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mercoledì, Maggio 1, 2024

“Nessuna concussione” così il riesame ha liberato Ferrandino e D’Abundo

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Inchiesta foriana. Lo hanno scritto i giudici del riesame nelle motivazioni. Il tribunale si sofferma sulle dichiarazioni rese da Ciro Castiglione e scrive che egli stesso avrebbe ricevuto un vantaggio e stando alle sue affermazioni tutt’al più può esserci una corruzione per induzione. Ne ha valutato l’attendibilità e durante il colloquio intercettato non si è mai fatto cenno ai presunti pagamenti delle vacanze in Puglia. Il maresciallo della Capitaneria ha depositato documentazione che attesta l’avvenuto pagamento, le cui prove sono registrate all’interno dell’iPhone

Paolo Mosè | «L’impugnazione è fondata». Una brevissima affermazione per riaffermare che il ricorso presentato dinanzi al collegio del riesame sull’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari a Giovan Giuseppe Ferrandino ed Antonello D’Abundo, non doveva essere emessa in ordine al reato di concussione. Lo afferma il collegio della X sezione che ha depositato le motivazioni con le quali il 22 aprile scorso aveva disposto l’immediata scarcerazione dei due indagati.
Una motivazione molto articolata che si sofferma anche su spunti nuovi rispetto a quanto emerso dagli atti del pubblico ministero Alberto Cannavale e che erano stati depositati per essere messi a disposizione dei giudici e dei difensori.
Nella prima parte viene riportato quanto ebbe a dichiarare in più riprese l’albergatore foriano Ciro Castiglione, le cui affermazioni sono state alla base del provvedimenti coercitivo firmato dal gip Montefusco. Quella ricostruzione della parte offesa non trova d’accordo il tribunale, che valutando le prospettazione elencate dal Castiglione, e solo su di esse, va rivista la qualificazione giuridica, inquadrabile nell’ipotesi di corruzione per induzione. E non di concussione. Il che comporta automaticamente che colui che veniva definito dal pubblico ministero vittima, diventa di fatto anche lui indagato. E quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari ha una valenza probatoria del tutto insignificante, perché la legge stabilisce che quelle dichiarazioni debbano essere trascritte alla presenza di un difensore di fiducia o quantomeno d’ufficio. Ed infatti il collegio del riesame scrive: «Ebbene, così tratteggiata la distinzione tra le due ipotesi delittuose (concussione e corruzione per induzione, ndr) va evidenziato come nella fattispecie in esame il Castiglione non si dolga di “un nocumento certamente ed esclusivamente contra ius”, ma prospetti, unicamente, il vantaggio discendente dall’avere il cosiddetto “occhio di riguardo” per “stare più quieto” nella gestione delle proprie strutture alberghiere. Il denunciante inquadra l’incipit della sua determinazione a corrispondere l’illecita utilità rapportandosi ai pregressi “incidenti giudiziari”, temendo gli effetti di nuovi controlli, implicitamente ritenendo sussistenti le condizioni per l’accertamento di ulteriori irregolarità. L’illecito pregiudizio connesso al caso in cui avesse disatteso le richieste avanzate dal pubblico ufficiale per il tramite del D’Abundo, elemento indefettibile per la sussistenza della contestata concussione, non viene in alcun modo rappresentato dal Castiglione che, nelle sue dichiarazioni, palesa la sola possibilità di “stare più quieto” nel fornire l’utilità richiesta per interposta persona».
Ed è a questo punto che il tribunale richiama quanto dichiarato dal maresciallo capo della Capitaneria di porto per un raffronto e scrive: «Il Ferrandino, in sede di interrogatorio di garanzia, ha decisamente contestato le circostanze denunciate dal Castiglione, ribadendo con forza di aver pagato di tasca propria i soggiorni di cui all’imputazione. Tali affermazioni, riprese nella memoria depositata dalla difesa (avvocati Luigi Tuccillo e Bruno Molinaro, ndr) all’odierna udienza camerale, sono state dettagliatamente esplicitate dal prevenuto che ha invocato a conferma del suo dire la testimonianza che sul punto avrebbe potuto rendere D’Abundo Vito, presente al momento della consegna della somma di denaro con cui era stato saldato il prezzo corrispondente al soggiorno estivo del giugno 2014, prezzo (2.440 euro) indicato nel fax trasmessogli dal D’Abundo sul proprio computer, prodotto in sede di interrogatorio di garanzia. Il ricorrente ha affermato che detto soggiorno era stato prenotato per il tramite di Antonello D’Abundo, conosciuto come titolare dell’agenzia di viaggi “Yes Viaggi” ed al quale già in passato si era rivolto, al fine di ottenere un trattamento economico più vantaggioso, allorquando colleghi o amici manifestavano l’intenzione di soggiornare ad Ischia. Anche il pagamento della seconda vacanza era avvenuto in contanti».
Questo aspetto è nodale per tutta l’inchiesta ed il tribunale giustamente vi si sofferma. Proseguendo su quanto dichiarato dal pubblico ufficiale: «Il Ferrandino ha specificato che le modalità di prestazione e conclusione dei contratti erano rinvenibili nello spazio di archiviazione della memoria dell’iPhone sequestratogli all’atto della perquisizione operata dalla pg. Dai contenuti digitali del predetto dispositivo era possibile rilevare una corrispondenza di sms per la prenotazione e di e-mail di conferma della conclusione dell’accordo sulla casella di posta sulla quale il D’Abundo aveva inviato il voucher di un tour operator della Puglia cui il D’Abundo stesso gli aveva riferito di essersi rivolto per la vacanza prenotata nel 2014. Per entrambi i soggiorni era stato concordato l’importo di circa 2.000 euro, rispetto al quale aveva chiesto al D’Abundo di poter provvedere al relativo pagamento mediante bonifico. Quest’ultimo, tuttavia, gli aveva rappresentato che, per poter ottenere lo sconto, avrebbe dovuto pagare in denaro contante, dovendo egli stesso occuparsi della prenotazione e di ogni altro adempimento consequenziale».
Nel passaggio successivo quelle banconote sarebbero state fotografate e memorizzate nella galleria dell’iPhone; che non sapeva che il D’Abundo si fosse affidato al Castiglione; pensava che il D’Abundo si fosse direttamente rivolto al tour operator per la prenotazione, ma senza mai passare per l’albergatore foriano. Sul punto ha anche aggiunto di aver operato in qualità di agente di polizia giudiziaria eseguendo i controlli sulle strutture alberghiere del Castiglione e provvedendo ai relativi sequestri. Quanto dichiarato dal Ferrandino viene ripreso dal tribunale combaciandolo con quanto riferì il D’Abundo in sede di interrogatorio di garanzia: «Il quale aveva confermato di aver ricevuto i soldi contanti per il pagamento dei predetti soggiorni, modalità pretesa dal Castiglione – al quale il D’Abundo si era rivolto all’insaputa del pubblico ufficiale per ottenere trattamenti economici più vantaggiosi, visti i suoi rapporti con i tour operators pugliesi – poiché quest’ultimo necessitava di liquidità per pagare “fuori busta” ai suoi dipendenti».
L’altro aspetto toccato riguarda le famose telefonate intercorse e il colloquio avuto con lo stesso Castiglione dal Ferrandino: «Ed invero escluse le telefonate riguardanti la richiesta rivolta dal D’Abundo al Castiglione di un televisore per un non meglio precisato amico, in quanto non oggetto di imputazione, la conversazione del 9.11.2015 intercorsa tra il D’Abundo e il Ferrandino, nel corso della quale il primo riferiva al secondo che si era sentito con “quell’amico” e il Ferrandino rispondeva che forse nei giorni successivi sarebbe passato da lui a “prendere un caffé”, non appare assolutamente significativa, posto che il riferimento alla settimana ed alla Puglia non è articolato in maniera comprensibile e non può ricondursi alla medesima causale di quella in contestazione, ossia, come ritenuto dal giudice di prime cure, alla possibilità che il Ferrandino potesse beneficiare di un’ulteriore vacanza in Puglia. Di pari incongruenza dimostrativa, sempre rispetto al nucleo della contestazione, è poi il contenuto dei colloqui direttamente intercettati con il proprio cellulare dal Castiglione nella prima parte della registrazione, in cui presenti sono solo il denunciate e l’intermediario, la conversazione si concentra sui controlli effettuati dal Ferrandino presso il Sorriso Terme Resort & spa, struttura ricettiva sita a Forio e gestita dalla famiglia Impagliazzo. Sul tema il D’Abundo asserisce che il sottufficiale, dopo i controlli effettuati alla suddetta struttura ricettiva, era riuscito ad “apparare” la famiglia Impagliazzo Antonio con l’autorità giudiziaria, evitando il sequestro della struttura affinché si consentisse l’esecuzione di alcuni lavori di adeguamento da farsi entro un preciso arco temporale. La seconda parte della conversazione, alla quale partecipa anche il Ferrandino, afferisce alla presenza dei carabinieri in compagnia del denunciante presso l’Hotel Terme Punta del Sole, notata dal D’Abundo nel corso dell’incontro del 6 novembre 2015, allorquando vi si era presentato senza preavviso. In particolare il Ferrandino chiede al Castiglione, ripetutamente, se i carabinieri si fossero limitati a svolgere controlli di natura edilizia o avessero eseguito anche perquisizioni e acquisizioni di documentazione. Quindi, confida al Castiglione che i controlli alle strutture ricettive erano stati delegati dall’autorità giudiziaria, indicandogli anche quali erano le strutture ricettive che dovevano essere controllate».
E poi c’è un altro passaggio che fa da cappello a quanto i due si riferiscono: «Successivamente il Ferrandino chiede all’albergatore di conoscere in anticipo eventuali irregolarità che sarebbero potute emergere durante il controllo in modo da evitare eventuali contestazioni di sorta».
E poi ancora scrive il riesame: «L’indagato, poi, preavvisa il Castiglione anche sulle modalità del controllo e sulla documentazione che avrebbe chiesto all’atto del suo arrivo alla struttura ricettiva e suggerisce al Castiglione il tipo di reazione che questi avrebbe dovuto avere dinanzi ai colleghi che lo avrebbero accompagnato nel corso del controllo».
Ed a questo punto il tribunale fa la chiosa conclusiva e del perché quell’ordinanza doveva essere annullata: «Certamente il tenore della conversazione intrattenuta dal ricorrente con il Castiglione riscontra l’esistenza di un collegamento assolutamente riprovevole tra i due ed attesta la disponibilità del Ferrandino – in violazione dei suoi doveri istituzionali rivelando ed utilizzando il segreto d’ufficio – verso l’imprenditore il quale si accorda nei minimi dettagli, suggerendo reazioni, strategie e comportamenti in vista dell’ulteriore controllo della pg delegata, ma, ancora una volta, tutto questo è eccentrico rispetto agli specifici addebiti mossi nella contestazione provvisoria. Alcun accenno viene operato ai viaggi asseritamente pagati dal Castiglione per guadagnarsi il cosiddetto “occhio di riguardo da parte del pubblico ufficiale” compiacente; lo spaccato che emerge è certamente commendevole e fotografa l’indegno comportamento di un pubblico ufficiale, ma tanto non può ritenersi sufficiente nemmeno sotto il profilo della gravità indiziaria ai fini della contestata concussione».

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