Gira bene a Giacomo Pascale nel caso porto turistico. Dopo il dissequestro del gip Comella, arriva anche la decisione del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, che ha accolto il ricorso cautelare per il rilascio immediato della struttura detenuta dalla “Marina del Capitello”. In realtà l’approdo turistico, come detto, è già stato restituito al Comune di Lacco Ameno dal giudice per le indagini preliminari.
Il provvedimento del giudice Attanasio in realtà non tiene conto del dissequestro penale avendo probabilmente redatto in precedenza. Ma la sostanza non cambia.
Innanzitutto, nell’accogliere il ricorso d’urgenza presentato a fine 2023 il tribunale fa riferimento al tentativo di mediazione fallito e ai numerosi contenziosi in atto tra le due parti. Un accordo sollecitato dal giudice, ma cercato anche da Giuseppe Perrella, che aveva appunto attivato la mediazione. Ma sulla vicenda a quanto pare era impossibile dirimere le contrapposizioni… Il giudice evidenzia che «le parti, comparse di persona nel corso del procedimento, sono state più volte sollecitate al fine di pervenire ad una auspicata e più generale intesa bonaria, inclusi cioè i numerosi profili di contestazione emergenti, come in atti, dai numerosi procedimenti civili ed amministrativi tra esse ancora pendenti. Tuttavia, alcun accordo è stato infine raggiunto».
IL RICORSO
Sinteticamente, ripropone la richiesta del Comune «di immediato rilascio dell’area portuale di sua competenza ancora occupata, pur dopo la scadenza della originaria concessione demaniale n. 39/2019, dalla assegnataria Marina del Capitello scarl, resasi inoltre gravemente inadempiente – deduce l’istante – sotto molteplici profili contrattuali.
Più precisamente: “Oggetto del giudizio: rilascio immediato degli specchi acquei, degli approdi, dei pontili, delle strutture e di tutte le aree demaniali detenute in Lacco Ameno da Marina del Capitello S.c. a r.l.
Con convenzione rep. n. 37 del 28.03.2017 il Comune di Lacco Ameno, titolare delle concessioni demaniali marittime relative alle aree portuali e specificamente indicate a pag. 6 di detto contratto, affidava tali aree in sub-concessione.
La scadenza contrattuale (originariamente fissata al 09.06.2021 dall’art. 3 della predetta convenzione) veniva procrastinata al 29.06.2022 per effetto della proroga di cui all’art. 103 D.L. n. 18/2020, ritenuta applicabile nel caso di specie dal Tar Campania con la sentenza n. 2340/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9826/2023. A titolo di corrispettivo dell’utilizzazione del porto turistico, Marina del Capitello Scarl si impegnava a pagare all’esponente il canone annuale di euro 170.000,00 nonché alla realizzazione delle opere di riassetto degli approdi turistici.
II periodo del predetto contratto si conveniva, altresì, che fossero a carico del (sub)concessionario “tutti i canoni, diritti e tariffe relativi ai servizi necessari alla costruzione e gestione dell’opera”».
Arrivavano quindi le accuse a Perrella: «Orbene, la resistente (che tuttora detiene le aree portuali de quibus) si è resa gravemente inadempiente in ordine ai suindicati obblighi contrattuali, non avendo essa pagato all’istante il canone annuale per gli anni dal 2019 in poi (e così per un importo complessivo di oltre ottocentomila euro), né eseguito e/o completato i lavori di ristrutturazione degli approdi turistici, né rimborsato le somme che il Comune (in quanto intestatario delle relative utenze) ha anticipato per consumi elettrici ed idrici, né versato all’ente le somme dovute a titolo di Tar…».
BENE PUBBLICO
Si sosteneva dunque «in via principale, cessazione (in data 29.06.2022 o, in subordine, in data 31.12.2023) della sub-concessione tra il Comune di Lacco Ameno e Marina del Capitello Scarl: ammissibilità della domanda cautelare di rilascio e sussistenza del fumus boni iuris.
In via principale, il rilascio immediato delle aree portuali de quibus viene chiesto dall’istante per l’intervenuta scadenza del rapporto contrattuale: scadenza avvenuta in data 29.06.2022 per effetto della proroga».
“Marina del Capitello”, costituitasi, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario oltre che la inammissibilità ed infondatezza del proposto ricorso cautelare.
Il giudice Attanasio si sofferma innanzitutto sulla giurisdizione a decidere: «Occorre premettere che le questioni afferenti al rilascio di aree demaniali/marittime occupate sine titulo devono ritenersi di competenza del giudice ordinario (secondo la communis opinio, infatti, la giurisdizione in caso di richiesta di rilascio di bene demaniale appartiene al giudice ordinario. Qualora l’uso del bene sia stato conseguito sine titulo, ovvero in base ad una concessione, ormai scaduta, se la PA agisca con i mezzi normali a difesa della proprietà per ottenere la restituzione del bene)».
Per rafforzare tale tesi aggiunge: «Risultando quindi ovvio che già solo la indebita protrazione di siffatta occupazione, divenuta sine titulo, generi in capo all’ente territoriale un assoluto e radicale diritto – la cui violazione appunto rientra nella cognizione del G.O. – a vedersi restituire il bene pubblico ormai illecitamente detenuto da altri soggetti».
PROCEDIMENTO CIVILE E SEQUESTRO PREVENTIVO
Il provvedimento si sofferma a lungo sulla presenza del sequestro penale, arrivato dopo la presentazione del ricorso. Una circostanza in realtà già superata, ma le considerazioni espresse appaiono ad ogni modo rilevanti, in particolare in relazione alla occupazione abusiva di area demaniale contestata a “Marina del Capitello”.
In merito ai rapporti tra il procedimento cautelare/civile ed il sopraggiunto decreto di sequestro preventivo emesso ex art. 321 cpp il 19 marzo scorso dal gip, «occorre invero osservare che, in consimili situazioni, possono verificarsi vicende o conseguenze di tipo diverso, alcune delle quali vengono qui di seguito brevemente accennate. Anzitutto, può accadere che il sequestro penale-preventivo, che evidentemente attiene ad interessi appunto penalistici, non venga ab initio emesso o convalidato o che, invece, se anche disposto, venga poi però revocato (come si è effettivamente verificato, ndr). Non di meno, in tutti questi casi emargina comunque lo spazio per la eventuale concessione di provvedimento civile-cautelare d’urgenza».
Il tribunale pone in evidenza però un aspetto importante, ovvero che in questo caso «il provvedimento penale risulta invece assunto in contestuale presenza della già introdotta sequenza cautelare/civile. Tale coesistenza, può subito anticiparsi, è comunque possibile o giuridicamente compatibile, anche peraltro considerando che ambedue i modelli procedimentali sono fondati, pur con tutte le ovvie diversità del caso, sul generalissimo principio per cui gli atti d’urgenza, almeno sotto il profilo conservativo, tendono a prevenire quegli effetti deteriori o peggiorativi che possano ipoteticamente prodursi durante il più lungo tempo normalmente occorrente per lo svolgimento e la conclusione del relativo giudizio a cognizione piena, in prosieguo dibattimentale o di merito».
Qui il giudice ribadisce che «nel particolare caso in esame anche l’azionato procedimento ex art. 700 cpc appare evidenziare indubbie e sottese esigenze collettive». Ovvero di gestione dell’approdo turistico da parte del Comune: «Sicché, ricorrendone i presupposti più avanti indicati, il chiesto provvedimento cautelare di restituzione dell’insediamento portuale può essere in questa sede concesso (a beneficio del titolare ente comunale di Casamicciola (intendeva Lacco Ameno, ndr), il cui sindaco p.t. è stato già del resto individuato come custode/consegnatario del plesso sequestrato)».
Ancora: «In sintesi, la possibile coesistenza tra provvedimenti penali e provvedimenti civili di tipo cautelare non esclude, anzi implica, che i secondi vengano ad allinearsi, sul piano gestionale ed effettuale, alle superiori finalità pubblico-preventive dei primi, tuttavia senza elidere la essenziale circostanza che il dominus o pubblico esercente territoriale dei diritti demaniali possa a sua volta ottenere, in senso costitutivo, il provvedimento civile di restituzione del complesso marittimo in parola».
In sostanza «appare dunque possibile, in generale, che il sequestro preventivo-penale coesista o possa coesistere con altri rimedi o strumenti civilistici; appare altresì possibile, per l’effetto, che il titolare del bene sequestrato (il cui legale rappresentante è stato qui già anche designato come custode dello stesso complesso), possa a sua volta ottenere la restituzione civilistica dei beni, senza però contestualmente impedire o rendere più difficoltoso il dispiegamento degli effetti scaturenti dall’imposto sequestro preventivo (non finalizzato alla confisca), in ragione della cennata accessorietà o colleganza della prima misura rispetto al secondo strumento».
LE CONTESTAZIONI PENALI
Quel decreto di sequestro viene come detto preso a fondamento dal giudice Attanasio per evidenziare le “colpe” di Perrella e la legittimità della richiesta del Comune: «Ciò premesso, deve poi qui in particolare evidenziarsi, nel merito cautelare, che il ripetuto provvedimento del gip del 19/3/24 afferma che “…esaminata la richiesta del pm di sequestro preventivo delle aree marittime riconducibili alla concessione demaniale n. 39/2019 rilasciata dal Comune di Lacco Ameno (NA) gestite dalla Marina di Capitello scarl per un totale di 33.366,19 mq …dipendenti dell’ufficio circondariale marittimo appuravano l’occupazione abusiva di area demaniale marittima ad opera della Marina di Capitello scarl, affidataria della gestione dell’approdo turistico…
Come si evince dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini, circostanze oggetto anche di accertamento in sede di giurisdizione amministrativa (sentenza…Tar Campania…n. 2340/22)…la concessione… (prevista) fino al 29/6/21, veniva estesa al 29/6/22… ad oggi la società Marina di Capitello continua ad occupare, benché ormai senza titolo, la fascia di demanio marittimo descritta nel porto di Lacco Ameno, con conseguente realizzazione di profitto illecito per la gestione delle unità da diporto ivi collocate… sussistenza del fumus delicti in ordine al reato di cui all’art. 1161 del codice della navigazione e del periculum derivante dalla protrazione della occupazione abusiva”».
OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
Ricordato che «è utilizzabile in sede civile il provvedimento eventualmente assunto in altra sede procedimentale», viene sottolineato «che nel decreto medesimo si rappresenta adeguatamente, ed anche in esito alle verifiche ed ai sopralluoghi svolti dall’intervenuto personale dell’Ufficio circondariale marittimo, che Marina del Capitello scarl, che ha visto ormai scadere la propria originaria concessione portuale, ha ciononostante continuato ad occupare il sito pubblico rivierasco, senza poi che tale vicenda, come accennato, possa aver di fatto convertito la condizione demaniale dei beni stessi in una loro successiva e più semplice condizione patrimoniale».
Rincarando la dose: «E in tale contesto, dunque, la resistente Scarl, ormai occupante sine titulo, già solo per questo risulta tenuta alla doverosa restituzione dei beni pubblici in questione, oltre poi all’adempimento dei suoi obblighi economici asseritamente non onorati». Di conseguenza: «Una siffatta complessiva situazione, allo stato rilevata – almeno in parte – anche in sede penale/preventiva, appare dunque idonea a configurare il necessario requisito del fumus boni iuris che, del resto, trova ulteriore ragion d’essere nella possibile transitorietà della misura penale, i cui tempi di blocco del bene o la cui perduranza non sono infatti, non in fase preliminare, né predeterminati né già stabilmente accertati».
PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE
Il giudice ha tenuto in debita considerazione i rilievi del Comune di Lacco Ameno sulla urgenza di gestire l’approdo turistico nel corso della attuale stagione estiva, per evitare gravi danni economici e di immagine al paese: «D’altro canto, come si osserva in sede di commento, la pur ricordata accessorietà o colleganza interprocedimentale non genera addirittura, almeno sul piano effettuale, la equiparazione di tale provvedimento cautelare (richiesto al giudice civile) al sequestro preventivo proprio del processo penale e contemplato dall’art. 321 c.p.p. : in pratica, il fondato timore che un proprio così rilevante complesso marittimo (di valore ed uso generale) possa essere minacciato, attraverso l’altrui protratta occupazione sine titulo, da un pregiudizio in tale guisa imminente ed irreparabile (afferendo infatti il porto ischitano alla navigazione e all’approdo di innumerevoli mezzi marini presso un’isola di notoria e riconosciuta valenza internazionale) non viene dunque meno – lo stesso fondato timore – solo in ragione della sopravvenuta applicazione del vincolo preventivo del 19/3/24».
Specificando ancora: «In pratica, l’ente titolare conserva in ogni caso la sua certa utilità ad agire in proprio sì da assicurare per quanto possibile – nei riferiti limiti di collegamento interprocedimentale – un perdurante e riconosciuto mantenimento del plesso portuale (verso controparte) a prescindere, si ripete, dai tempi procedimentali, non preventivamente noti, del parallelo sequestro preventivo (quanto poi al ricordato affidamento del complesso portuale, si legge in detti atti penali che in data 25/4/24 le aree sequestrate “… vengono affidate in giudiziale custodia al Sindaco protempore del Comune di Lacco Ameno…”). Nello stesso senso, inoltre, la gravità intrinseca del fatto, associata all’avvicinarsi della stagione estiva (ciò che è di oggettiva e superiore rilevanza per una amena località di mare che, notoriamente, costituisce ambita meta anche di un esteso accesso turistico sia interno che straniero), conclama a sua volta il sicuro riscontro del concorrente periculum in mora». Infine il giudice Attanasio ricorda che il Comune istante, «quanto al merito, richiede originariamente, nelle forme e nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo, la conferma del disponendo rilascio immobiliare e la declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale inter partes, specificando di non aver azionato l’istanza cautelare/restitutoria in altri pendenti procedimenti nei quali, invece, esso via via agisce solo per la acquisizione delle somme che gli sono ancora dovute». Con l’accoglimento del ricorso, dunque, arriva anche la restituzione “civile” all’Ente dell’area portuale «indebitamente occupata da Marina del Capitello scarl di cui alla concessione demaniale n. 39/2019, di complessivi mq. 33.366,19».