente a lavoro il ricorrente stando ale considerazioni della magistratura del lavoro: “Si verte pertanto nella specie in ipotesi di insussistenza del fatto contestato, con conseguente dichiarazione di annullamento del licenziamento ai sensi dell’articolo 18, comma 4 L. 300/70 e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fato dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione”.
Un’assoluzione piena da ogni accusa per l’ischitano che costerà all’Ente del trasporto pubblico non solo la riconsegna del posto di lavoro, ma anche gli stipendi arretrati e le spese di giustizia.
Nulla deve essere detratti non essendo emerso né sostenuto, nel periodo di estromissione, lo svolgimento da parte del ricorrente di altre attività lavorative. L’EAV, è scritto ancora all’esito del giudizio “ va altresi condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione”. P.Q.M. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta e per l’effetto deve essere dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 10.4.17, con tutte le conseguenze di legge, sopra indicate. Stante la particolarità della vicenda – per come ricostruita – in relazione anche alla circostanza relativa alla omessa comunicazione da parte del ricorrente circa la frequenza dei ricoveri in clinica dello zio materno dimorante in Avellino, si ritiene sussistano nella specie le ragioni previste dal codice di rito per la compensazione delle spese di lite tra le parti .
Sulla base degli artt. 1 c. 49 L. 92/ 2012, 18 L. 300/70, in accoglimento del ricorso proposto dal D.C, la Tomassi annulla il licenziamento intimato al ricorrente dalla società convenuta con lettera del 10.4.2017 e per l’effetto condanna detta società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. RG n. 2020 Condanna altresì la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi nella misura legale Dichiara compensate tra le parti le spese di lite Dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura della cancelleria. Napoli, 23.5. 2018 Il G.L Dr. Elisa Tomassi.

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