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martedì, Aprile 30, 2024

Guerra di Chiummano, Dionigi Gaudioso citato dinanzi alla Sezione distaccata!

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L’iniziativa di Pietro Paolo Mazzella difeso dall’avv. Maria Grazia Di Scala. Il privato chiede che il Comune di Barano venga riconosciuto responsabile dei ripetuti cedimenti della strada crollata nella sua proprietà e condannato ad eseguire i lavori di messa in sicurezza e al risarcimento dei danni. L’udienza è fissata per il 10 giugno prossimo. Dopo aver perso dinanzi al Tar, che ha annullato l’ordinanza “punitiva”, il sindaco viene messo con le spalle al muro

La guerra di Chiummano dalle aule del Tar finisce dinanzi alla Sezione distaccata di Ischia. Pietro Paolo Mazzella, difeso dall’avv. Maria Grazia Di Scala, ha citato in giudizio il Comune di Barano per vedere riconosciuta la responsabilità dell’Ente nei ripetuti crolli che hanno danneggiato la sua proprietà. Una brutta gatta da pelare per Dionigi Gaudioso, dopo la sconfitta già incassata innanzi al Tar, che aveva annullato l’ordinanza punitiva, con cui si imponeva al privato la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza.

Sta di fatto che permanendo l’inerzia del Comune, il Mazzella, cadute nel vuoto tutte le sollecitazioni, ha deciso di adire le vie legali. L’udienza dinanzi al giudice della Sezione distaccata è fissata per il prossimo 10 giugno.

Nell’atto di citazione si ricorda: «La via comunale Chiummano era originariamente stretta e pedonale e, a seguito dei lavori di sistemazione ed ampliamento, è stata resa nell’attuale consistenza a seguito di diversi interventi nel corso degli anni dall’amministrazione comunale. All’epoca della realizzazione dell’opera pubblica, a delimitazione della via comunale Chiummano con la proprietà del Mazzella Pietro Paolo, il Comune di Barano d’Ischia realizzò un cordolo di calcestruzzo con pietrame, senza armatura in ferro, con sovrapposta ringhiera in ferro poggiante, in parte, su un vecchio e fatiscente muro a secco (parracina) e in parte su terrapieno naturale».

Aggiungendo: «Il suolo del percorso comunale era soprelevato rispetto al fondo dell’esponente e, quindi il Comune aveva l’obbligo di sostenere con idonea muratura la struttura edilizia del nuovo e più ampio percorso viario. Invece, le opere che vennero realizzate non erano conformi alle regole di buona costruzione, né erano conformi alle norme tecniche antisismiche di cui alla legge n. 64/74 in quanto il territorio del Comune di Barano d’Ischia è ad elevato rischio sismico (S/9) ed, in ogni caso, non si è tenuto conto che le vibrazioni del traffico dei veicoli e dei mezzi pesanti, che percorrono adesso la strada e che prima non arrivavano a quel punto, determinano vibrazioni e sono fonte di instabilità».

IL CROLLO DEL 2021

Quindi si arriva al famoso crollo del 2021: «In data 29.11.2021, intorno alle ore 21.00, si è verificato che un tratto del marciapiede costituito da piastrelle in cemento della via comunale Chiummano, unitamente al muretto di delimitazione su cui era collocata la ringhiera, per una lunghezza di circa mt. 17,10 e di larghezza di circa mt. 1,40, è crollato nel sottostante fondo coltivato del Mazzella unitamente al basamento costituito da calcestruzzo e pietrame che delimitava e sorreggeva la via nonché la ringhiera in ferro. Il crollo e l’abbattimento della sede stradale verso valle hanno provocato anche la rottura della condotta idrica dell’EVI, trascinata nello smottamento, e del contatore/misuratore dell’acqua del Mazzella e la fuoriuscita di abbondante acqua che ha invaso la proprietà attorea».

Ad accrescere il pericolo, un altro tratto di marciapiede in bilico e lesioni lungo l’intero tratto di strada. Il tecnico di fiducia del Mazzella «accertava che il cedimento è avvenuto per la carenza di adeguato muro di contenimento alla via comunale». Indicando anche come concausa del cedimento «la mancata regimentazione delle acque, l’omessa impermeabilizzazione ed anche la mancata manutenzione periodica con l’estirpazione della vegetazione spontanea infestante (ceppi di canne) lungo il marciapiede…». Una situazione accertata anche dal tecnico comunale.

Quanto agli sbancamenti che il Comune addebita al privato, non ne è stata mai rinvenuta traccia. Invece, a dicembre 2021, Dionigi Gaudioso aveva adottato la famosa ordinanza “punitiva”, che nell’atto di citazione l’avv. Di Scala così commenta: «A prescindere da ogni valutazione di merito in ordine al contenuto della richiamata ordinanza sindacale, appare evidente che con la sua adozione il Comune di Barano d’Ischia abbia maldestramente tentato di scaricare sull’istante la responsabilità sia del cedimento strutturale dell’opera pubblica malamente realizzata, sia della omessa manutenzione della stessa nel corso degli anni. Invero, dalla relazione dell’UTC del 17.12.2021, a firma del Responsabile Ing. Crescenzo Ungaro, richiamata nell’indicata ordinanza sindacale, appare evidente che la ricostruzione dei fatti avvenuti nel corso del tempo sia stata effettuata in maniera fuorviante e capziosa, per addossare al deducente responsabilità nella causazione del crollo che non incombono sul Mazzella».

Una ordinanza dapprima sospesa e poi annullata dal Tar, «rilevando che è emerso che il muro di contenimento della strada interessata dal pericolo di crollo necessitava da tempo di interventi di messa in sicurezza, più volte sollecitati dal Mazzella e della cui necessità aveva dato atto anche il tecnico comunale (cfr. relazione sopralluogo UTC del 10.8.2017), e che già dal maggio 2001 il Comune aveva avviato progetto esecutivo di sistemazione della via Chiummano, ma nel tratto sovrastante la proprietà Mazzella l’amministrazione comunale realizzava la pubblica via direttamente al di sopra dei muri a secco preesistenti, senza realizzare alcun adeguata opera di sostegno, né tanto meno adempiendo all’obbligo di adeguamento antisismico del muro preesistente, come prevede la legge n. 64/74, che prescrive  tale obbligo ove si intervenga su opera che non sia conforme a quelle norme tecniche».

LA PERIZIA DEL CTU

Le cause del crollo sono state accertate, «senza ombra di dubbio, in sede di accertamento tecnico preventivo, disposto su ricorso del Mazzella dalla Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, nella persona del CTU Ing. Montanino, che nella relazione finale depositata innanzi all’A.G. ha concluso individuando le cause del crollo in uno “scivolamento del marciapiede lato nord verso il muro di contenimento della proprietà Mazzella”, ed in una “carente costruzione del manufatto edilizio”, avendo constatato che la parte di marciapiede non scivolata poggia sul vuoto, non avendo al di sotto alcun tipo di muro di contenimento e/o sostegno, come richiederebbe la costruzione di una sede stradale su un pendio e comunque in presenza di terrapieno e/o scarpata».

Anche in questa sede il Comune di Barano ha opposto una strenua “resistenza”: «Non va sottaciuto che la richiesta effettuata dal CTU di ottenere copia del progetto di costruzione della sede stradale è stata evasa negativamente dall’UTC, che ha riferito dello smarrimento del progetto e dei relativi elaborati…».

L’atto di citazione quindi rileva: «Allo stato, e nonostante l’ordinanza cautelare e la sentenza del TAR Campania, e nonostante il deposito della relazione del CTU nei sensi indicati, alcun intervento è stato posto in essere da parte del Comune di Barano d’Ischia nella parte soprastante alla proprietà del Mazzella, di diretta pertinenza dell’ente comunale, che ha l’obbligo di provvedere a garantire l’incolumità pubblica e privata effettuando gli indispensabili interventi di messa in sicurezza. Né è stato effettuato da parte del convenuto alcun intervento “indifferibile e urgente” di cui alla sua stessa richiamata ordinanza».

All’inizio dell’autunno scorso Pietro Paolo Mazzella ha così nuovamente diffidato il sindaco ad eseguire i necessari lavori, come già fatto in passato, ma anche questa diffida è rimasta lettera morta.

LA CRONOLOGIA DEI FATTI

Nella citazione si ripercorre anche la cronologia dei fatti a partire dal maggio 2001, quando il Comune «avviava progetto esecutivo di sistemazione della Via Chiummano; a seguito di questo intervento la viabilità diveniva a quel punto trafficata dai numerosi abitanti della località anche con mezzi pesanti». Senza realizzare alcuna adeguata opera di sostegno «lungo il tratto della nuova strada soprastante il fondo del Mazzella». Così già nel 2015 si verificava il cedimento di una parracina.

Si arriva poi al 2017, quanto a seguito della segnalazione del Mazzella, il tecnico comunale geom. Salvatore Di Costanzo «interveniva sui luoghi redigendo del 10.8.2017, in cui dava atto dell’esistenza di una situazione di pericolo “derivante dal muro di contenimento a secco rigonfio e spanciato, che in occasione di forti piogge potrebbe crollare completamente e creare cedimenti della strada pubblica soprastante. Occorre porre in essere interventi di messa in sicurezza del predetto muro di contenimento della strada pubblica, mediante suo rifacimento. Si precisa che la lunghezza del tratto interessato è di circa mt. 30,00 e buona parte è costituito dal solo poggio”».

Ulteriori cedimenti si verificavano nel 2018. Due anni dopo, a luglio 2020, il Mazzella ancora «contestava i mancati interventi (se non per l’inutile apposizione da parte del Comando PM di due tondini in ferro e di nastro adesivo) da parte dell’ente, segnalando la presenza di una vistosa crepa sul marciapiede come da allegate fotografie».

L’INERZIA DEL COMUNE

Nell’atto di citazione viene dunque ribadito: «Tutte le richiamate istanze e segnalazioni non hanno avuto seguito alcuno dal punto di vista della messa in sicurezza, avendo il Comune omesso di effettuare i doverosi interventi a tutela della pubblica e privata incolumità, fino a che è avvenuto quello che il Mazzella aveva previsto e segnalato innumerevoli volte: il muro a secco ha ceduto e marciapiede e ringhiera sono crollate nel fondo sottostante dell’attore, che ora – al danno si aggiunge anche la beffa – è stato identificato dal disinvolto Responsabile del Servizio firmatario del rapporto UTC come responsabile dell’accaduto».

Ma viene evidenziato un aspetto ancor più grave, ovvero la non conformità dei lavori realizzati dal Comune: «Dalla visione dei grafici di progetto risalenti all’epoca della sistemazione ed ampliamento di via Chiummano, emergono delle non conformità rispetto ai lavori effettivamente realizzati con particolare riferimento al citato non previsto marciapiede che ha comportato un ulteriore allargamento della sezione stradale, proprio lungo il tratto soprastante la proprietà del Mazzella in assenza di un’adeguata opera di sostegno».

Quanti ai danni subiti dal privato, «i lavori per la pulizia e il ripristino della funzionalità del fondo sono stati parzialmente quantificati dal CTU in euro 4.204,80, sul presupposto che parte di essi possa essere realizzata in economia». Le spese sarebbero però maggiori come emerge dalla relazione tecnica asseverata a firma del geom. Aniello Di Meglio: «A tali spese documentate e a sostenersi per euro 6.500,00, oltre alla quantificazione effettuata dal CTU in euro 4.204,80», andranno aggiunti ulteriori costi.

TUTTI I DANNI SUBITI DAL MAZZELLA

Con l’atto di citazione si chiede al giudice di «accertarsi e dichiararsi che il cedimento del marciapiede e della ringhiera sono avvenuti per la carenza di adeguato muro di contenimento alla via comunale Chiummano, originariamente pedonale e resa carrabile nel corso degli anni, senza predisposizione di adeguate strutture di sostegno (che tenessero conto anche della costante utilizzazione del tratto viario con mezzi pesanti) e di impermeabilizzazione e canalizzazione delle acque pluviali, con loro scivolamento e non ribaltamento dovuto alla mancanza di adeguato e necessario muro di contenimento e di fondazione a sostegno della via comunale Chiummano; nonché per la mancata regimentazione delle acque, l’omessa impermeabilizzazione e la mancata manutenzione periodica con l’estirpazione della vegetazione spontanea infestante (ceppi di canne) lungo il marciapiede, che ha consentito alle abbondanti acque pluviali di infiltrarsi sotto il marciapiede lesionato, determinando lo scivolamento del marciapiede stesso e della struttura limitrofa nel sottostante fondo Mazzella;

a seguito di tale accertamento, dichiararsi che il Comune di Barano, quale ente proprietario della sede stradale, e responsabile del crollo della soprastante porzione di strada in proprietà attorea, sia tenuto a porre in essere gli interventi protesi a conferire stabilità e sicurezza al sostegno della sede stradale, in tale tratto, prevenendo in siffatta maniera ulteriori crolli e smottamenti, fonte di danno per l’attore, e per l’effetto condannarsi il Comune di Barano d’Ischia al pagamento delle opere di ripristino effettuate dall’attore, come da allegati fatture e preventivi, computati dal CTP nella allegata relazione per euro 6.500,00, oltre ad euro 4.204,80 come quantificati dal CTU parzialmente, oltre al risarcimento del danno, come sarà determinato in corso di causa o in via equitativa, per il disagio derivato all’istante dall’avvenuto crollo, per l’occupazione a tutt’oggi in essere della sua proprietà con detriti e materiale di risulta, per il mancato godimento della stessa, oltre spese delle consulenze di parte e della consulenza per accertamento tecnico preventivo con interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo».

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