sabato, Luglio 27, 2024

Parcheggio della Siena: c’è l’ombra dell’accusa per lottizzazione abusiva

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Mentre è ancora aperto lo scontro dinanzi alla giustizia amministrativa tra il Comune d’Ischia e la Turistica Villa Miramare, con l’Ente che “affila le armi” con il ricorso al Consiglio di Stato, sul fronte penale arriva il nuovo “alt” al parcheggio della Siena. Il giudice per le indagini preliminari dr. Nicoletta Campanaro ha infatti rigettato le ennesime istanze di dissequestro presentata dai difensori di Santaroni per la revoca sia del sequestro operato dalla Polizia Locale di Ischia e poi convalidato che del successivo sequestro preventivo disposto dallo stesso gip su richiesta del pubblico ministero Giulio Vanacore.
Una decisione che se pure “scontata”, assume particolare rilievo per le motivazioni del rigetto addotte dal gip alla luce della relazione integrativa del consulente del pm, che ha “rintuzzato” tutte le tesi difensive.

Nella premessa del provvedimento la dr. Campanaro riassume tutti i passaggi di questa complessa vicenda: «Lette le istanze di dissequestro e la documentazione a sostegno presentate dagli avv. Coppola e Imbimbo, difensori di fiducia di Santaroni Generoso, persona sottoposta alle indagini nel procedimento in epigrafe indicato, e della Turistica Villa Miramare s.p.a., terza proprietaria dei beni sottoposti a sequestro, relative all’area sita in Ischia (NA), prospiciente alla Via Pontano e riportata in Catasto Terreni al Foglio 11, Particelle 1 – 196 – 440 – 441, nonché delle opere edilizie ivi edificate;
premesso che, in data 13.3.2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 44-71-95 DPR 380/01 e 181 DLGS 42/04 questo giudice convalidava il sequestro eseguito in via d’urgenza dalla p.g. in data 71.3.2023 nei confronti dell’indagato e disponeva il sequestro preventivo delle opere edilizie, segnatamente descritte nel verbale di sequestro e nella annotazione di servizio del Comando Polizia Municipale di Ischia del 7.3.2023 a cui si rinvia;
che in data 22.3.2023 il Pm conferiva incarico di consulenza tecnica;
che in data 30.6.2023 questo giudice, in attesa del deposito della relazione del consulente tecnico nominato dal Pm, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di Santaroni Generoso volta ad ottenere la revoca del sequestro del complesso edilizio “parcheggio e sala polifunzionale” in località La Siena, in Ischia alla Via Pontano; che in data 13.10.2023 veniva depositata la relazione del consulente del PM, la quale, all’esito di verifiche effettuate in sede di sopralluogo e di riscontri dello stato dei luoghi rispetto ai titoli autorizzativi, valutati altresì i rilievi difensivi, riscontrava le difformità già rilevate in sede di accertamento (ed analiticamente indicate nel decreto di sequestro), avvalorando pertanto la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare;

IL SEQUESTRO PREVENTIVO
«che in data 16.10.2023, il Tribunale sede, in funzione di giudice del Riesame, rigettava l’appello proposto nei confronti del provvedimento pronunciato il 30.6.2023, confermando il provvedimento impugnato; che in data 10.04.2024, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nei confronti del provvedimento pronunciato in data 30.06.2023 dal Tribunale della libertà di Napoli; che in data 3.1.2024; in virtù della richiesta depositata in data 4.12.2023 per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 30 e 44 lett. c) DPR 380/01 questo giudice disponeva il sequestro preventivo dell’area sita in Ischia (NA), prospiciente alla Via Pontano e riportata in Catasto Terreni al Foglio 11, Particelle 1 – 196 – 440 – 441; che in data 15.4.2024 e 24.4.2024 venivano inoltrate dalla Difesa ulteriori istanze tese ad ottenere la revoca di entrambi i succitati provvedimenti cautelari reali, con contestuale restituzione sia del parcheggio che della sala convegni alla Turistica Villamare s.p.a. in qualità di proprietaria delle opere sequestrate; che in data 10.5.24 questo giudice si riservava di provvedere, in attesa del deposito della CTU richiesta dal PM ad integrazione di quella depositata in data 13.10.2023; che in data 13.5.2024 veniva depositata la relazione integrativa del consulente del PM (in risposta alle singole censure sollevate dalla difesa), le cui conclusioni, anche in risposta ai rilievi difensivi vengono di seguito sintetizzate, richiamando i passaggi più rilevanti».

I MOTIVI DEL RIGETTO
Si arriva quindi al passaggio fondamentale, dove il gip respinge tutte le tesi difensive sulla pubblica utilità, l’urbanizzazione primaria e la funzione di parcheggio a sostegno delle opere realizzate. Scrive infatti la dr. Campanaro: «Con riferimento alla tesi difensiva di opera di pubblica utilità del parcheggio multipiano con adiacente sala polifunzionale, ritenuta in quanto tale suscettibile di derogare il P.T.P., la qualificazione in esame, ad avviso del consulente del P.M. risulta smentita per un verso dalla corposa documentazione riversata nella CTU integrativa (in cui, di contro, è attestata l’accessorietà delle opere rispetto al complesso alberghiero) per l’altro dalle controdeduzioni del tecnico incaricato dal PM, ad avviso del quale, tenuto conto della normativa vigente, la possibilità di deroga ai dettami/divieti e limitazioni contenuti nel sovraordinato P.T.P. presupporrebbe l’“esproprio dell’area privata che, nel caso in esame, non trova riscontro”;

con riferimento alla tesi difensiva di opera di urbanizzazione primaria delle costruzioni edilizie in esame, senza aggravio del carico urbanistico, secondo quanto contro dedotto dal C.T. tanto in relazione in sede integrativa, depone in senso contrario “la non riscontrata piena ed illimitata pubblica utilizzazione essendo opera eseguita dal privato su fondo privato per fini commerciali senza alcuna stipula con l’Amministrazione attualmente estranea a qualsivoglia tipo di diritto e/o accordo sottoscritto e o riconosciuto dalle parti che ne regolamenti l’uso. L’opera non è realizzata in attuazione agli strumenti urbanistici e, inoltre, riconosciuta con carico urbanistico dalla stessa Amministrazione che già nel 2010 ne richiedeva costo di costruzione, non riconoscendone la natura di opera di urbanizzazione”; con riferimento alla tesi difensiva che l’area oggetto di edificazione sia idonea ad ospitare un parcheggio in virtù e per effetto di regolare autorizzazione del 1997, rinnovata nel 2004, invero, secondo quanto rappresentato dalla CTU, “non vi è agli atti regolare autorizzazione che legittimi, sotto il profilo urbanistico, l’attuale destinazione d’uso dell’area già adibita a “parcheggio” preventivamente ai lavori, in quanto la licenza sindacale del 1997 rinnovata annualmente a tutto il 2004… rimane di tipo commerciale “per esercizio di parcheggio autovetture” con prescrizione di non alterare lo stato dei luoghi e comunque con divieto di edificazione di opere fisse, quindi timbrata solo dall’ufficio commercio e non anche dal settore tecnico”».

In ultimo si fa riferimento alla sentenza del Tar Campania impugnata dal Comune d’Ischia innanzi al Consiglio di Stato: «Che quanto alla pronuncia del TAR sentenza 83/2023 allegata dalla difesa, fermo restando a monte l’autonomia tra procedimenti (penale/amministrativo) e le differenti valutazioni sottostanti, allo stato non risulta passata in giudicato».
Per concludere: «Premesso quanto sopra illustrato, dato atto che i chiarimenti del consulente del P.M., come dinanzi sintetizzati, appaiono congrui ed adeguati rispetto alle deduzioni della difesa nonché coerenti con il materiale documentale ed i rilievi tecnici acquisiti nel corso del procedimento e cristallizzati da plurime pronunce conformi dei Giudici dell’Impugnazione (Riesame e Suprema Corte di Cassazione), pertanto pienamente condivisibili;
P.Q.M. Rigetta le istanze in oggetto».

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