La guerra dei Vigili Urbani di Lacco Ameno segna un punto a favore dell’Amministrazione Comunale di Giacomo Pascale. La progressione verticale all’interno del comando vigili si sblocca dopo le vicissitudini legate agli atti processati dal comune e appellati al Tribunale Amministrativo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha dato ragione all’ente di Piazza Santa Restituta e ha pronunciato l’ordinanza di rigetto sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Loreta Pisani, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Barbieri, Nicola Ucciero, contro Comune di Lacco Ameno, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini nei confronti Valeria Chiocca, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Petrone chiedendo l’annullamento previa sospensiva ed adozione delle più opportune misure cautelari della Determinazione del Responsabile del I Settore – Affari Generali del Comune N. 01655/2024 REG.RIC. di Lacco Ameno Reg. Gen. N. 259 del 03.04.2024 recante ad oggetto “selezione per progressione ordinaria tra le aree del personale dipendente anno 2024 nell’ambito del v settore polizia municipale in esecuzione della delibera di giunta municipale n. 27 dell’8.3.2024 – ammissione ed esclusione candidature” nella parte in cui ha determinato l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva” e degli altri atti prodotti successivamente. L’udienza che ha visto come relatore nella camera di consiglio la dott.ssa Mara Spatuzzi, ha respinto l’ordinanza cautelare richiesta della Pisani.
LA MOTIVAZIONE
Considerato che il comune ha depositato in giudizio la determina con cui ha disposto l’annullamento in autotutela della determina di nomina della commissione di valutazione, per cui le relative censure sono da ritenere improcedibili; Considerato che le restanti censure di cui al ricorso e ai motivi aggiunti non appaiono suscettibili di positivo apprezzamento, considerato che: la determina di approvazione dell’avviso pubblico di selezione per la progressione “verticale” in questione fa esclusivo riferimento alla procedura di selezione “ordinaria” e anche l’avviso pubblico fa riferimento alla procedura “ordinaria” e richiede espressamente come requisito di partecipazione il possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno all’area;
una lettura coordinata dell’art. 52 bis del D.lgs. 165 del 2001, dell’art 13 del CCNL Enti locali e del Regolamento comunale depongono nel senso che resti affidato al potere di scelta dell’amministrazione se bandire una procedura per la progressione verticale “ordinaria”, che presuppone come requisito il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla relativa qualifica (in questo caso la laurea), o una procedura “speciale”, per la quale l’accesso è consentito anche ai dipendenti che siano in possesso dei requisiti cui alla Tabella C di corrispondenza allegata al CCNL (diploma di scuola secondaria di II grado unitamente al possesso di almeno 10 anni di esperienza maturata nella area di qualificazione degli istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione).
“POSSIBILITA’ E NON OBBLIGO”
Lo stesso contratto collettivo, infatti, si esprime in termini di possibilità e non di obbligo per l’amministrazione (“…in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza) e anche il regolamento comunale non prevede un obbligo in tale senso del comune; e ciò in coerenza con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza costituzionale e nel rispetto del potere di organizzazione proprio dell’amministrazione. La riserva del 50% dei posti – aggiunge ancora il TAR -, fissata dall’art. 52, comma 1-bis, D.lgs. 165/2001, va applicata in riferimento alle assunzioni previste per ciascuna area e non al numero complessivo delle assunzioni. La mancata pubblicazione sul portale INPA non rileva ai fini della legittimità della procedura in questione trattandosi di procedura destinata al solo personale interno. Termina così, al momento, la guerra delle vigilesse all’ombra del Fungo. Ma la strada è ancora lunga. Ne siamo sicuri…
