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lunedì, Maggio 6, 2024

Autovelox “illegali”, un’altra sconfitta per Pascale. Ma la Corte Cassazione li spegne “tutti”

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Ennesima sentenza del Giudice di Pace che annulla la multa. Il verbale elevato dalla Polizia Municipale illegittimo perché l’infrazione rilevata con un dispositivo non omologato. Inoltre il Comune non aveva rispettato le prescrizioni sulla corretta segnalazione della presenza del rilevatore di velocità. Inutile la costituzione in giudizio dell’Ente

Maledetti” autovelox! Sui Comuni di Ischia e Lacco Ameno si abbatte una pioggia di sentenze di annullamento delle contravvenzioni elevate negli anni scorsi con l’utilizzo dei dispositivi non omologati.
E il Comune del Fungo, dopo la recente sentenza del Giudice di Pace di Ischia che aveva annullato ben 20 verbali, incassa ora una nuova batosta. Accolto il ricorso presentato da un automobilista difeso dall’avv. Ambrogio Del Deo.
La sentenza del Giudice di Pace dott.ssa Angela Castagliuolo ricalca le precedenti e non poteva essere altrimenti, essendo identica la materia del contendere. Anche se in questo caso all’Ente amministrato da Giacomo Pascale viene anche imputata la mancata segnalazione e la scarsa visibilità dell’autovelox.

IL RICORSO
Il ricorso proponeva opposizione avverso il verbale di violazione al Codice della Strada elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lacco Ameno il 13 settembre 2022, «con il quale veniva comminato il pagamento della complessiva somma di euro 63,70 oltre spese, per sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a seguito di processo verbale di contravvenzione per violazione dell’articolo 142 c. 2 e 7 cds del 13/09/2022 perché circolava alla velocità di km/h di 54,40 superando di km 4,40 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso con limite di velocità di 50km/h stabiliti dalla cartellonistica stradale, eccesso rilevato a mezzo di apparecchiatura fissa Autosc@n Speed, presente in Lacco Ameno alla via Litoranea con il veicolo targato FF***».

Il ricorrente deduceva innanzitutto «la illegittimità del verbale di illecito, in quanto accertato dalla Polizia Locale di Lacco Ameno a mezzo di apparecchio di rilevamento di velocita, privo di taratura, non omologato, su strada priva dei requisiti legittimanti la sua installazione ed utilizzo, nonché carente della necessaria distanza e segnalazione».
Vano il tentativo del Comune di “salvare” la contravvenzione e il relativo incasso. Depositando atti e documenti «tra cui l’originale del verbale di illecito stradale in suo possesso, ritualmente notificato e deduceva la legittimità del verbale di illecito opposto e del corretto operato di esso ente accertatore avvenuto nel rispetto di leggi e regolamenti».

OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE
Altro che legittimo! L’opposizione è stata ovviamente ritenuta fondata e il verbale annullato. Del resto, ormai non potevano esserci dubbi sull’esito anche di questo giudizio.
Nella sentenza il Giudice di Pace si sofferma sulla mancata omologazione. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione «che con ordinanza del 17/03/2022, ha stabilito, per quanto concerne gli autovelox che questi strumenti di misurazione non devono essere soltanto approvati dal Ministero dei Trasporti ma anche omologati. La Suprema Corte ha stabilito, dunque, che la verifica periodica delle apparecchiature deve essere dimostrata e/o attestata con specifiche certificazioni di omologazione».
Ribadendo un altro aspetto essenziale e già ben noto: la differenza sostanziale tra approvazione e omologazione. Nella sentenza infatti si legge: «Sul punto vale la pena di evidenziare, in base a quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza, che l’omologazione e l’approvazione sono due operazioni completamente diverse per le finalità che perseguono: infatti l’omologazione viene fatta per accertare la rispondenza e l’efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della Strada e l’approvazione, invece, verifica elementi che non vengono indicati nel regolamento e non deve rispettare specifiche prescrizioni, comunque, la differenza tra omologazione ed approvazione, emerge dall’esame delle norme di riferimento.

Infatti, l’articolo 192, comma 2, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, sull’omologazione prevede che: “L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”. L’articolo 192, comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, sull’approvazione prevede che: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”».
Concludendo: «In definitiva la distinzione tra le due operazioni di controllo è ravvisabile nel fatto che l’omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre l’approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento».

LA DISTANZA TRA SEGNALI E DISPOSITIVI
E iniziano le “bacchettate” al Comune di Lacco Ameno, che, «pur costituito in giudizio, non ha fornito la certificazione relativa all’omologazione dell’apparecchio di rilevamento della velocita installato in via Litoranea né certificazione dell’avvenuta taratura periodica».
Quindi la dott.ssa Castagliuolo passa all’altra questione sollevata nel ricorso, ovvero segnalazione e visibilità: «Non può non evidenziarsi inoltre che il sistema di rilevamento della velocità degli autoveicoli con il quale le forze dell’ordine possono verificare il superamento dei limiti di velocità e applicare le relative sanzioni previste dall’art. 142 cds, stabilisce che questi dispositivi devono essere segnalati preventivamente e risultare ben visibili agli automobilisti, ciò vale sia per le postazioni fisse sia per quelle mobili.

Sul punto, la recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione dell’8/2/2022, ha chiarito che questi due requisiti, preventiva segnalazione e visibilità, devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata. Principi, questi già evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza del 2020 con la quale aveva fornito sufficienti precisazioni e stabilito che: “ i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante” e, comunque “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse”».

A rafforzare tale quadro, una ulteriore pronuncia dei giudici di legittimità: «Sul punto va richiamato il recentissimo orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata lo scorso 31 agosto 2023, ove va ulteriormente precisato che tra l’ultimo cartello che avvisa della presenza del rilevatore elettronico della velocità e l’apparecchio, ci deve essere una distanza di almeno un chilometro. In definitiva “distanza e visibilità” sono “i due requisiti che devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto affinché la rilevazione dell’infrazione sia legittima”».

Gli autovelox installati dal Comune di Lacco Ameno non rispettano alcun requisito: «Nel caso in esame, le apparecchiature elettroniche e le modalità di rilevamento del contestato eccesso di velocità, ascritto al ricorrente, non appaiono del tutto conformi alla normativa innanzi richiamata da cui la illegittimità dell’impugnato provvedimento».
Sanzioni annullate Comune condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di 300 euro. Ovvero quasi cinque volte l’ammontare delle sanzioni elevate! L’ennesima dura “lezione” per Giacomo Pascale. E chissà quante altre ancora ne arriveranno…

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