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mercoledì, Maggio 1, 2024

Parcheggio della Siena, le 11 VARIAZIONI ESSENZIALI che portano alla demolizione

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Accertata la esecuzione di opere in violazione di legge, anche alla luce degli esiti dell’accurato rilievo delle opere eseguito mediante apposita strumentazione gps acquisita agli atti dell’Ufficio SERVIZIO 5

Gaetano Di Meglio | L’iniziativa imprenditoriale a carattere speculativo, finalizzata ad un’autonoma utilizzazione dell’immobile per scopi commerciali della società Turistica Villa Miramare s.p.a – così come l’ha definita il TAR Campania nel 2014 quando ha deciso che dovevano essere pagati “tutti” i 327,477,14 euro per gli oneri concessori – è stata sequestrata, d’iniziativa, dal Comando Vigili del Comune di Ischia. Una cosa nota ai lettori de Il Dispari da diversi giorni. L’atto di sequestro, firmato dalla comandante Chiara Romano, ha segnato il punto di svolta di una storia che inizia il 27 gennaio del 2010 quando la Turistica Villa Miramare ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per un parcheggio multipiano interrato e pertinenziale al complesso alberghiero Miramare e Castello sito nel medesimo Comune alla via Pontano località Siena e che dopo 4793 giorni arriva all’amaro finale: c’è da demolire e fare le rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 31 del D.P.R. n. 380/01, 32, comma 3, dello stesso D.P.R. e 167 del d.lgs. n. 42/04. Perché sono stati: “valutati complessivamente e senza parcellizzazione alcuna gli abusi e le difformità predette, considerato che le opere risultano eseguite in area assoggettata a vincolo paesaggistico (zona a Protezione Integrale del vigente P.T.P.), si conclude che il complesso edilizio oggetto dell’accertamento è stato realizzato con variazioni essenziali.

E sono queste due paroline “variazioni” e “essenziali” che fanno tutta la differenza. Paroline che hanno un grosso significato e che sono determinate, nel dettaglio, al comma 3 dell’articolo 32 del DPR 380/2001: “Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31 – scrive il legislatore -, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza; mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito; violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali”.

Questo è il quadro finale di un abuso al centro di Ischia Ponte. Perché, è chiaro che quelle due paroline “variazioni essenziali”, di fatto, in area sottoposta a vincolo, equiparano le opere realizzate a quelle che non hanno mai avuto autorizzazione.
11 variazioni essenziali rispetto ai titoli abilitativi rilasciati e in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica che aprono uno scontro giudiziario e politico che sarà, per molto ancora, al centro del dibattito.
L’opera, ancorché “a carattere speculativo” come definita dal TAR Campania, conserva, comunque, un suo senso e una sua funzione collettiva. I famosi “230 posti auto distribuiti su 3 livelli interrati e 55 posti a raso” sono vitali per Ischia Ponte, per la sua economia e per il suo sviluppo.

Ieri, però, si è scritta una pagina molto importante della storia. Forse la più importante. Da ieri le strade di Santaroni e Comune di Ischia si sono divise. L’atteggiamento, forse fin troppo permissivo, di Comune e Soprintendenza si è scontrato con quello del privato, delle sue convinzioni, delle sue amicizie e delle sue consulenze. Consulenze che oggi, senza voler troppo sottolineare la vicenda, vengono smentite dai rilievi del GPS.
Rilievi che chiudono la bocca anche chi, forse tronfio del so tutto io tanto in voga in questi anni, sbandiera ai quattro venti: “ora se ne sono accorti”. La verità, come sempre, è nel mezzo: da una parte c’è l’atteggiamento permissivo (l’opera serve come il pane! altro che piano di terra con le viti…), dall’altra parte, invece, c’è l’evidenza che le opere sono state terminate da poco e che solo ora si è provveduto alla misurazione tramite GPS. Si poteva fare prima? Non lo sapremo mai.

L’ORDINANZA
L’ordinanza firmata da Francesco Iacono, il responsabile del Servizio 5, Sportello Unico per l’Edilizia – Edilizia Privata – Catasto, ordina “per le motivazioni di cui sopra e tenuto conto degli esiti dell’accertamento tecnico supportato da rilievo GPS, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 167 del D.LGS. n. 42/04, al Sig. “OMISSISS”, nella qualità di amministratore unico della Soc. Turistica Villa Miramare s.p.a, intestataria delle p.lle: foglio 11 p.lle nn. 1-192-196 -272-374- 440-441, la demolizione e la rimessione in pristino di tutte le opere in sito, come descritte, costituenti variazioni essenziali rispetto al P.d.C. n. 38/2010 ed all’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010, comprese quelle, comportanti rilevante alterazione dello stato dei luoghi, ricomprese nella SCIA prot. 15419/2014, nella DIA prot. n. 29448/2016, nella SCIA prot. n. 17874 del 14.05.2020 e nella SCIA prot. n. 2664/2021, titoli questi ultimi inefficaci in quanto non corredati da autorizzazione paesaggistica, il tutto a proprie cure e spese e nel rispetto delle leggi vigenti, nel termine di giorni 90 (novanta) a far data dalla notifica della presente ingiunzione.

LO SCENARIO E LO SCONTRO AMMINISTRATIVO
Alla luce di questa decisione, se non interviene nessun atto da parte del TAR, tra 90 giorni, il complesso sarà acquisito a patrimonio comunale e il comune di Ischia dovrà emettere anche la sanzione accessoria di 20 mila euro per la mancata osservanza della demolizione.
Dopo la notifica, ovviamente, la Soc. Turistica Villa Miramare s.p.a. avrà già dato mandato alla sua difesa per il rituale ricorso al TAR Campania e, successivamente, qualsiasi sia la pronuncia, si andrà al Consiglio di Stato per l’ultima parola.

3 COMMENTS

  1. Ma vogliamo veramente credere che una cosa del genere vera demolita quando per 5 lunghi anni nessuno si è minimamente scandalizzato di niente? Adesso con questo sequestro si vuole far vedere alla popolazione che su la carta sono totalmente contrari.

  2. Un altro ecomostro che resterà lì per 50 anni ….la ditta fallirà e lascerà il monumento ai posteri. O veramente qualcuno crede che lo abbattono?

  3. La demenza assoluta, è demolire, perché a livello ambientale si verifica un doppio danno, nonché un considerevole danno economico alle casse comunali.
    Il primo è che durante la produzione di c.a. si emette una quantità considerevole di co2.
    Il secondo è che a seguito di demolizione di un opera si avranno quantità abnormi di rifiuti edili, che in minima parte andranno a riciclo, con considerevole emissione di co2, mentre la restante parte andrà in discarica ove resterà sepolta per millenni.
    Il danno ecomico alle casse comunali si avrà quando la società in questione non autodenolira’ l opera ed il comune sarà costretto ad anticipare le somme per la demolizione per poi recuperarla ( cosa impossibile).
    Ergo che sarebbe più sensato acquisire a patrimonio pubblico l intera opera e riparare ai danni commessi
    Inoltre non capisco come non vi sia stata emissione di avvisi di garanzia nei confronti della società intestatria dei beni, dell impresa costruttrice, e del direttore dei lavori, nonché sulla mancata vigilanza da parte dell U.T.C.
    MISTERO !

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