fbpx
giovedì, Maggio 2, 2024

Suolo pubblico a Ischia, dopo 16 giorni il comune segue Il Dispari

Gli ultimi articoli

Applicate le vecchie tariffe. Si incasserà nelle more dell’adozione del regolamento. Magari poi si restituiscono a conguaglio…

Il dilemma suolo pubblico e il suo nuovo codice unico di cui vi avevamo evidenziati gli errori commessi dal comune di Ischia lo scorso 12 gennaio, è stato normato – per così dire – dalla giunta del comune di Ischia con la delibera numero 8 del 28 gennaio 2021. In breve, su suggerimento del responsabile Marino, la giunta di Ischia applica le vecchie tariffe e incassa i vari contributi nelle more dell’adozione del regolamento. Al netto degli errori materiali e di calcolo che erano presenti negli atti di cui avevamo parlato, il comune di Ischia prende atto che avevamo ragione in pieno e che loro, gli amministratori, ci sono arrivati con qualche settimana di ritardo.

LA NORMA
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”; per effetto delle disposizioni contenute nella citata legge 160/2019, articolo 1 commi 837 e seguenti “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”; in assenza di interventi normativi modificativi, il c.d. Canone unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale, disposto dai commi 816-847 della legge 160/2019) entra in vigore dal 01 gennaio 2021, con la contestuale decadenza dei previgenti prelievi; ai sensi del comma 817 del medesimo articolo 1 legge 160/2019 “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.

La giunta, ancora, prende atto che “non sono state finora recepite le richieste avanzate da ANCI, IFEL ed ANUTEL, di prorogare al 2022 l’istituzione del nuovo canone o di prevederne l’istituzione facoltativa, nonostante siano stati rappresentati in sede politica e tecnica rilevanti criticità fra cui la necessità di introdurre correttivi alle norme istitutive, che nell’attuale formulazione rischiano di produrre gravi incertezze applicative e contenziosi, nonché la difficoltà, nell’attuale contesto, ancora segnato dall’emergenza COVID-19 e da rilevanti problematiche socio­ economiche; l’applicazione di questi nuovi canoni richiede l’introduzione di una disciplina regolamentare (comma 821 dell’articolo 1 della Legge160/2019) per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, operazione estremamente complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi e la necessità di coinvolgere diversi Servizi all’interno dell’Amministrazione Comunale».
L’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. Nelle more dell’approvazione di specifiche disposizioni regolamentari e tariffarie, di disciplinare in misura essenziale il periodo di transizione fra i diversi regimi, facendo salve le procedure di autorizzazione e concessione, nonché le norme regolamentari e tariffarie, vigenti al 31/12/2020 e prevedendo al termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,l’adempimento del pagamento annuale e di eventuale conguaglio, per le fattispecie già oggetto di versamento.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos