Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) si è spetto sul ricorso presentato da Carmine Di Meglio, responsabile del settore giovanile dell’Ischia e all’udienza del 3 settembre ha respinto l’istanza cautelare e compensato le spese.
Il ricorso era stato proposto contro il Ministero dell’Interno, Questura di Napoli, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli, Prot. 0110613 del 13.05.2024, notificato in data 14.05.2024, con il quale gli viene fatto Divieto di accedere per anni DUE a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri anche amichevoli, disputati dalla squadra UNDER 18 della città di Ischia, campionato allievi regionali girone D, attualmente denominata Ischia calcio under 18, nonché della nazionale anche under 21, nonché di tutte le squadre che militano nei campionati nazionali di serie A,B,C,D, Eccellenza e Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria e a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League e Conference League, con estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli e alle aree di servizio autostradali e ai luoghi comunque interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse. In particolare per il Comune di Ischia il è esteso ai luoghi, nel raggio di 300 metri dallo stadio indicate nell’allegato provvedimento interessati alla sosta ed al transito dei tifosi diretti all’impianto, da due ore prima dell’inizio a due ore dopo il termine della stessa manifestazione sportiva”.
Il relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio (Maria Abbruzzese, Presidente e Gianluca Di Vita, Consigliere) tuttavia ha evidenziato che “ad un primo sommario esame le censure dedotte in ricorso non appaiono assistite da adeguato fumus boni iuris, in quanto i fatti in questione appaiono pienamente rientrare nella previsione di cui all’art. 6 ter della l. 13 dicembre 1989, n. 401, come successivamente modificato, essendo potenzialmente idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica e a creare turbative per l’ordine pubblico” e rilevato, in particolare, “che la grave condotta contestata al ricorrente, segnatamente indirizzata ad intimorire il direttore di gara con minaccia di morte, calata nel clima di particolare concitazione in cui si è svolto l’evento sportivo, appare ragionevolmente posta a presupposto dell’adozione del provvedimento impugnato, anche in relazione della particolare posizione di garanzia rivestita dal ricorrente, in ragione del ruolo svolto e stante le finalità di tutela della misura, con necessità di evitare la reiterazione dei comportamenti vietati in occasione di eventi sportivi”.