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mercoledì, Maggio 8, 2024

Gara “viziata” al porto di Lacco Ameno, martedì inizia il processo al dirigente D’Andrea

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Il responsabile dei LL.PP. imputato di turbativa d’asta e abuso d’ufficio per la gara “viziata”. Le indagini della Guardia di Finanza presero le mosse da due dettagliate denunce di Giuseppe Perrella. Medesime contestazioni per il beneficiario Carannante. A difendere il tecnico l’avv. Cristiano Rossetti, mentre la “Marina del Capitello” è rappresentata dall’avv. Michele Calise. Il Comune non si è costituito in giudizio

Gaetano Di Meglio | Martedì 12 settembre, dinanzi alla I sezione penale del tribunale di Napoli verrà celebrata la prima udienza del processo nei confronti dell’arch. Vincenzo D’Andrea, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici del Comune di Lacco Ameno e del coimputato Samuele Carannante. Per la nota vicenda della gara d’appalto per la gestione del porto turistico svoltasi nel 2022 e che secondo l’accusa era stata “manipolata” dal dirigente D’Andrea aggiudicandola alla società del Carannante. Con la conseguente estromissione della “Marina del Capitello Scarl” di Giuseppe Perrella. Un’aggiudicazione poi revocata in autotutela, ma a distanza di un anno l’approdo turistico, come è noto, è ancora al centro della “guerra” dichiarata dall’Amministrazione Pascale a Perrella. A difendere D’Andrea l’avv. Cristiano Rossetti, mentre la “Marina del Capitello” si è costituita parte civile con l’avv. Michele Calise. Nonostante il pubblico ministero indicasse come persona offesa il Comune di Lacco Ameno nella persona del sindaco pro tempore, significativamente l’Ente non si è costituito.

LE CONTESTAZIONI
Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza erano partite da ben due denunce dell’amministratore della “Marina del Capitello”. E a chiusura il pubblico ministero dott. Luigi Landolfi aveva mosso nei confronti di D’Andrea e Carannante due contestazioni, ad iniziare dalla turbativa d’asta, «perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, D’Andrea, quale rup della gara di affidamento dei servizi di supporto alla gestione del porto turistico di Lacco Ameno per il periodo 01/7/2002 – 31/10/2022, indetta dal Comune di Lacco Ameno, Carannante, quale legale rappresentante della società Marine Sub Sas di Carannante Samuele & C, aggiudicatrice della gara, con mezzi fraudolenti, consistiti nel dichiarare falsamente di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando, attraverso la produzione di un contratto di avvalimento, apparentemente sottoscritto tra la suddetta società Marine Sub e l’avvalente società Cesino Paolo & Co sas, completamente contraffatto in ogni sua componente, nonché della certificazione di attività rese apparentemente redatta sempre dalla suddetta società Cesino, contraffatta in ogni sua componente, turbavano la suddetta gara di affidamento». Reato accertato a settembre 2022.

A cui segue l’accusa di abuso d’ufficio: «Perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, D’Andrea, quale rup della gara di affidamento dei servizi di supporto alla gestione del porto turistico di Lacco Ameno per il periodo 1/7/2002-31/10/2022, indetta dal Comune di Lacco Ameno, Carannante, quale legale rappresentante della società Marine Sub Sas di Carannante Samuele & C, D’Andrea Vincenzo, ufficializzando l’aggiudicazione della gara alla suddetta società Marine Sub Sas, con Determina di Aggiudicazione n. 94 del 26 luglio 2022, con conseguente ordine di sgombero alla società Marina di Capitello, che precedentemente gestiva il medesimo servizio, illegittima in quanto adottata in violazione del combinato disposto dell’art. 32 comma 7 e 33 comma I del D.Lgvo n. 50/2016 Codice degli Appalti (che prevede che l’atto della Commissione di gara sia solo una proposta e quindi atto assolutamente non vincolante e quindi non idonea a produrre effetti giuridici) intenzionalmente procurava a Carannante Samuele l’ingiusto vantaggio patrimoniale pari all’aggiudicazione della gara, con ingiusto danno per la società Marina di Capitello Scarl, con sede in Napoli alla via San Pasquale n. 48, di cui è legale rappresentante Perrella Giuseppe». Reato accertato il 26 luglio dello scorso anno.
La tesi dell’accusa è stata accolta dal giudice dell’udienza preliminare che a maggio scorso ha rinviato a giudizio i due imputati.

LA DENUNCIA DI PERRELLA
Il “pasticcio” di quella gara emerge chiaramente dalla seconda denuncia presentata da Giuseppe Perrella alla Guardia di Finanza il 29 luglio 2022. Da cui emerge un particolare significativo: nello stesso giorno in cui l’amministratore della “Marina di Capitello” aveva presentato la prima denuncia, e cioè il 26 luglio 2022, D’Andrea aveva proceduto all’aggiudicazione dell’appalto: «Dopo la presentazione dell’esposto, lo scrivente aveva notizia della definizione della procedura di gara e dell’aggiudicazione del servizio in favore della Marine Sub sas, giusta determina n. 94 del 26.07.2022». Pertanto, «scaricati i documenti pubblicati sulla piattaforma di gara, veniva a conoscenza delle ulteriori e ancora più gravi irregolarità che hanno caratterizzato l’intera procedura».

Una procedura, per Perrella, finalizzata ad escludere la sua società: «A fronte di tale procedura aperta funzionale all’individuazione del potenziale erogatore dei servizi, illegittimamente – perseguendo lo scopo di escludere Marina del Capitello Scarl dalla gestione del Porto turistico di Lacco Ameno – l’amministrazione comunale all’art. 10 del predetto avviso pubblico disponeva che la selezione tra gli operatori (nel numero di 5) sarebbe avvenuta tra quelli “non beneficiari di analoga commessa in applicazione del principio di rotazione …da invitare alla procedura negoziata”».
Perrella però non aveva rinunciato: «All’avviso de quo partecipava anche la Marina del Capitello Scarl, amministrata dallo scrivente, poiché in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’Avviso Pubblico.
L’amministrazione comunale respingeva l’ammissione della ricorrente alla procedura de qua sul presupposto per cui “la società risulta beneficiaria di altra analoga commessa». Venendo poi riammessa dal Tar.

IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO «CONTRAFFATTO»
Dopo una gara tutt’altro che “limpida”, l’aggiudicazione. E l’amministratore di “Marina del Capitello” denunciava: «Come è emerso dalla successiva pubblicazione avvenuta solo in data 26.07.2022, con verbale del 14.07.2022 ore 15:00 la Commissione attribuiva alla ricorrente il punteggio economico pari a 11,0304 ed alla Marine Sub S.a.s. il punteggio economico pari a 20,00, formulando parimenti la proposta di aggiudicazione in favore di quest’ultima in virtù del maggior punteggio totale conseguito (70,600) rispetto alla ricorrente (70,2344)».
Una denuncia dettagliata, che puntava il dito sui criteri adottati da D’Andrea per affidare la gestione del porto turistico in relazione ai requisiti prescritti: «Ulteriore, forse più inquietante, elemento da segnalare è relativo alla valutazione effettuata dal Rup per l’affidamento del servizio.

Infatti, la società Marine Sub s.a.s. ai fini della partecipazione alla gara, ha fatto ricorso all’avvalimento con l’impresa ausiliaria Cesino Paolo & Co s.a.s. per sopperire alla carenza dei requisiti cristallizzati negli artt. 5.2.2 (requisiti di capacità economico finanziaria) e 5.2.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale) del bando.
Ciò posto, come emerge dal verbale in seduta riservata del 12.07.2022 e del 14.07.2022, la Commissione in merito al contratto di avvalimento presentato in sede di gara ha evidenziato quanto segue: i) “il concorrente per comprovare la propria esperienza (requisito di capacità tecnica e professionale) ripropone la dichiarazione della Cesino Paolo & Co s.a.s. sopra richiamata secondo cui tale attività sarebbe svolta con continuità dal 2008 (data concessione) ad oggi. La superficie dello specchio acqueo della concessione di Cesino Paolo (4387 mq) e la superficie dei pontili galleggianti (447mq) oltre ad essere inferiori a quelli oggetto di gara non offrono indicazioni sul numero e sul taglio delle unità da diporto asservite”; ii) “il concorrente per comprovare la propria esperienza (requisito di capacità tecnica e professionale) ripropone la dichiarazione della Cesino Paolo & Co s.a.s. sopra richiamata secondo cui tale attività sarebbe svolta con continuità dal 2008 (data concessione) ad oggi. Non sono rilevabili… i nomi ed il numero degli operatori che dovrebbero essere distaccati presso il porto di Lacco Ameno in forza del contratto di avvalimento”.

Pertanto, la Commissione di gara condizionava l’affidamento del servizio alla Marine Sub s.a.s. alle seguenti verifiche: “1. la verifica di appartenenza del personale operativo indicato in sede di gara alle società concorrenti; 2. gli attestati sulle diverse qualificazioni professionali come rappresentato nel disciplinare di gara; 3. la validità del contratto di avvalimento della Cesino Paolo & Co nella forma e nei contenuti; 4. l’effettivo numero di ormeggiatori gestiti dalla Cesino… nel porto di Castellammare di Stabia; 5. l’effettivo numero di ormeggi gestiti dalla Cesino… nel Porto di Castellammare di Stabia valutati in sede di gara superiori a 200 unità; 6.- l’effettiva disponibilità delle attrezzature dichiarate in sede di gara dai concorrenti”.
Tali sono, in sintesi, le carenze di forma e sostanza del contratto di avvalimento sottoscritto inter partes nel quale non è stato minimamente specificato ed indicato, né alcuna specifica risorsa, attrezzature, personale (laddove si consideri che dalla visura camerale la Cesino Paolo & Co s.a.s. ha in forza solo 7 dipendenti), che costituiscono i presupposti minimi e necessari al prestito effettivo del requisito».

DATE SOSPETTE
Un’aggiudicazione palesemente viziata: «Nonostante quanto innanzi evidenziato dalla commissione di gara (che pure era obbligata ad effettuare le verifiche evidenziate), ed in spregio ai principi di effettività dei requisiti stabiliti dalle norme e rimarcati dalla giurisprudenza amministrativa… il Rup procedeva con solerzia – sulla scorta di un punteggio tecnico attribuito su elementi tutti da verificare, perché oggetto di asserzione del tutto generica e astratta nell’atto di avvalimento – ad aggiudicare la gara alla Marine Sub Sas ed a comunicare alla Marina del Capitello a mezzo pec l’immediato passaggio di consegna delle aree oggetto di affidamento “anche mediante ausilio della forza pubblica” (!)». Ricorrendo infatti a un tentativo di sgombero poi fallito.
E sul quel contratto di avvalimento che il pm Landolfi definisce «contraffatto» arrivava infatti la smentita della ditta “Cesino”, il cui legale rappresentante «comunicava che a seguito della richiesta di accesso agli atti della Marina del Capitello Scral, apprendeva con grande stupore la propria partecipazione al procedimento di gara per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione del Porto Turistico di Lacco Ameno mediante avvalimento alla Marine Sub sas, disconoscendo la firma di “ogni richiesta e/o dichiarazione e/o documentazione, precisando di non aver mai autorizzato terzi a presentare per proprio conto ed interesse, né di aver consegnato documentazione fiscale della società per essere allegata agli atti del procedimento, per cui si può ritenere che tutte le sottoscrizioni del legale rappresentante della Società Cesino & C. Sas apposte sulla documentazione, così come tutti gli allegati anche di carattere fiscale siano da considerarsi non autentici”».

La denuncia si concludeva rimarcando proprio la coincidenza di date tra il primo esposto di Perrella e la determina di aggiudicazione: «Tale circostanza disvela in modo inequivocabile l’artificiosità dell’offerta depositata dalla Marine Sub Sas per la gara relativa all’aggiudicazione dei servizi portuali nel Comune di Lacco Ameno e getta ombre su tutta la procedura di gara, portando a ritenere non casuali le plurime attività illegittime che l’hanno caratterizzata, dalla commissione di gara nominata in spregio alle disposizioni normative e regolamentari, alle sedute di gara svolte senza consentire la partecipazione pubblica, al verbale di aggiudicazione pubblicato sulla piattaforma a distanza di dodici giorni (il 26.07.2022) dall’ultima seduta (del 14.07.2022), da cui si apprende che la distanza tra le due offerte è di appena 0,4 punti (Marina del Capitello Scarl: 70,23 – Marine Sub Sas: 70,60).

Tale considerevole lasso di tempo potrebbe essere stato impiegato per modificare l’offerta presentata dalla società aggiudicatrice, non avendo potuto avere contezza della stessa mediante partecipazione alla seduta pubblica, né mediante pubblicazione delle offerte sul portale “Tuttogare”, a cui pure bisognerebbe rivolgersi per avere contezza su come e quando sono stati caricate le offerte e gli allegati, ma soprattutto per verificarne il reale contenuto».
Tutti aspetti che saranno ora vagliati in dibattimento.

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