Il Comune d’Ischia subisce l’ennesima “mazzata” da multa annullata. Non tanto per il mancato incasso, ma per le spese di lite che dovrà pagare: 1.000 euro a fronte di una contravvenzione dell’importo di 100 euro nemmeno incassata. Per la verità il Giudice di Pace di Ischia aveva “graziato” l’Ente. Pur accogliendo il ricorso dell’automobilista e annullando la multa, aveva compensato le spese. Una decisione impugnata dall’interessata, difesa dall’avv. Raffaele Bernardo. E il giudice monocratico del Tribunale di Napoli Sezione di Ischia dott.ssa Maddalena Venezia ha accolto l’appello, giudicando errata la decisione del Giudice di Pace. L’appellante in verità aveva agito contro la Prefettura di Napoli, come è prassi, ma per delega è risultato appellato il Comune, peraltro risultato contumace.
Nella sentenza il giudice Venezia ricostruisce il contenzioso, dal ricorso presentato per l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione del 29.03.2022, per sanzione irrogata per violazione del Codice della Strada, «nella specie integrata dal transito in area ZTL». Con la sentenza del 28 marzo 2023 il Giudice di Pace di Ischia, «pur accogliendo la domanda ed annullando il provvedimento impugnato, compensava tra le parti le spese di lite». L’impugnazione verteva appunto sulla statuizione delle spese, «denunziando la violazione del principio della soccombenza e chiedendone la riforma con condanna dell’opposta, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite in suo favore». L’appello è stato giudicato fondato richiamando il giudice il secondo comma dell’art. 92 c.p.c., che prevede che «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA
La questione in esame però non presentava alcuna novità o peculiarità. Ed infatti scrive il giudicante: «Nella sentenza impugnata il giudice di pace afferma che “In relazione ai motivi di accoglimento sussistono i motivi per compensare tra le parti le spese processuali”. Tale motivazione non merita di essere condivisa perché non trova corrispondenza nel resto della motivazione della sentenza di accoglimento dell’opposizione».
Analizzando appunto quella motivazione: «Ed, invero, il giudice di pace accoglieva totalmente la domanda dell’opponente e non risulta che la sentenza affronti questioni assolutamente nuove ovvero una questione per la quale vi è stato un mutamento di giurisprudenza rilevante, trattandosi di una classica opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Emerge, invece, in ragione della riconosciuta fondatezza dell’opposizione la soccombenza dell’odierna appellata. La motivazione della pronuncia di compensazione delle spese non trova, dunque, alcun riscontro nel contesto della motivazione della sentenza, non ravvisandosi e non essendo stati diversamente esplicitati i motivi ritenuti validi per compensare interamente le spese di lite fra le parti». Di conseguenza va applicato «il principio generale di soccombenza e condannare la convenuta al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento dell’appello proposto».
Richiamando in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha «più volte evidenziato che in caso di compensazione delle spese tale statuizione “deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in oggetto non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede”». Ovviamente, oltre alle spese di primo grado, il Comune d’Ischia è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di appello, in virtù sempre del principio della soccombenza stavolta correttamente applicato: 346 euro più 673 euro oltre “accessori” vari. Oltre 1.000 euro, appunto. Una “lezione” per i Comuni che con le contravvenzioni vogliono “fare cassa” e invece si ritrovano a dover pagare…
Contenzioso “classico”
«… non risulta che la sentenza affronti questioni assolutamente nuove ovvero una questione per la quale vi è stato un mutamento di giurisprudenza rilevante, trattandosi di una classica opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada»