giovedì, Dicembre 12, 2024

La legge del “barbiere” salva l’Onda Blu (della figlia dell’assessore)

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Lacco, dopo due mesi di “silenzio” la diffida di “Onda Blu” al Comune. Richiamata la memoria di replica di settembre scorso. L’intimazione a rigettare o archiviare il procedimento innescato da Giuseppe Perrella che denunciava una serie di abusi edilizi. L’inerzia dell’Ente un «comportamento privo di giustificazione». Ribadito che il pub-bar «è tutt’altro che abusivo, essendo coperto da tutti i titoli occorrenti»

Gaetano Di Meglio | Lacco Ameno – Esito accertamento immobile adibito ad attività Commerciale denominato Onda Blu di Calise Giulia. In relazione all’atto di diffida con contestuale esposto, acquisito in data 08.09.2023 con prot. n. 10328 presentata dalla Società Marina del Capitello S.c.a.r.l., con cui si chiede di accertare e di adottare eventuali provvedimenti repressivi riferiti all’attività commerciale in capo alla sig.ra Calise Giulia denominata Onda Blu, esperiti i dovuti accertamenti si comunica l’avvenuta chiusura del procedimento con esito negativo” così Delle Grottaglie e D’Andrea, rispettivamente dirigenti del III e del IV settore del comune di Lacco Ameno hanno chiuso la pratica tra Perrella e la figlia dell’assessore Ciro Calise.

La storia dello scontro dell’Onda Blu a Lacco Ameno è una storia che merita attenzione perché è figlia dello scontro tra Giuseppe Perrella e l’amministrazione di Lacco Ameno. Uno sconto che, per dirla con le serie tv, è uno spin off della serie dedicata al “porto”.
Ancora una volta, però, è interessante evidenziare come al Comune di Lacco Ameno prendano per oro colato le parole della difesa della figlia dell’assessore. Qualche mese fa lo fece l’ufficio attività produttive, questa volta, invece, i dirigenti già nel mirino di Perrella: Dellegrottaglie e D’Andrea.
La sintesi è molto breve: due mesi fa la figlia di Ciro Calise scrive al comune di Lacco Ameno a chiudere il procedimento aperto dalle “accuse” di Perrella. Il comune lascia passare troppo tempo e, allora, la difesa di Giulia Calise diffida l’ente. Una diffida che, manco a farlo apposta, come nell’altro caso, viene accolta come oro colato dagli uffici del Comune di Lacco Ameno che, dopo 15 giorni dalla diffida di Calise provvedono a chiudere il procedimento attivato da Perrella. L’Onda Blu non si tocca: è questa la sintesi della storia. A Lacco Ameno, come si dice, vale la legge del “Barbiere”!

LA DIFFDA DI CALISE
A settembre scorso Giuseppe Perrella aveva diffidato il Comune di Lacco Ameno, con atto trasmesso anche alla Procura della Repubblica, ad accertare una serie di abusi ed irregolarità relative al pub-bar “Onda Blu”, l’attività della famiglia del “Barbiere” Ciro Calise.
L’amministratore della “Marina del Capitello” sollecitava «ad adottare i necessari provvedimenti sanzionatori; a rigettare eventuali nuove S.C.I.A. e sanatorie; ad annullare in autotutela le agibilità rilasciate; ad accertare eventuali ulteriori abusi e ad emettere i relativi provvedimenti sanzionatori; ad adottare provvedimenti di decadenza della concessione demaniale e di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; ad inibire e/o annullare e/o revocare i titoli commerciali». Evidenziando una lunga serie di irregolarità e violazioni.

A questo “attacco” la titolare Giulia Calise non restava inerte e produceva una corposa memoria di replica redatta dall’avv. Bruno Molinaro indirizzata al responsabile del III Settore LL.PP. arch. Alessandro Dellegrottaglie, chiedendo l’archiviazione del procedimento. Alla luce della «assoluta infondatezza e/o falsità degli addebiti e la evidente inammissibilità delle richieste formulate».
Dopo che erano trascorsi due mesi e dal Comune non era giunta alcuna iniziativa, l’invito si è trasformato in una diffida indirizzata non più al solo Dellegrottaglie, ma al Comune in generale e al sindaco Giacomo Pascale. Chiedendo esplicitamente la definizione del procedimento aperto da Perrella con il rigetto o l’archiviazione.

L’OBBLIGO DI PROVVEDERE
Nella diffida si evidenzia proprio «che, a tutt’oggi e nonostante il lungo tempo trascorso, codesto comune non ha ancora definito il procedimento avviato con l’atto di diffida dell’8 settembre 2023.
Trattasi di comportamento privo di giustificazione, atteso che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, “non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, ai sensi della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni”».
La circostanza che il procedimento fosse stato innescato da Perrella mentre la Calise è la controinteressata, non priva quest’ultima di legittimazione. Un interesse affermato anche dal Tar Campania con propria sentenza: «La posizione di originario controinteressato non costituisce di per sé stessa una preclusione alla pretesa azionata. Giova, al riguardo, osservare che a mente del primo comma dell’art. 31, “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”.

Pertanto, dalla lettura della norma, il criterio selettivo su cui si fonda la legittimazione è dato dalla sussistenza di un interesse qualificato e non già dalla posizione soggettiva formale assunta in ambito procedimentale».
Ne consegue che «è di tutta evidenza il fatto che la ricorrente, già formalmente riconosciuta come soggetto controinteressato in ambito procedimentale, sia titolare di un interesse differenziato e giuridicamente qualificato, in ragione della rilevata titolarità del manufatto di cui si discute.
Peraltro, una siffatta scissione di ruoli non è estranea al vissuto giurisprudenziale come rilevato dal ricorrente ovvero evincibile da casi strutturalmente simili. Si è, infatti, condivisibilmente evidenziato che va “superata la tesi secondo cui esisterebbe una correlazione stretta e biunivoca tra interesse legittimo pretensivo e legittimazione all’azione avverso il silenzio dell’amministrazione: il principio di celerità e di buon andamento della pubblica amministrazione hanno infatti valenza generale e possono dunque essere invocati dal soggetto, che, se pur non diretto presentatore dell’istanza, sia pure titolare di una posizione giuridica differenziata, in quanto non semplice quisque de populo, e che dimostri un interesse sostanziale alla definizione del potere amministrativo sollecitato”».

Di qui l’invito-diffida al Comune «e, per esso, gli organi in indirizzo, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni, a definire “nulla interposta mora”, ai sensi della legge n. 241/90, il procedimento avviato con atto di diffida dell’8 settembre 2023, mediante adozione di un provvedimento di rigetto o di archiviazione della pratica, risultando ampiamente dimostrato che, contrariamente a quanto esposto dalla Marina del Capitello S.c.a.r.l., il pub-bar Onda Blu è tutt’altro che abusivo, essendo coperto da tutti i titoli occorrenti». Riportando il lunghissimo elenco di titoli di cui “beneficia” l’“Onda Blu”.
Riservandosi, in caso di persistente inerzia, ogni ulteriore azione.

LA MEMORIA DI REPLICA
Nella memoria di replica in primo luogo si contestava la legittimazione e l’interesse di “Marina del Capitello”: «Le richieste sono inammissibili per l’assorbente ragione che la società Marina del Capitello, contrariamente a quanto sostenuto, non essendo qualificabile come impresa operatrice nel medesimo settore di riferimento, non è legittimata, né vanta alcun interesse concreto (giuridicamente rilevante) all’ottenimento dei provvedimenti invocati, sia se espressione dell’esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia sia se collegati a una pretesa autotutela decisoria in relazione “alle agibilità rilasciate e ai titoli commerciali”.

La società intimante esercita notoriamente “attività di gestione di porti, approdi turistici e punti di ormeggio”, la quale evidentemente non ha niente a che vedere con l’attività svolta dalla deducente, di ben diversa natura».
Rintuzzata anche la tesi sull’obbligo dell’Ente a provvedere in autotutela pretende, per le agibilità e i titoli commerciali rilasciati: «È stato, infatti, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che: “Il privato che presenta ricorso in autotutela non ha diritto a ottenere una risposta da parte della P.A., né viola alcun principio costituzionale il fatto che la stessa P.A. possa ignorare l’istanza di autotutela sulla base di valutazioni largamente discrezionali”».

LA PERIZIA DELL’ING. TRANI
Ma soprattutto si controbatteva in ordine agli abusi evidenziati da Perrella, fondando tali contestazioni sulla la perizia asseverata a firma dell’ing. Benito Trani. Sullo stato dei luoghi veniva osservato: «Effettuato un accertamento sui luoghi in data odierna, il sottoscritto ha potuto rilevare che l’attuale stato dei luoghi è conforme alla rappresentazione grafica degli stessi, come in ultimo approvata ed allegata alla SCIA 2015, al parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 23 marzo 2016, al parere favorevole della Soprintendenza BAP di Napoli del 12 luglio 2016 ed all’autorizzazione paesaggistica n. 3 del 1 settembre2016.

L’affermazione della esponente sulla totale abusività delle opere in oggetto è, pertanto, clamorosamente smentita dagli atti consegnati dalla committente».
Nel dettaglio, per quanto riguarda il manufatto di 13 mq.: «L’esponente evidenzia una pretesa totale abusività del manufatto di mq 13 ricadente su suolo demaniale, senza però fornire prova alcuna di tale pretesa abusività. Invero, il semplice esame della documentazione acquisita prova la piena legittimità dello stesso». Per concludere: «Ebbene, il rilascio di tali titoli, avvenuto fin da oltre un decennio e previa istruttoria di diversi enti, prova la piena legittimità del manufatto, in assenza della quale i titoli predetti non avrebbero potuto giammai essere rilasciati. Del resto, la legittimità di tale manufatto non è stata mai contestata».

TITOLI LEGITTIMI
Sul cambio di destinazione d’uso e la natura dell’intervento il perito relazionava: «Preliminarmente, occorre evidenziare che, come provato dalla documentazione acquisita, l’intervento in questione è stato realizzato negli anni 2010/2011, pertanto da ben oltre un decennio, in virtù di regolare denuncia di inizio attività del 20 dicembre 2010 con successivo atto di assenso costituito dalla determinazione del 28 giugno 2011 (con tale atto il Responsabile del Servizio Edilizia Privata determinava l’importo dovuto quale contributo di concessione e ne chiedeva il pagamento)». Quanto alla pretesa abusività della eliminazione dello spiovente: «Va subito precisato che è, anch’essa, clamorosamente smentita dagli atti, che la stessa esponente ha – tra l’altro – dichiarato di conoscere, in particolare la DIA del 2010 ed il nulla-osta del Responsabile dell’Edilizia Privata di Lacco Ameno del 24 dicembre 2010. Con tale nulla-osta risulta, infatti, autorizzata proprio la sostituzione del tetto a spiovente con tetto piano. Tale configurazione veniva poi assentita anche con nulla-osta paesaggistico della Soprintendenza.

Sul punto, va, inoltre, precisato che lo spiovente in oggetto era assolutamente irrilevante, essendovi una differenza di altezza di appena 20 centimetri tra la linea di colmo e la linea di gronda». Riguardo al tavolato di legno e tendo-struttura, «Ebbene, anche tali contestazioni sono clamorosamente smentite dagli atti, atteso che, come documentalmente provato: l’attuale struttura è tutt’altro che abusiva, risultando assentita con: S.C.I.A.; parere favorevole ella Commissione Locale per il Paesaggio; parere favorevole della Soprintendenza; autorizzazione paesaggistica. Come già sopra accertato, il locale pub-bar Onda Blu, cui la struttura in questione è asservita, non è affatto abusivo, risultando coperto da tutti i titoli occorrenti e conforme agli stessi». Inesistenti anche le illegittimità di agibilità, licenza di esercizio e SCIA sanitaria in quanto «basate sull’erroneo presupposto della legittimità dell’immobile», l’ing. Trani conclude: «Ebbene, avendo provato che l’immobile in oggetto (pub-bar Onda Blu) è tutt’altro che abusivo, non vi è dubbio alcuno sulla totale insussistenza anche di tale contestata illegittimità derivata».

1 COMMENT

  1. DAL 1990 LEGGETE E STUDIATE LA POLITICA E I POLITICANTI DI LACCO AMENO FINO AD I GIORNI NOSTRI-DATEVI UNA RISPOSTA…
    -QUANTE RISATE VI SIETE FATTO QUALDO ALL ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL SENATO DALLE URNE USCI IL NOME DI ..DI “CIR U BARBIER”+DOPO LA BAMBOLA COME SINDACO-USCI TUTA IRACE- COME DAL CAPPELLO DEL MAGO LA SOSTITUI -U BARONE——–IL BURITTINAIO PENSAVA CHE TUTTO L ERA PERMESSO-FARE E DISFARE A SUO PIACERE-MA MENTRE UNA è RITORNATA AL PROPRIO LAVORO-GLI ATRI DOVEVANO ANCHE MANGIARE-PER CUI……………………………CONTENTI I LACCHESI………

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