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domenica, Maggio 5, 2024

«VAMPIRO» ko. Il comune di Forio “batte” Equitalia: verso la condanna dell’Agenzia per mancati recuperi

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Negligenze gestorie dell’attività esattiva. L’avvocato Alessandro Barbieri chiama in causa l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’udienza definitiva martedì 9 febbraio. In ballo 214,399,00 euro di TARSU/TIA del 2009

Gaetano Di Meglio | Mentre il Comune di Ischia viene impallinato davanti ai giudici per la cattiva gestione del contenzioso tributario e perde 300 mila euro tra imponibili e spese legali, Forio scrive giurisprudenza e con la cura dell’Avvocato Alessandro Barbieri si avvia sia all’incasso di 214,399,00 euro, sia ad una condanna che è destinata a riscrivere le modalità di recupero crediti nella nostra nazione.
Il ricorso presentato dal Comune di Forio che sarà discusso martedì prossimo tende ad ottenere da parte della Corte dei Conti l’accertamento e la declaratoria di responsabilità di dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che da lontano 2017 ha “sostituito” le società del Gruppo Equitalia .
Secondo l’avvocato Barbieri c’è “un complesso di inadempimenti ascrivibile ad Equitalia nel mancato introito delle somme”.
Prima di vedere nel dettaglio il merito di questa vicenda, per una facilità di lettura, proveremo a sintetizzare per i lettori.
Il comune di Forio affida ad Equitalia la riscossione coattiva di oltre 200mila euro relativi a tribuni non versati per TARSU/TIA, annualità 2009. Dallo sviluppo dell’azione di Equitalia i tributi vengono prescritti e il comune perde l’incasso. Da qui la mossa di citare in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Passiamo al merito.
Durante l’udienza di martedì 9 febbraio i giudici contabili dovranno prendere atto delle conclusioni del procuratore della Corte dei Conti e decidere.
La domanda azionata dall’ente è tesa ad ottenere la condanna dell’Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento di euro 214,399,00 ed accessori quale quota non riscossa dal concessionario per effetto delle citate sentenze della giurisdizione tributaria.
Secondo al Procura, infatti, il ricorrente ha dato adeguata prova delle specifiche negligenze gestorie dell’attività esattiva per effetto di un comportamento inadempiente del concessionario della riscossione, come accertato dal Giudice tributario, con conseguente violazione degli obblighi di diligenza derivanti dalla corretta esecuzione delle obbligazioni gravanti sul concessionario per effetto della legge.

La mancata allegazione della prova da parte del concessionario nei giudizi instaurati innanzi alle CTP dal privato ricorrente, per come risulta dalle citate sentenze, e la mancata impugnazione della stesse ad opera del concessionario della riscossione, rendono poi definitivo il danno subito dall’ente – che, invece, ha fornito adeguata prova sia delle contestazioni ai privati che dell’avvenuta consegna dei ruoli al concessionario.
Per fare un esempio locale, e per illustrare anche il modus operandi, ci troviamo nello stesso caso del comune di Ischia. Con la differenza che il comune di Ischia non ha nessun “concessionario” sul quale far ricadere la colpa e nessun al quale chiedere conto della “conseguente violazione degli obblighi di diligenza derivanti dalla corretta esecuzione delle obbligazioni gravanti sul concessionario per effetto della legge”.
Restiamo a Forio.
Nel caso di specie le cartelle sono state effettivamente emesse da Equitalia, che poi in sede processuale ha omesso di costituirsi ovvero costituendosi ha omesso di fornire la prova della notifica delle cartelle. Ciò ad eccezione del procedimento culminato nella sentenza CTP Napoli n. 18815 del 2015, nella quale il giudice tributario, pur dando atto – tra le altre parti coinvolte – dell’Agenzia riscossione Equitalia sud e pur parlando in premessa di un ricorso notificato anche ad Equitalia – nel corpo della sentenza non fornisce effettivamente alcun riferimento alla condotta processuale dell’agente di riscossione, anche perché – probabilmente – trattavasi di impugnazione di un mero invito di pagamento adottato dal Comune di Forio.

Il parallelo con Ischia è quanto mai necessario. Anche in questo caso viene fuori la questione dell’”onere probatorio”.
A Forio, per la quattro vertenze tributarie, non può essere accolta l’impostazione che imporrebbe in capo al ricorrente un surplus di onere probatorio, avendo il medesimo allegato tutte le evidenze che all’Ente comunale si impongono sulla base di un parametro di prossimità della prova. Il Comune di Forio ha allegato sentenze delle CTP, che non risultano impugnate, dalle quali è possibile ricostruire in maniera puntuale quale sia stata la condotta delle parti nel processo e quali le inadempienze che hanno condotto alle pronunce sfavorevoli per le finanze comunali. In particolare, nelle quattro sentenze viene dato atto di un comportamento processuale non diligente di Equitalia, che o non si è costituito nel processo (pur essendo stato notificato il ricorso), ovvero costituendosi non ha allegato prova delle notifiche ovvero ancora pur affermando di allegare le notifiche, ometteva di farlo. E ciò è statuito in maniera definitiva in sentenze non impugnate. La perdita del credito è definitiva, a prescindere dalle proroghe di legge sui termini di inesigibilità.

E si torna al caso ischitano e dell’identificazione del responsabile per la perdita del credito. Non torneremo a discutere della questione Area nel suo complesso, ma ci fermiamo – solo per un attimo – a ragionare del caso Bristol in cui il comune di Ischia è stato condannato in contumacia e il credito è andato prescritto. Chi risponde di questo mancato incasso di oltre centomila euro? Beh, a questo punto, dovremmo chiedere ai consiglieri di minoranza di Ischia di chiedere alla Corte dei Conti di far luce.
A Forio, però, la domanda proposta, tesa all’accertamento di negligenze/inadeguatezze nell’evasione dell’attività di riscossione da parte della ex Equitalia con la conseguente condanna al pagamento dell’importo non riscosso dall’ente sembra cosa fatta.
Ora bisogna attendere martedì mattina. Basta poco.

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