Ruspe ferme fino alla Cassazione: sospesa la demolizione della casa Di Iorio

Il giudice dell'esecuzione di Ischia accoglie la richiesta della difesa: l'immobile non potrà essere abbattuto finché la Suprema Corte non si sarà pronunciata

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La casa di Pietro Paolo Di Iorio, a Barano d’Ischia, non verrà demolita. Almeno per ora. La dottoressa Sabrina Calabrese, giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, ha disposto la sospensione di ogni attività demolitoria fino all’esaurimento del giudizio che dovrà essere instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione. La decisione, adottata all’esito dell’udienza del 14 maggio, interviene in un momento in cui l’abbattimento dell’immobile sembrava ormai imminente.

A ottenere il risultato è stato l’avvocato Bruno Molinaro, difensore di Di Iorio, che aveva formulato la richiesta di sospensione nell’ambito di un’udienza protrattasi fino al primo pomeriggio per la complessità delle questioni trattate e per il lungo confronto processuale sviluppatosi tra la Procura della Repubblica e la difesa.

L’ordinanza riconosce il carattere irreversibile della demolizione come elemento decisivo. Il giudice scrive che «gli effetti definitivi ed irrecuperabili dell’esecuzione dell’ordine di ingiunzione», tenuto conto anche dell’«intrasportabilità dell’istante» certificata da una consulenza medica depositata dalla difesa, impongono di sospendere l’esecuzione fino alla decorrenza dei termini per l’impugnazione o fino all’esito della fase di ricorso, ai sensi dell’art. 666, comma 7, del codice di procedura penale.

Le tesi della difesa

Nel corso dell’udienza, l’avvocato Molinaro ha articolato una serie di argomenti volti a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per procedere all’abbattimento. In primo luogo, la difesa ha sostenuto che l’immobile ricade in cosiddetta «zona bianca» sotto il profilo del rischio da frana, circostanza accertata dalla consulenza tecnica dell’ingegner Benito Trani e confermata dal Comune di Barano d’Ischia con un’attestazione amministrativa del 22 aprile 2026, dalla quale risulta l’assenza di classificazioni dell’area nelle perimetrazioni di rischio previste dall’Autorità di Bacino.

La difesa ha poi contestato che la classificazione dell’area in zona R3 di rischio idraulico, prevista dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale, possa costituire un ostacolo automatico alla definizione favorevole della pratica di condono edilizio. A supporto della tesi, è stata prodotta un’ulteriore attestazione del Comune di Barano del 14 maggio 2026, dalla quale emerge che l’area non risulta assoggettata a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 1923. Secondo la ricostruzione difensiva, le norme di attuazione del PSAI non sarebbero applicabili alla fattispecie e, in ogni caso, non attribuirebbero alla classificazione idraulica un’efficacia preclusiva assoluta rispetto alle procedure di sanatoria straordinaria previste dalle leggi sul condono edilizio. Un’interpretazione corretta della disciplina imporrebbe invece di verificare caso per caso la compatibilità concreta dell’intervento con il regime vincolistico, senza trasformare una classificazione pianificatoria sopravvenuta in una causa automatica di rigetto di domande presentate molti anni prima.

Sul punto il Tribunale ha tuttavia precisato che la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 42 del PSAI «non implica anche la conservazione dei fabbricati abusivi, il cui mantenimento sia incompatibile con il suddetto rischio idrogeologico, ma solo di proseguire le attività umane svolte in precedenza in dette aree, purché compatibili con il relativo rischio idrogeologico». La difesa ritiene comunque che tale previsione presenti significativi margini di ambiguità interpretativa e sia suscettibile di letture differenti.

La questione di costituzionalità

In via subordinata, l’avvocato Molinaro ha sollevato formalmente una questione di legittimità costituzionale, sostenendo che un’interpretazione del PSAI tale da impedire automaticamente la definizione favorevole di domande di condono presentate prima dell’introduzione del vincolo potrebbe porsi in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3, 24, 42, 97 e 117 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza, dell’uguaglianza, della tutela della proprietà privata, della certezza del diritto e dell’affidamento legittimamente maturato dai cittadini nei confronti dell’azione amministrativa. Una simile interpretazione, secondo la difesa, finirebbe per attribuire a uno strumento pianificatorio di natura amministrativa effetti sostanzialmente ablativi e retroattivi non previsti dalla legislazione statale sul condono.

Il giudice dell’esecuzione non ha condiviso nel merito le questioni sollevate, né quella di costituzionalità. Ha tuttavia ritenuto che la natura irreversibile della demolizione imponga di attendere il pronunciamento della Cassazione prima di procedere.

La strada verso la Corte Europea

La casa di Pietro Paolo Di Iorio non potrà dunque essere demolita fino a quando la Suprema Corte non avrà definito il procedimento. L’avvocato Molinaro aveva già preannunciato, nel corso di una precedente udienza, che in caso di esito sfavorevole la questione sarebbe stata portata dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ritenendo che l’esecuzione della demolizione possa sollevare rilevanti profili di incompatibilità con la Convenzione Europea, in particolare sotto il profilo della tutela del domicilio e della vita privata e familiare, tenuto conto delle gravi condizioni di salute del proprietario, dichiarato non trasportabile dai sanitari.

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