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mercoledì, Maggio 1, 2024

Porto di lacco ameno, assolti Giuseppe Perrella e Gaetano Grasso per l’affidamento del 2015

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Non c’è stato alcun abuso d’ufficio o violazione al Codice della Navigazione da parte degli imputati Gaetano Grasso e Giuseppe Perrella, quest’ultimo nella qualità di legale rappresentante della società “Marina del Capitello”. E’ stato il dibattimento e la documentazione presentata dall’avv. Luigi Tuccillo a determinare la svolta e a convincere i giudici

Paolo Mosè | Non c’è stato alcun accordo illecito, non c’è stato alcun intento di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale al legale rappresentante della società “Marina del Capitello S.c.a.r.l.”, guidata dal coimputato Giuseppe Perrella. Fatto non sussiste per il reato di abuso d’ufficio, così come per la seconda ipotesi di violazione al Codice della Navigazione contestata al coimputato Gaetano Grasso. E’ una sentenza che ricalca per intero le conclusioni del pubblico ministero di udienza, che nella requisitoria si è discostato molto dal convincimento che il suo stesso ufficio riteneva con la richiesta di rinvio a giudizio essersi realizzato un presunto illecito.

A dare maggior vigore e interesse a questa vicenda l’intervento dell’avv. Luigi Tuccillo che, soprattutto, ha approfondito il ruolo del Grasso. Ripercorrendo l’iter burocratico amministrativo seguito dall’imputato, a cui il Comune di Lacco Ameno aveva delegato l’ufficio del Demanio marittimo. Non solo si è affrontato l’altro tema, altrettanto importante e che ha riguardato ciò che veniva concesso dall’Ente pubblico ad una società per la gestione del porticciolo turistico. Una struttura sempre più spesso al centro di voraci polemiche, di confronto anche aspro a livello politico. Per essere un porticciolo ove girano interessi economici rilevanti e che ha avuto diverse valutazioni non solo dell’autorità giudiziaria dell’ufficio di Procura, ma anche della stessa Corte dei conti, i cui giudici contabili ne hanno valutato il possibile o meno danno erariale.

Crolla l’abuso d’ufficio in quanto non ci sono stati abusi, violazioni di leggi, di regolamenti. La procedura soprattutto è stata svolta nella massima trasparenza e ciò che contestava il pubblico ministero delle indagini sulla mancata procedura di evidenza pubblica, questo aspetto è stato sì sviscerato in dibattimento, non trovando alcun intento tale da far emergere un ingiusto vantaggio patrimoniale per la società “Marina del Capitello”. Allorquando ha ottenuto l’affidamento della struttura dal 5 giugno al 31 ottobre 2015. Un periodo limitato e che calza con l’arco temporale estivo, durante il quale vi era all’epoca un arrivo massiccio di natanti.

ACCUSE CADUTE

Questa è la contestazione sulla quale si è sviluppato per diversi anni il processo e tutti questi aspetti sono stati minuziosamente “elaborati” dal pubblico ministero e dallo stesso tribunale, che ha voluto vederci chiaro senza tralasciare nulla: «Perché Grasso Gaetano, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lacco Ameno nonché di esecutore materiale del reato, in concorso con Perrella Giuseppe, in qualità di rappresentante legale della società Marina del Capitello S.C.A.R.L. – richiedente con stanza del 22 aprile 2015 l’affidamento in gestione per l’esercizio 2015 (maggio – ottobre 2015) dell’intero approdo turistico di Lacco Ameno – e di istigatore del reato, nell’esercizio delle sue funzioni a abusando del suo ufficio pubblico, su istigazione del Perrella (che determinandolo concorreva nel reato), rilasciava in data 5 giugno 2015 l’autorizzazione ex art. 45-bis Codice della Navigazione alla società Marina del Capitello S.C.A.R.L. – senza l’esperimento di alcuna procedura di evidenza pubblica – alla “gestione degli approdi e specchi acquei riguardanti i  pontili A, B, C, D, E, F e gli approdi esterni a nord” ed in tal modo intenzionalmente procurava alla suddetta  società un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell’ottenimento del predetto affidamento per il periodo dal 5 giugno al 31 ottobre 2015, in violazione delle seguenti norme….

Art. 30, co.3 del D. Lgs. 163/2006, secondo cui “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto de principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criter selettivi”

– Art 3 co 1 e co 5. del Decreto Dirigenziale n. 133 del 5 ottobre 2010 della Regione Campania rubricato “Trasparenza e concorrenza nell’ipotesi dell’art. 45-bis cod. Nav secondo cui: “1. In omaggio ai principi di trasparenza non discriminazione parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all’occupazione e l’uso di aree demaniali marittime e specchi acquei, i concessionari che intendano essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 45 bis cod. Nav, ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione devono manifestare detta volontà nell’istanza di rilascio o di rinnovo della concessione demaniale marittima.(…).

I concessionari qualificabili come enti pubblici e soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, qualora chiedano, nell’ipotesi disciplinate dai precedenti, commi, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 45 bis Cod. Nav ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono individuare il soggetto affidatario con procedure ad evidenza pubblica, dandone comunicazione nella relativa istanza».

In questo contesto le indagini fecero emergere una violazione al Codice della Navigazione, secondo la quale l’affidamento dei servizi di nautica da diporto erano in contrasto con lo stesso Codice, in quanto riguardante alcuni specchi d’acqua, in modo particolare per quei natanti di grossa stazza che approdavano nella parte esterna del porticciolo: «Perché Perrella, in qualità di amministratore della società Marina del Capitello S.C.A.R.L. e di esecutore materiale de reato, in concorso con Grasso, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lacco Ameno e di agevolatore, in forza dell’autorizzazione per l’affidamento della gestione dei servizi di nautica da diporto illegittima in quanto rilasciata in violazione o disposizioni normative di cui al capo 1. arbitrariamente occupava gli approdi e gli specchi acquei riguardanti i pontili A, B, C, D, E ed F, gli approdi esterni a nord del porto di Lacco Ameno, spazi del demanio marittimo».

AFFIDAMENTO URGENTE

In questo processo in particolare si è evidenziato altresì un aspetto che è emerso durante l’interrogatorio dell’attuale sindaco di Lacco Ameno, allorquando ricopriva nel periodo interessato dal processo l’incarico di assessore. Spiegando che quell’affidamento non era stato deciso quando a governare il comune di Lacco Ameno era la politica, ma dal commissario prefettizio a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale. E quindi era stato un atto prettamente amministrativo, non teso a favorire un determinato soggetto, come poteva appalesarsi tra le righe dell’inchiesta. E la testimonianza dell’attuale primo cittadino va proprio in questa direzione, per chiarire i tempi sui quali è stato deciso di affidare ad una società privata la gestione dell’area portuale: «Sono stato eletto quale primo cittadino del comune di Lacco Ameno nel 2015 e la gestione del porto venne affidata dal commissario prefettizio e precisamente il 5 giugno 2015, mentre io mi insediai il 18 giugno. Quindi non fu un atto politico, né dell’Amministrazione che io presiedevo. Quell’affidamento – ha poi aggiunto il teste – era avvenuto a seguito di u bando di gara europeo e vi erano tutte le condizioni per iniziare ad operare».

Quella scelta, per così dire un po’ “accelerata”, aveva una sua finalità proprio perché si era dinanzi ad una stagione turistica che si presentava molto interessante, anche per gli interessi dell’intera comunità. Spiegando che «era impellente iniziare, non era possibile perdere una stagione turistica già alle porte, e ricordo che eravamo agli inizi del mese di giugno».

Sul ruolo ricoperto all’epoca dall’imputato Grasso il testimone ha riferito che la sua attività era part-time, avendo un medesimo incarico dirigenziale con un altro Comune confinante, ed era l’unico disponibile a poter portare avanti determinate pratiche, determinate decisioni: «Ricordo che Grasso all’epoca era in servizio al Comune di Casamicciola Terme e per due ore a settimana veniva distaccato al Comune di Lacco Ameno che in caso contrario avrebbe dovuto chiudere i battenti. Non avendo un dirigente in quel momento nel suo organico».

NUOVA INCHIESTA

Per il sindaco di Lacco Ameno quella scelta è stata ritenuta giusta, in quanto l’Ente in quella circostanza ha incassato una somma ritenuta importante con un aumento consistente rispetto agli anni precedenti. E quella scelta ha provocato un vantaggio e non un danno all’Amministrazione da lui presieduta: «Il Comune in quell’anno ha incassato 350.000 euro e questo ha portato ad un aumento del cinquanta per cento rispetto agli anni precedenti, a significare che quel tipo di bando, quella società che è entrata nella gestione ha arrecato un vantaggio patrimoniale al Comune e non un danno».

Le vie giudiziarie però non finiscono mai. E come d’incanto per questo stesso specchio d’acqua si è proceduto ad una nuova inchiesta da parte dello stesso ufficio della Procura. Per la sua gestione e per i rapporti intercorsi, guarda caso, con lo stesso Perrella. E tutti insieme sono stati sottoposti ad accertamenti dalla polizia giudiziaria, che si sono conclusi con una richiesta di rinvio a giudizio. Oltre al Perrella, tra gli imputati compaiono anche l’attuale sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale ed altri personaggi che hanno avuto direttamente o indirettamente delle correlazioni nell’approvare alcuni atti deliberativi per continuare la gestione del porticciolo. Anche in questo caso l’ufficio della Procura contesta che si è arrecato un ingiusto vantaggio patrimoniale per non avere la Pubblica Amministrazione seguito la procedura di evidenza pubblica. Ed ancora si parla di mancati pagamenti di alcune sanzioni elevate dalla Capitaneria di Porto al legale rappresentante della società Perrella e il cui funzionario comunale non avrebbe adottato tutte quelle iniziative tese al rispetto delle norme. Se lo avesse fatto, comunque quella scelta di affidare nuovamente la gestione degli specchi d’acqua si sarebbe potuta concludere diversamente. La sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste è un elemento importante per la difesa, che si ritroverà a dover ridiscutere procedure e fatti identici o simili e avrà un peso non indifferente in quest’ultima iniziativa giudiziaria.

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