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martedì, Maggio 7, 2024

Cattolica Assicurazione, la Corte apre uno spiraglio per i tanti truffati assicurativi

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In ballo una cifra mostruosa di oltre 800.000 euro scomparsi nel nulla. I giudici della Corte di Appello accolgono il ricorso presentato dall’avv. Gino Di Meglio che impone alla compagnia di assicurazione “Cattolica” di versare la somma sottratta con la stipula di una polizza vita dal proprio agente generale all’epoca presente sull’isola d’Ischia. In primo grado il tribunale aveva escluso ogni responsabilità finanziaria di una delle compagnie più importanti presenti in Italia

Paolo Mosè | Le decine di truffati oggi hanno qualche speranza di poter recuperare tutto ciò che avevano versato sottoscrivendo una polizza vita, credendo di aver messo i propri risparmi in “cassaforte” e di poter ottenere il giusto interesse. Sicuri di aver sottoscritto la polizza assicurativa con una delle più importanti compagnie italiane, la “Cattolica”, accogliendo con favore le proposte dell’agente generale di Ischia. Invece quei soldi non sono mai finiti alla direzione generale e né è stato completamente perfezionato il contratto. I contraenti, però, ricevevano un contratto bello e buono con tanto di firma e intestazione. Poi un bel giorno si sono svegliati una mattina e si sono ritrovati senza più un centesimo. Tutto volatilizzato. E da quel momento è iniziato un lungo iter che a quanto pare non si è ancora concluso. Colui che era l’agente generale alla fine si è ritrovato indagato per un susseguirsi di truffe, con una condanna in primo grado a due anni e dieci mesi con una provvisionale immediatamente esecutiva di 115.000 euro alle costituite parti civili e altri 100.000 alla compagnia “Cattolica”. Questa sentenza penale ha fatto scuola e dopo i gradi di giudizio l’imputato Gaetano Festa si è salvato con una dichiarazione di prescrizione essendo i fatti dal giugno del 2003 all’agosto del 2006. La Corte aveva però prescritto salvo gli aspetti civili. Quelli sono rimasti in piedi. Ma dall’imputato le parti civili hanno raccolto quasi nulla. Seppur il botto è stato di quelli pesanti, oltre 800.000 euro che si sono volatilizzati. Ad alcuni dei beffati non è restato altro che tentare il giudizio civile.

RESPINTE LE TESI DELLA CATTOLICA

E uno di questi truffati, difeso dall’avv. Gino Di Meglio, ha chiesto al giudice che venga riconosciuta una responsabilità anche della compagnia “Cattolica Assicurazione”, che spiegava: «Con atto di citazione notificato il 10.10.2006, il ricorrente conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia -. la Società Cattolica di Assicurazione, e Gaetano Festa, per ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 20.100,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento della somma di euro 802,00, quale rateo della rendita annua maturata, a titolo di risarcimento danni, derivanti da fatto illecito».

La “Cattolica” si costituiva in giudizio dinanzi al tribunale sezione di Ischia respingendo ogni responsabilità e indicando nel proprio ex agente generale la causa del raggiro. Il tribunale, nel dicembre del 2009, disponeva la sospensione del giudizio, a cui l’avv. Gino Di Meglio rispose impugnando tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che ordinava alla sezione di Ischia di pronunciarsi. Il giudice civile decideva nell’ottobre del 2015 che la domanda era infondata e che la “Cattolica Assicurazione” non aveva alcuna responsabilità in ordine alla truffa posta in essere dal proprio agente, che veniva invece condannato al pagamento della somma di 20.100 euro più una somma di 802 euro quale rateo della rendita annua maturata, più le spese sostenute dall’assicurato truffato, di cui avrebbe dovuto farsi carico il Festa.

A qualche mese di distanza l’avv. Gino Di Meglio ha appellato tale decisione, ritenendola ingiusta, immotivata anche alla luce dell’orientamento dei supremi giudici. Mentre la “Cattolica” rispondeva che il Festa alla luce del contratto di agenzia non aveva un potere di rappresentanza della compagnia di assicurazione; che non vi era un contratto espressamente licenziato dalla direzione generale della compagnia sulla polizza contestata; che non era stato mai ratificato tale contratto e quindi disconosceva ciò che aveva fatto il proprio rappresentante. A fronte di questa presa di posizione della compagnia di assicurazione c’è stata la risposta dei giudici di secondo grado: «La Corte rigetta l’eccezione».

I MOTIVI DELLA SENTENZA

Nella sentenza che dà ragione all’assicurato truffato si spiegano le ragioni dell’accoglimento nel chiamare in causa la compagnia ad assumersi le proprie responsabilità, che la obbliga a mettere le mani in tasca e pagare il dovuto: «Il 03.05.2005, il ricorrente sottoscrisse una proposta di “capitalizzazione finanziaria a premio unico”, perfezionatasi il 13.05.2005, con la consegna da parte del Festa, all’epoca dei fatti Agente Generale della compagnia assicurativa – Agenzia di Ischia, di copia del contratto dallo stesso firmata e con in calce il timbro della società.

Il contratto di durata quinquennale, prevedeva il versamento iniziale della somma di euro 20.100,00, una rendita annua di euro 802,00, e la restituzione del capitale netto investito alla scadenza del 13.05.2010.

Il pagamento del premio fu effettuato dal ricorrente con la consegna di quattro assegni NT, all’ordine della Società Cattolica di Assicurazione agenzia di Ischia, che furono regolarmente posti all’incasso.

Con l’approssimarsi della prima scadenza annuale, il ricorrente si vide negare la corresponsione del premio, ed apprese da nuovi operatori dell’agenzia assicurativa di Ischia, che il contratto era inesistente, donde la promossa azione giudiziaria nei confronti del Festa, e della compagnia assicurativa».

I giudici spiegano altresì che «Ai fini della configurabilità della responsabilità, è sufficiente accertare che il soggetto che abbia posto in essere l’attività stia svolgendo la stessa per conto di qualcuno e/o sotto l’altrui potere. Non è necessario, invece, che tra gli stessi sussista un rapporto di lavoro subordinato».

E del perché la compagnia deve rispondere di chi la rappresenta, avendo a lui consegnato un mandato di rappresentanza, osserva: «La funzione di questa responsabilità è quella di tutelare chi abbia rapporti con un soggetto che, in virtù del suo inserimento in una struttura, in questo caso una compagnia assicurativa, crea per ciò stesso, un particolare affidamento nel cliente una volta che gli propone l’acquisto di prodotti del gruppo, affiancando alla responsabilità diretta dell’operatore disonesto, quella della società che lo ha utilizzato mettendolo in condizione di provocare il danno al risparmiatore».

CONDANNATI A PAGARE

Non sposta di nulla la circostanza che ad un certo punto la compagnia, accortasi del raggiro, abbia poi messo in atto l’attività investigativa del procuratore della Repubblica. Rimanendo, quindi, una responsabilità di ordine contabile: «E’ pacifica e non contestata l’azione delittuosa dell’ex agente assicurativo, Festa Gaetano, pure rinviato a giudizio con l’imputazione di truffa aggravata, su denuncia sporta dalla stessa compagnia assicurativa per l’episodio oggetto di causa, e per altri di identico tenore;

E’ altresì indiscusso ed espressamente riconosciuto dalla compagnia assicurativa il rapporto di preposizione intercorso col Festa, giusta contratto per la gestione dell’agenzia di Ischia, a far data dal 03.07.2003 al 24.05.2005».

E si evince dalla documentazione sequestrata che l’agente rappresentava in toto e lavorava in nome e per conto della “Cattolica Assicurazione”: «Festa Gaetano, all’epoca dello stipulato contratto col ricorrente, agente assicurativo della Società Cattolica già da due anni, svolgeva il suo lavoro, all’interno di un locale in cui erano esposti insegna, loghi e materiale informativo della compagnia assicurativa. La copia del contratto di “capitalizzazione finanziaria ” consegnata al ricorrente riportava in calce il timbro della società Cattolica di Assicurazione, Agenzia generale di Ischia, con la sottoscrizione dell’agente Festa Gaetano.

Il tipo di polizza fatto sottoscrivere al ricorrente era pure esistente e commercializzato, all’epoca dei fatti, dalla società assicurativa.

Il teste Pane Luigi, ispettore della Società Cattolica, allo scopo ha dichiarato: “il documento proviene dalla Cattolica e reca anche un numero trattandosi di documento a stampa predisposto dallo Cattolica, contenente la proposta”».

La Corte di Appello, sezione civile, ha quindi accolto in pieno le argomentazioni del ricorso depositato dall’avv. Gino Di Meglio per conto di uno dei tanti truffati. Stabilendo una palese correlazione tra il ruolo svolto dal Festa quale agente generale e la compagnia “Cattolica Assicurazione”, di cui era ufficialmente il rappresentante sull’isola: «L’agente Festa Gaetano quindi, aveva dalla compagnia assicurativa ricevuto mansioni che hanno agevolato e reso possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se, come dimostrato in corso di causa dalla stessa compagnia assicurativa, lo stesso aveva travalicato i limiti delle incombenze attribuitegli, non disponendo di potere rappresentativo».

E conclude la Corte di Appello di Napoli: «Definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal ricorrente, nei confronti di Festa Gaetano e della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n.12964 pronunziata dal Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia, e pubblicata il 13.10.2015, così dispone:

l) In accoglimento del primo motivo dell’appello, ed un parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la solidale responsabilità di Festa Gaetano e della Società Cattolica di Assicurazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione ai fatti dedotti in narrativa , e li condanna, in solido fra loro, al pagamento della somma di euro 20.100,00, nonché al pagamento della somma di euro 802,00 quale rateo della rendita annua maturata al momento della proposizione della domanda, nonché delle successive rendite annue maturate nelle more del giudizio, oltre interessi da computarsi a far data dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.

2) In accoglimento del secondo motivo d’appello, condanna Festa Gaetano e la Società Cattolica di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, comprensivo del sub procedimento incidentale innanzi alla Suprema Corte, in complessivi euro 7.524,00, di cui euro 724,00 per spese, ed euro 6.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese al 15%, e per il presente grado di giudizio in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 382,50 per spese ed euro 3.118».

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