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sabato, Maggio 11, 2024

Casamicciola, la difesa di Giosi contro il ricorso di Abramo: “non ha interesse, è un elettore di Lacco Ameno”

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La memoria di costituzione degli avvocati Bruno Molinaro e Angelo Clarizia. Si sostiene la inammissibilità perché De Siano è residente e cittadino elettore nel comune di Lacco Ameno. Nel merito si chiede il rigetto perché la sia pur tardiva pubblicazione delle liste all’albo pretorio on-line non ha inficiato la pubblicità dei nominativi dei candidati. Depositate le pubblicazioni sugli organi d’informazione e sui social. Il richiamo alla “disastrata” situazione di Casamicciola

Arriva la contromossa di Giosi Ferrandino al ricorso al Tar di Abramo De Siano: la memoria di costituzione in giudizio e le controdeduzioni depositate presso la Seconda Sezione per l’udienza fissata il 30 novembre dagli avvocati Bruno Molinaro e Angelo Clarizia.

Per controbattere alla richiesta di annullamento del risultato elettorale, la difesa del sindaco di Casamicciola Terme evidenzia ricostruisce i fatti ed evidenzia che il ricorrente «è risultato “non eletto” (ultimo della propria lista con voti 84). Ciononostante, ha impugnato gli atti in epigrafe con ricorso ritualmente depositato, con il quale ha dedotto quale unico, articolato motivo la violazione del principio del “favor partecipationis”, nonché del termine perentorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 570/60 e dei “principi che regolano il procedimento elettorale”. In buona sostanza, ha lamentato la tardiva pubblicazione, in violazione del termine previsto di 8 giorni, dei “manifesti con le liste e i candidati ammessi alle consultazioni elettorali amministrative”, rilevando, in particolare, di non aver “potuto palesare – per tutto il termine tassativamente indicato dalla legge – la sua candidatura ai cittadini casamicciolesi chiamati alle urne, di cui risulta lesa irrimediabilmente la libera esplicazione del diritto di voto garantito dall’art. 48 Cost….».

IL MOTIVO DI INAMMISSIBILITA’

Un ricorso di cui si chiede al Tar la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto per infondatezza.

Per sostenere la inammissibilità i legali di Giosi richiamano la circostanza che il ricorrente Abramo Ciro De Siano «risiede, a far data dal 19 giugno 2019, nel comune di Lacco Ameno, risultando iscritto nella “lista elettorale generale Maschile” di detto comune “al n. 623, Sezione elettorale 2, numero lista sezionale 176”. Egli, pertanto, non riveste la qualità di cittadino elettore nel comune di Casamicciola Terme, né tantomeno risulta eletto alla carica di consigliere comunale. I precedenti del Consiglio di Stato richiamati nel ricorso dal De Siano, come è agevole rilevare, attengono tutti a casi nei quali ad agire in giudizio per violazione del termine previsto per la affissione delle liste dei candidati all’albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici era un cittadino elettore».

Un primo dato fondamentale, a sostegno del quale si richiama un precedente relativo proprio alle “famose” elezioni di Casamicciola del 2001: «Conferma ne è la circostanza che, anche nel caso deciso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 5 febbraio 2002, riguardante le elezioni tenutesi nel medesimo comune di Casamicciola Terme nel maggio del 2001, aveva proposto ricorso la signora Francesca Trosa, regolarmente iscritta nelle liste elettorali di quel comune: dunque cittadina elettrice. Il De Siano è – lo si ripete – iscritto nelle liste elettorali del comune di Lacco Ameno, limitrofo a quello del comune di Casamicciola Terme. Tale condizione ha un’indubbia refluenza sulla stessa ammissibilità del gravame».

NESSUN RICORSO DA CITTADINI ELETTORI

E la difesa di Giosi entra nel dettaglio: «La controversia all’esame del Collegio verte, infatti, sulla natura e sulla funzione assolta dal termine previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 570/60, con particolare riferimento alla incidenza che la sua inosservanza può avere sull’intero procedimento elettorale. Come chiarito proprio da codesto T.A.R. nella sentenza del 18 ottobre 2001, “ la ratio posta alla base di un tale disposto normativo è senz’altro riconducibile alla più generale esigenza di garantire libere elezioni; più particolarmente risiede nella evidente voluntas legis di riservare all’elettore un congruo periodo di tempo di “serena riflessione” prima dell’atto di votazione in cui si estrinseca in concreto il suo diritto di elettorato attivo”».

Per ribadire: «Il punto allora è proprio questo: la norma che si assume violata è posta a presidio unicamente del cittadino elettore (o del candidato che rivesta anche tale qualità), essendo chiaramente finalizzata a garantire “all’elettore un congruo periodo di tempo di serena riflessione prima dell’atto di votazione in cui si estrinseca in concreto il suo diritto di elettorato attivo”. Nel caso in esame, anche a voler ammettere che la dedotta violazione abbia natura sostanziale, è innegabile che nessun elettore (o candidato che rivesta anche tale qualità) si sia doluto, in concreto, di tale violazione e, quindi, dell’esito asseritamente illegittimo delle consultazioni elettorali tenutesi nel comune di Casamicciola Terme nei giorni 14 maggio e 15 maggio 2023. Nessun ricorso, infatti, risulta proposto da un solo cittadino elettore, il cui diritto sia stato eventualmente leso da una procedura non corretta per non aver potuto beneficiare di “un congruo periodo di tempo di serena riflessione prima dell’atto di votazione”».

Di qui dunque la evidente inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o di interesse qualificato.

LA MANCATA PUBBLICAZIONE

Si passa quindi ad illustrare perché il ricorso è comunque infondato nel merito. Ovvero circa la mancata pubblicazione delle liste all’albo pretorio on-line del Comune entro il termine stabilito. E qui la memoria di costituzione richiama quanto già sentenziato dal Tar per altro caso: «Orbene, “la norma non prevede in alcun modo espressamente che un’eventuale assenza delle predette pubblicazioni in formato informatico (id est: l’albo pretorio on line) comporti l’annullamento dell’attività elettorale svolta: l’art. 19, comma 1, e l’art. 22 del medesimo T.U. prevede unicamente l’obbligo di affissione delle liste all’albo pretorio ovvero in altri luoghi pubblici, adempimenti effettuati nel caso di specie (…)».

Ancora, si cita la giurisprudenza del Consiglio di Stato: «La radicale invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo del singolo atto, mentre non possono portare all’integrale annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto».

Non è il caso di Casamicciola: «Nella specie, è dimostrato che tutte le altre forme di pubblicità, sebbene diverse da quella da effettuarsi sull’albo pretorio “on line”, sono state ampiamente osservate con ogni mezzo legale, comunque idoneo e satisfattivo dell’interesse tutelato».

IL POTERE DEI SOCIAL

A conferma, sono state depositate le liste pubblicate dagli organi di informazione locali, ad iniziare da Il Dispari, sia nei formati cartacei che web, nonché «immagine fotografica del manifesto affisso sin dal 5 maggio 2023 al portone-vetrata (albo pretorio cartaceo) del palazzo municipale sito in Casamicciola Terme alla Piazza Marina (ex Capricho de Calise), recante la scritta “Comune di Casamicciola Terme – Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale – Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali (art. 71 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed art. 31 del Testo Univo 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)” e, in basso, la riproduzione delle tre liste».

Le liste in sostanza sono state adeguatamente pubblicizzate. Ma gli avvocati Molinaro e Clarizia aggiungono una considerazione sulla diffusione ormai raggiunta dai social: «D’altronde, se è pur vero che la legge del 18 giugno 2009, n. 69, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici, ha riconosciuto l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici (come l’Albo pretorio on line), è altrettanto vero che, già nel giugno 2017, il social media Facebook, sul quale – come documentalmente dimostrato – sono stati pubblicati, in data 15 aprile 2023, i nomi dei candidati alle cariche amministrative nel comune di Casamicciola Terme, ha raggiunto ben 2,23 miliardi di utenti attivi mensilmente, classificandosi come primo servizio di rete per numero di utenti attivi (fonte Wikipedia). Ne deriva che l’interpretazione della norma che si assume violata debba essere, in ogni caso, teleologicamente orientata, tenuto conto dello scopo per il quale la norma stessa è stata a suo tempo emanata».

IRREGOLARITA’ NON SOSTANZIALE

Non si rientra in un caso che possa condurre all’annullamento delle elezioni: «Inoltre, in base a un condiviso orientamento, la radicale invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento della finalità che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’integrale annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto».

Richiamando sempre la giurisprudenza in materia per evidenziare che «In applicazione di tale principio, la prevalente giurisprudenza annovera tra le irregolarità sostanziali delle operazioni di voto solo le carenze più macroscopiche, tra cui l’omessa sottoscrizione (in calce) dei verbali di sezione, l’arbitraria chiusura della sezione elettorale, l’irregolarità della scheda, la non corrispondenza, effettivamente accertata, tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.

Viceversa, rientrano tra le irregolarità non sostanziali, come tali inidonee a determinare l’annullamento delle operazioni elettorali, le anomalie come quelle denunciate dal De Siano, così come “i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti anche con riguardo alle schede complessivamente autenticate, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, etc., dal momento che la deduzione dell’omessa e/o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto”».

Un vizio formale, dunque, e non sostanziale.

LA FRANA DEL 26 NOVEMBRE

La memoria si sofferma poi su un aspetto che travalica la questione giuridica ed è legato alla particolare situazione che vive Casamicciola, che per tali motivi ha assoluta necessità di una Amministrazione eletta dal popolo e di stabilità. Il che rende in un certo senso quanto mai “inopportuno” il ricorso di De Siano: «Solo per tuziorismo, i sottoscritti difensori rilevano che, nella denegata ipotesi di accoglimento del proposto ricorso, la conseguenza sarebbe quella di procedere a nuove elezioni in un comune, quale è quello di Casamicciola Terme, tuttora disastrato e in stato di emergenza, essendo stato gravemente colpito sia dall’evento sismico del 21 agosto 2017 che dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, che, come a tutti tristemente noto, hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali. Tali eventi, di eccezionale intensità, hanno purtroppo determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando vittime, l’isolamento di diverse località, nonché l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, al punto da travalicare completamente la capacità di risposta dell’ente territoriale coinvolto e da determinare, senza indugio, la necessità del dispiegamento di consistenti mezzi e risorse del Servizio nazionale della protezione civile».

Concludendo: «E’ evidente, pertanto, che, in siffatto contesto storico, sociale ed economico, il rinnovo delle operazioni di voto per una presunta violazione formale finirebbe, da un lato, per ledere l’interesse pubblico a garantire il risultato acquisito senza alcuna contestazione da parte dei cittadini elettori di Casamicciola Terme e, dall’altro, per compromettere l’interesse di questi ultimi a beneficiare di un’amministrazione stabile, attualmente già al lavoro in piena sinergia con il Commissario Straordinario del Governo preposto alla ricostruzione, aggravando, in definitiva, i danni incalcolabili già verificatisi».

1 COMMENT

  1. Abramuzzo stai cosi bene al corso Angelo Rizzoli, non fare il cattivello fatti una bella passeggiata e respira aria di mare. Sono passati i tempi di una volta. Siamo uomini o caporali?
    Quando è giunto il momento bisogna fare autocritica e fare non uno, ma tre passi indietro quando si è sulla via del tramonto, “politicamente si intende”, non siamo eterni.

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